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title: "Avviso di richiamo: due rimedi a scelta del consumatore, e le parole che non potete usare"
description: "GPSR, regolamento (UE) 2023/988: l’avviso di richiamo ha un titolo obbligatorio e parole vietate, e al consumatore vanno almeno due rimedi, spedizione inclusa."
url: https://csidia.com/note-operative/avviso-richiamo-rimedi-dovuti-consumatore/
lang: it
date: 2026-09-05
label: "Normativa"
publisher: CSIDIA S.r.l. (https://csidia.com/)
english: https://csidia.com/en/notes/avviso-richiamo-rimedi-dovuti-consumatore/
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# Avviso di richiamo: due rimedi a scelta del consumatore, e le parole che non potete usare

Chi fa produrre da altri e vende con il proprio marchio — il modello di interi distretti italiani, dai casalinghi alla puericultura all’articolo sportivo — ha deciso anni fa di non tenere l’elenco di chi compra: il cliente è del rivenditore, non del marchio. Se uno di quei prodotti va richiamato, quella decisione presenta il conto in pochi giorni: non ritirare la merce dagli scaffali, ma un rimedio dovuto, uno per uno, a ogni consumatore che ha il pezzo in casa.

## Chi ci mette il marchio è il fabbricante

Il regolamento (UE) 2023/988 sulla [sicurezza generale dei prodotti](https://csidia.com/note-operative/gpsr-sicurezza-prodotti-sei-sistemi) si applica dal 13 dicembre 2024; il consolidato al 29 maggio 2026 porta una sola modifica, sulle procedure di emergenza. L’articolo 13, paragrafo 1, chiude la porta a ogni lettura di comodo: una persona «è considerata un fabbricante […] ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 9 se […] immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio». Il terzista che stampa lo scafo non è il fabbricante: lo è chi ci applica la targhetta.

## Il richiamo non finisce quando il prodotto torna indietro

Gli articoli da 33 a 37 stanno nel capo VIII, *Diritto di informazione e a un rimedio*: l’unica parte che costa denaro riga per riga. L’articolo 37, paragrafo 1, impone di offrire al consumatore «un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo». Il paragrafo 2 dice che cosa significa: offrire «la scelta tra almeno due» fra riparazione, sostituzione «con uno sicuro dello stesso tipo e almeno dello stesso valore e qualità» e rimborso «almeno pari al prezzo pagato dal consumatore». Uno solo è ammesso se gli altri sarebbero impossibili o di costo sproporzionato, valutati anche gli inconvenienti per il consumatore. Il paragrafo 5 toglie l’ultima scappatoia: «Il consumatore non deve sostenere le spese di spedizione o di restituzione del prodotto», e per i prodotti non trasportabili è l’operatore a organizzarne il ritiro.

Qui sta la differenza dal regolamento (UE) 2023/1230, di cui abbiamo scritto a proposito dei [manuali di istruzioni](https://csidia.com/note-operative/regolamento-macchine-manuali-istruzioni-2027). I due testi definiscono il richiamo quasi con le stesse parole, ma nel testo italiano del 2023/1230 «rimborso» non compare mai: il regolamento macchine dice al fabbricante che cosa fare — rendere conforme, ritirare, richiamare — e non dice all’acquirente che cosa ottiene. Là un *utilizzatore* professionale che avete in anagrafica, qui un consumatore che forse non sapete di avere.

## L’avviso ha un titolo obbligatorio e cinque espressioni vietate

L’articolo 36, paragrafo 2, elenca il contenuto dell’avviso, nella lingua dello Stato di commercializzazione. Il titolo non è libero: deve consistere nei termini «Richiamo per la sicurezza del prodotto». Servono immagine, nome e marca; numeri di lotto o serie e il disegno di dove trovarli; l’istruzione «di smettere immediatamente di usare il prodotto richiamato»; i rimedi; un numero verde.

La lettera c) manda all’aria le bozze scritte dal marketing: la descrizione del pericolo deve evitare «qualsiasi elemento che possa ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori», e nomina cinque espressioni una per una — «volontario», «precauzionale», «discrezionale», «in situazioni rare», «in situazioni specifiche» — più il divieto di indicare che non sono stati segnalati incidenti. Il richiamo *volontario e precauzionale* del comunicato-tipo italiano è, testualmente, un avviso non conforme. Il modello sta in allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 del 24 maggio 2024.

## L’elenco clienti non è più una scelta di marketing

L’articolo 35, paragrafo 1, vuole che «tutti i consumatori interessati che possono essere identificati ricevano direttamente la notifica e senza indebito ritardo», e che gli operatori che raccolgono i dati personali dei clienti «devono utilizzare tali informazioni per richiami e avvisi per la sicurezza»: il database delle promozioni diventa uno strumento di sicurezza, obbligatorio. Quando non basta, il paragrafo 4 impone un avviso «chiaro e visibile» su sito, social, newsletter, punti vendita e mezzi di comunicazione di massa. E chi vende su marketplace ha un canale che parte senza di lui: l’articolo 22, paragrafo 12, obbliga il mercato online a informare i suoi acquirenti e a pubblicare il richiamo sull’interfaccia.

## Il lato italiano, arrivato a maggio

Il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026, in vigore dal 16 maggio) riscrive la parte IV, titolo I del Codice del consumo. Il nuovo articolo 104, comma 3, aggiunge quello che il regolamento lascia agli Stati: gli operatori si assicurano «che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana». Il numero verde risponde in italiano.

Il nuovo articolo 112 fissa le sanzioni. Chi immette prodotti pericolosi è punito «con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro», aumentata fino alla metà in caso di rischio grave: materia penale. Violare gli obblighi del capo III costa da 2.500 a 25.000 euro; non ottemperare ai provvedimenti dell’autorità, da 3.000 a 30.000. E al comma 6: «Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

Conviene contare gli insiemi. Il capo III sono gli articoli da 9 a 21; gli articoli 35, 36 e 37 stanno nel capo VIII, e quella sanzione, alla lettera, non li nomina. Resta l’altra strada: il consumatore reclama perché il rimedio non è soddisfacente, l’autorità ordina, la mancata ottemperanza è di nuovo un’ammenda. E il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 chiede agli Stati membri, entro il 22 dicembre 2026 e poi ogni anno, il numero di quei reclami e il «Numero e valore delle sanzioni irrogate per tipo di violazione».

## Perché un sistema chiuso

Un richiamo si prepara su tre cose che non possono uscire: l’anagrafica di chi ha comprato, i lotti ancora in circolazione, un difetto non ancora pubblico. Mandarle a un modello esterno significa consegnare a un terzo un richiamo non annunciato e un archivio di consumatori — mentre l’articolo 35, paragrafo 2, impone di tenere quei recapiti «limitati al minimo necessario» e di usarli solo per la sicurezza: una limitazione di finalità che un servizio a consumo non rispetta.

Poi c’è il testo. L’avviso è un atto regolato: una parola sbagliata lo rende non conforme, e da un modello che non potete ispezionare non potete dimostrare quale versione l’ha scritto né che il controllo sulle espressioni vietate sia girato. Un richiamo dura mesi, a ondate: se il modello cambia sotto di voi, la seconda ondata parla un’altra lingua. E il modello che impara quali lotti generano reclami è la mappa della vostra catena di fornitura: addestrato fuori, resta a chi lo ospita.

## Quello che non sappiamo

Non diamo consulenza legale sulla qualificazione del singolo operatore né sulla copertura sanzionatoria degli articoli 35, 36 e 37 in Italia: abbiamo letto l’articolo 112 e contato gli insiemi, non le pronunce che lo interpretano. Non sappiamo se la Commissione userà l’articolo 35, paragrafo 3, per imporre la registrazione dei prodotti in categorie specifiche: a oggi non risulta un atto su quel punto. Il legame fra distretti e marchio proprio è un modello ricorrente, dichiarato tale.

## Fonti

- [Cellar — regolamento (UE) 2023/988, consolidato al 29.5.2026](https://publications.europa.eu/resource/celex/02023R0988-20260529)
- [EUR-Lex — regolamento (UE) 2023/988 (GU UE L 135/1)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj)
- [Cellar — regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 (modello di avviso)](https://publications.europa.eu/resource/celex/32024R1435)
- [Cellar — regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 (indicatori)](https://publications.europa.eu/resource/celex/32024R2958)
- [Normattiva — decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-08;78)

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