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title: "Dal 1° ottobre 2026 Dechlorane Plus, metossicloro e UV-328 non escono più dall’Unione"
description: "Reg. delegato (UE) 2026/1278: dal 1° ottobre divieto di esportazione per tre sostanze e notifica a trentacinque giorni per cinque voci nuove dell’allegato I."
url: https://csidia.com/note-operative/divieto-esportazione-tre-sostanze-primo-ottobre/
lang: it
date: 2026-09-30
label: "Normativa"
publisher: CSIDIA S.r.l. (https://csidia.com/)
english: https://csidia.com/en/notes/divieto-esportazione-tre-sostanze-primo-ottobre/
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# Dal 1° ottobre 2026 Dechlorane Plus, metossicloro e UV-328 non escono più dall’Unione

Il container prenotato per la settimana prossima porta, fino a stasera, merce che esce dall’Unione senza dirlo a nessuno. Da domani tre sostanze non partono più, e cinque voci nuove partono solo se una notifica è stata depositata **trentacinque giorni prima** della data di spedizione. Trentacinque giorni prima di domani era il 27 agosto. Una notifica firmata oggi copre, al più presto, una partenza del 4 novembre.

## Due date dentro lo stesso articolo

Il **regolamento delegato (UE) 2026/1278 della Commissione, del 9 giugno 2026** (GU L, 2026/1278, 12.8.2026) modifica e rettifica il **regolamento (UE) n. 649/2012** sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, che attua nell’Unione la convenzione di Rotterdam sul previo assenso informato. L’articolo 3 tiene separate due date: entrata in vigore «il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione», cioè il 1° settembre 2026, e poi «Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2026». Il considerando (14) dice perché: «Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo». Sette settimane: finiscono stasera.

Il termine operativo non sta nel delegato: sta nell’**articolo 8, paragrafo 2**, del 649/2012. Chi spedisce verso un paese terzo una sostanza della parte 1 dell’allegato I «dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si applica il presente regolamento» notifica l’autorità nazionale designata del proprio Stato membro «almeno trentacinque giorni prima della data prevista di esportazione»; poi ogni anno civile, per la prima spedizione. L’autorità inoltra all’Agenzia entro il venticinquesimo giorno precedente, l’Agenzia avvisa il paese importatore almeno quindici giorni prima: una catena a tre anelli, che non si accorcia.

## L’allegato V è un divieto, non un avviso

L’allegato V si intitola «Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione»; la parte 1 raccoglie gli inquinanti organici persistenti degli allegati A e B di Stoccolma. Gli dà effetto l’**articolo 15, paragrafo 2**: «Non è consentita l’esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell’allegato V il cui impiego è vietato nell’Unione ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente.» Non una notifica: un divieto, e vincola chi è «esportatore» per l’articolo 3, punto 18 — «la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione».

Da domani la parte 1 ha tre voci in più: **Dechlorane Plus**, **metossicloro**, **UV-328**. Il considerando (12) ricostruisce la catena: «Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ha deciso di includere le sostanze Dechlorane Plus, metossicloro, e UV-328 nell’allegato A della convenzione. Di conseguenza tali sostanze sono state inserite nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbero pertanto essere aggiunte all’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.» Due giorni fa lo stesso meccanismo [nel verso che entra](https://csidia.com/note-operative/clorpirifos-limite-tracce-trenta-settembre); questo è il verso che esce.

Il divieto non è secco: la prima colonna di ciascuna voce scrive le eccezioni, che sono quelle del regolamento POP. Per l’UV-328 restano esportabili gli articoli coperti dalle deroghe dell’allegato I, parte A, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1021 — veicoli a motore terrestri, rivestimenti industriali e aeromobili fino al 4 agosto 2030, ricambi fino a fine ciclo di vita o al 31 dicembre 2043 — e le concentrazioni entro il valore limite: 100 mg/kg oggi, 10 dal 4 agosto 2027, 1 dal 4 agosto 2029. Per il metossicloro il limite è **0,01 mg/kg**. Fuori da quelle caselle non parte.

## Le tre parti dell’allegato I non chiedono la stessa cosa

La parte in cui una sostanza cade decide che cosa dovete fare. La **parte 1** è l’«Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione»: fa scattare i trentacinque giorni dell’articolo 8 «a prescindere dall’uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice» — la sottocategoria in tabella spiega perché la sostanza è elencata, non restringe l’obbligo. La **parte 2** raccoglie le sostanze «assoggettabili alla notifica PIC» e aggiunge il vincolo pesante: l’articolo 14, paragrafo 6, ammette l’esportazione solo se «l’esportatore abbia chiesto e ottenuto un consenso esplicito all’importazione». La **parte 3** sono le sostanze già soggette alla procedura PIC: lì serve anche che «l’ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all’importazione».

Nelle parti 1 **e** 2 entrano quattro benzotriazoli: **UV-350** (CAS 36437-37-3, CE 253-037-1), **UV-328** (25973-55-1, 247-384-8), **UV-320** (3846-71-7, 223-346-6), **UV-327** (3864-99-1, 223-383-8), con sottocategoria i(1)-i(2) e limitazione restr-restr. **MOCA** — «2,2’-dicloro-4,4’-metilendianilina; 4,4’-metilenbis[2-cloroanilina]» (101-14-4, 202-918-9) — entra nella **sola parte 1**, sottocategoria i(2): notifica sì, consenso esplicito no. Nella parte 3 entrano **carbosulfan** e **fention** (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l); il carbosulfan esce dalla parte 2 e la sua voce nella parte 1 prende il simbolo «#».

Il perimetro si allarga dove è facile non guardare: l’**articolo 15, paragrafo 1**, assoggetta alla notifica anche **gli articoli** che contengono «le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva». Un benzotriazolo è uno stabilizzante alla luce: vive in forma non reattiva nei polimeri e nei rivestimenti, dentro prodotti finiti che nessuno compra come sostanza chimica.

## Un codice doganale rettificato dentro la modifica

L’articolo 2 del delegato non modifica: rettifica. «Nella tabella che figura nell’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012, alla voce «Terbufos», nella quarta colonna, «ex 3808.59» è sostituito da «ex 3808.91».» Quella quarta colonna è il codice HS delle **miscele**: chi ha classificato una miscela con terbufos sul testo in vigore fino a ieri lo ha fatto su un codice sbagliato. Nel consolidato al 1° ottobre il marcatore ►M10 copre quelle sette cifre; la riga vicina, il toxafene, resta a ex 3808.59. Il confronto con il consolidato precedente dice dove cade il peso: le tre parti dell’allegato I e la parte 1 dell’allegato V. Nessun articolo cambia una parola.

Il numero che la dogana vi chiede non è il codice NC: è il numero di riferimento identificativo della notifica, che l’articolo 19, paragrafo 1, vuole nella «casella 44 dei documenti amministrativi unici o dati corrispondenti di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica». Ne ha uno anche chi è escluso: l’articolo 2, paragrafo 3, tiene fuori ricerca e analisi entro 10 kg per esportatore e per anno civile, ma impone «un numero speciale di riferimento identificativo». È la casella in cui si rompono anche le prove di [origine preferenziale](https://csidia.com/note-operative/dazi-origine-prova-dati-in-cinque-sistemi).

## Quello che non sappiamo

Non affermiamo che una filiera italiana esporti oggi queste sostanze: è una verifica da fare sui vostri codici. Non sappiamo come le autorità nazionali designate tratteranno le spedizioni già contrattualizzate con partenza nei prossimi trentacinque giorni: il delegato non prevede un transitorio, e l’unica valvola scritta — l’articolo 8, paragrafo 5 — disapplica il termine solo «in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l’ambiente», non per il ritardo commerciale. Non abbiamo verificato quante notifiche risultino già depositate.

## Fonti

- [EUR-Lex — Regolamento delegato (UE) 2026/1278 del 9 giugno 2026](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2026/1278/oj)
- [EUR-Lex — Regolamento (UE) n. 649/2012, consolidato al 1.10.2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0649-20261001)
- [EUR-Lex — Regolamento (UE) 2019/1021 (POP), consolidato al 30.9.2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20260930)

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