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title: "Diesel Euro 5 rinviati al 2027: che cosa è stato spostato, e che cosa no"
description: "Il d.l. 167/2026 sposta al 1° ottobre 2027 l’obbligo di inserire il blocco Euro 5 nei piani aria. La facoltà delle regioni di imporlo prima resta scritta."
url: https://csidia.com/note-operative/euro-5-diesel-data-spostata-cosa-resta/
lang: it
date: 2026-09-29
label: "Normativa"
publisher: CSIDIA S.r.l. (https://csidia.com/)
english: https://csidia.com/en/notes/euro-5-diesel-data-spostata-cosa-resta/
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# Diesel Euro 5 rinviati al 2027: che cosa è stato spostato, e che cosa no

Il piano di sostituzione che avete costruito su una data — i furgoni da rottamare entro settembre, il noleggio da rinegoziare, i due autocarri tenuti in vita un inverno in più — da stamattina poggia su un’altra data: è stata spostata di dodici mesi tre giorni prima di scattare. Se ne concludete che i vostri diesel Euro 5 hanno un inverno garantito nel bacino padano, avete letto il periodo sbagliato. Quello che vi ferma i mezzi non è stato toccato.

## Un decreto, un articolo, tre giorni

Il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre, è in vigore dal 29. Ha due articoli: il secondo dispone l’entrata in vigore, il primo — «Misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti» — fa una cosa sola. All’articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sostituisce le parole «a decorrere dal 1° ottobre 2026» con le parole «a decorrere dal 1° ottobre 2027». Nient’altro.

Il preambolo dice perché: la straordinaria necessità e urgenza «di evitare, a decorrere dal 1° ottobre 2026, rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate». Deliberato in Consiglio dei ministri il 24, firmato il 28, efficace dal 29: tre giorni di margine sulla scadenza che rinvia.

## Il comma ha sei periodi, ne è stato toccato uno

Qui sta tutto. L’articolo 1, comma 2 del d.l. 121/2023 non contiene un divieto: contiene sei periodi con effetti diversi, e il rinvio tocca solo il quarto.

Il **primo periodo** attribuisce un potere. Nelle more dell’aggiornamento dei piani, «le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo» delle autovetture e dei veicoli commerciali N1, N2 e N3 diesel Euro 5, «esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024». Quel potere è aperto da due anni, e il decreto di ieri non lo sfiora.

Il **quarto periodo** — l’unico modificato — trasforma quel potere in obbligo di pianificazione: da una certa data la limitazione «è inserita nei piani di qualità dell’aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi». La data era il 1° ottobre 2026, ora è il 2027.

Il **sesto periodo** chiude: «Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione […] prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l’aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell’aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi». Non è una zona grigia: chi anticipa è autorizzato in forma espressa.

Tradotto per chi ha i mezzi in strada: *è stato rinviato l’obbligo di scrivere il blocco nei piani, non il potere di imporlo*. Chi ha letto *divieto Euro 5 rinviato* e ha rimandato le sostituzioni ha comprato dodici mesi dal calendario nazionale, non dalla regione in cui i furgoni entrano ogni mattina.

## L’uscita di sicurezza guarda dall’altra parte

Il **quinto periodo** — richiamato in apertura del quarto dall’inciso «Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo,» — dice che, decorso quel termine, «le regioni possono prescindere dall’inserimento della limitazione strutturale» adottando nei piani «misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea».

L’architettura è asimmetrica, ed è questo che conta per una flotta: dopo il termine si evita il blocco solo compensando altrove, prima del termine lo si introduce quando si vuole. Spostarlo allunga di dodici mesi la finestra in cui la decisione è interamente regionale.

## È il secondo rinvio dello stesso periodo

Non è la prima volta: fino al 19 luglio 2025 il quarto periodo diceva «A decorrere dal 1° ottobre 2025». Il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, lo ha portato al 2026 con l’articolo 5, comma 3-ter, e nello stesso intervento ha sostituito «30.000» con «100.000» nella soglia del terzo periodo e ha aggiunto in fine il quinto e il sesto. Due spostamenti in sedici mesi, e un perimetro ristretto nel frattempo.

## Il testo che leggete oggi non è quello in vigore

Verificato stamattina con due sessioni pulite su Normattiva: l’articolo 1 del d.l. 121/2023 risulta «Testo in vigore dal: 20-7-2025», al quarto periodo si legge ancora «dal 1° ottobre 2026» e la cronologia degli aggiornamenti si ferma alla legge 105/2025. Il decreto è in vigore, il consolidato no. [È il difetto che abbiamo documentato sui testi europei](https://csidia.com/note-operative/ventiquattro-versioni-quale-testo-avete-letto): la fonte giusta, nella versione sbagliata. Chi apre quella pagina oggi legge la data vecchia.

## Che cosa regge comunque

Il comma 1 dice a che cosa serve: assicurare «l’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19». Riguarda Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, e si applica «in via prioritaria […] nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2».

Le vie d’uscita sono scritte, e sono regionali. Il secondo periodo impone che nel provvedimento «si indicano e si motivano le relative deroghe» e che restino fuori «i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione» ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada. Il comma 2-bis consente di esentare i mezzi da Euro 3 in poi «monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi» del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. Il comma 2-ter prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l’ambiente, entro sessanta giorni, sulle «modalità agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico».

C’è una data in più da tenere. Un decreto-legge perde efficacia sin dall’inizio se non è convertito entro sessanta giorni dalla pubblicazione (articolo 77, terzo comma, della Costituzione): pubblicato il 28 settembre, il sessantesimo giorno cade il 27 novembre 2026. La conversione può cambiare il testo, e il 2027 non è ancora definitivo.

## Quello che non sappiamo

Non sappiamo se e quando una delle quattro regioni userà la facoltà del primo e del sesto periodo: non l’abbiamo verificato su atti regionali e non lo affermiamo. Non sappiamo quanti veicoli siano interessati: nessuna fonte pubblica incrocia categoria ambientale, categoria N e comune di impiego. Del decreto del comma 2-ter non risulta l’adozione. E il consolidato può essere allineato in qualunque momento dopo la nostra verifica.

## Fonti

- [Decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026-09-28;167)
- [Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, articolo 1, testo vigente](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-12;121~art1!vig=)
- [Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, articolo 5, comma 3-ter](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-21;73~art5!vig=)

Nota di CSIDIA S.r.l. (Vignola, MO): https://csidia.com/note-operative/euro-5-diesel-data-spostata-cosa-resta/ · Chi siamo e che cosa facciamo: https://csidia.com/in-breve/ · engagement@csidia.com
