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title: "Chi deve dimostrare l’asserzione ambientale che avete già stampato?"
description: "Dal 27 settembre 2026 dodici nuove pratiche entrano nella lista nera del Codice del consumo. Quattro riguardano le frasi ambientali, e non ammettono valutazione caso per caso."
url: https://csidia.com/note-operative/asserzione-ambientale-chi-la-deve-dimostrare/
lang: it
date: 2026-09-21
label: "Normativa"
publisher: CSIDIA S.r.l. (https://csidia.com/)
english: https://csidia.com/en/notes/asserzione-ambientale-chi-la-deve-dimostrare/
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# Chi deve dimostrare l’asserzione ambientale che avete già stampato?

La frase ambientale che sta sul vostro imballaggio l’ha scritta qualcuno, forse anni fa, e da allora nessuno l’ha più riaperta. Fra sei giorni smette di essere una questione di interpretazione. Dal 27 settembre 2026 alcune di quelle frasi sono pratiche commerciali sleali *in ogni caso*: nessun consumatore medio da valutare, nessuna circostanza da pesare, nessun margine per spiegare che cosa intendevate. O tirate fuori la prova, o la frase va tolta.

## Che cosa scatta il 27 settembre

Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026) attua la direttiva (UE) 2024/825 e riscrive, fra gli altri, gli articoli 18, 21, 22 e 23 del Codice del consumo. È in vigore dal 24 marzo 2026, ma il suo articolo 2 sposta l’effetto: «Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026». L’articolo 4 della direttiva impone a tutti la stessa sequenza: recepimento entro il 27 marzo 2026, applicazione dal 27 settembre 2026. È la data che EUR-Lex attribuisce al consolidato `02005L0029-20260927`, dove ogni innesto porta il marcatore ►M2.

All’allegato I di quella direttiva — la lista delle pratiche considerate sleali in ogni caso, che in Italia è l’articolo 23 del Codice del consumo — sono state aggiunte **dodici voci**. Quattro riguardano le asserzioni ambientali, una i requisiti di legge presentati come pregio, sette gli aggiornamenti software e la durabilità dei beni.

## Le quattro voci che toccano una frase già stampata

La prima, il punto 2 bis, colpisce i bollini: «Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.» La seconda, il 4 bis, colpisce la parola vaga: «Formulare un’asserzione ambientale generica per la quale l’operatore economico non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione.» La terza, il 4 ter, colpisce la parte spacciata per il tutto: è sleale l’asserzione che concerne «il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto». La quarta, il 4 quater, colpisce la compensazione: «Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.»

Una differenza di parole cambia ricerche e controlli interni: dove la direttiva dice «marchio di sostenibilità», il legislatore italiano ha scritto «etichetta di sostenibilità», sia nella definizione dell’articolo 18 sia nella lettera b-bis dell’articolo 23.

## Che cosa rende generica una frase

La definizione entra all’articolo 2 della direttiva, lettera p): è generica ogni asserzione ambientale «non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione». Il considerando 9 fa i nomi: «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «biodegradabile», «a base biologica». E indica la via d’uscita: «imballaggio rispettoso dal punto di vista del clima» è generico, mentre «il 100 % dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili» non lo è, perché la specificazione sta sullo stesso mezzo.

Se la frase resta generica, l’unica difesa è l’eccellenza riconosciuta: prestazioni conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 — l’Ecolabel UE — oppure «a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri». Non è una soglia che si costruisce in sei giorni.

## Chi porta la prova, e che cosa succede se non arriva

L’articolo 27, comma 5, del Codice del consumo — testo in vigore dal 2 aprile 2023, non toccato dal decreto 30/2026 — dice che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può chiedere al professionista prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica, e aggiunge: «Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti.» Non c’è presunzione di buona fede da far valere: c’è un fascicolo da consegnare. Il comma 9 dello stesso articolo prevede una sanzione «da 5.000 euro a 10.000.000 euro».

Per le promesse al futuro la prova è ancora più pesante e non passa dalla lista nera: il consolidato porta all’articolo 6, paragrafo 2, una lettera d) che rende ingannevole l’asserzione su prestazioni ambientali future priva di «un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise», verificato periodicamente da un terzo indipendente le cui conclusioni siano messe a disposizione dei consumatori.

## Quello che resta fuori dalla lista

Il resto non è più morbido: è valutato caso per caso. L’articolo 21 del Codice del consumo ora elenca fra le caratteristiche principali del prodotto «gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità». Le sette voci su software e durabilità — aggiornamenti che peggiorano il funzionamento, aggiornamenti facoltativi presentati come necessari, caratteristiche introdotte per limitare la durata — toccano chiunque venda beni con elementi digitali: è il terreno che abbiamo sfiorato scrivendo di [presunzione di conformità sulle batterie](https://csidia.com/note-operative/presunzione-conformita-batterie-sei-articoli-una-norma). Con la stessa decorrenza cambia anche il consolidato `02011L0083-20260927` della direttiva sui diritti dei consumatori, che aggiunge obblighi informativi precontrattuali su garanzia legale, garanzia commerciale di durabilità, periodo minimo degli aggiornamenti software e riparabilità.

## Perché serve un sistema chiuso

La prova di un’asserzione ambientale non è un documento: è un insieme. Distinte base e dati di fornitura, analisi di ciclo di vita, certificati di sistema, contratti che vincolano un mix energetico o una percentuale di riciclato, verbali di prova. Sono i dati più riservati che avete, sparsi fra gestionale, cartelle di progetto, posta elettronica e archivi dei fornitori. Darli in pasto a un servizio esterno significa esportare il vostro costo di produzione e la vostra catena di fornitura a chi non ha firmato nulla.

Poi c’è il tempo. La prova serve **alla data in cui l’asserzione è stata pubblicata**, non a oggi: il catalogo del 2024 va difeso con i dati del 2024. E serve il verso opposto: quando una frase cade, bisogna sapere in un pomeriggio su quali codici prodotto, cataloghi, schede e pagine compare — anche se è scritta in tre modi diversi. Un sistema che tiene documenti, gestionale e archivio storico dentro il perimetro risponde a entrambe le domande; una rassegna a mano non risponde a nessuna nei tempi di un procedimento.

## Quello che non sappiamo

Non sappiamo come l’Autorità userà in concreto la nozione di asserzione generica: le voci nuove non sono ancora applicabili. Non sappiamo quale sia la soglia di sufficienza della prova: l’articolo 27, comma 5, non fissa né contenuto minimo né termine. Nei testi che abbiamo letto — direttiva, consolidato e decreto — non c’è un obbligo di conservazione della documentazione probatoria, né una durata. E non abbiamo verificato se sia stato adottato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy che il d.lgs. 30/2026 prevede per l’allegato II-octies.

## Fonti

- [EUR-Lex — testo consolidato 02005L0029-20260927 della direttiva 2005/29/CE, articolo 2, articolo 6 e allegato I (fonte primaria, marcatori ►M2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02005L0029-20260927)
- [EUR-Lex — direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, considerando 9 e 12, articolo 4 (fonte primaria)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L0825)
- [EUR-Lex — testo consolidato 02011L0083-20260927 della direttiva 2011/83/UE (fonte primaria)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011L0083-20260927)
- [Normattiva — d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, attuazione della direttiva (UE) 2024/825 (fonte primaria)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-20;30)
- [Normattiva — Codice del consumo, articolo 23, testo vigente dal 24 marzo 2026 (fonte primaria)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art23!vig=)

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