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title: "AI sul personale: una norma italiana vi obbliga già a spiegarne il funzionamento"
description: "L’art. 1-bis del D.lgs. 152/1997 impone di dichiarare a lavoratori e sindacati logica, dati e parametri dei sistemi automatizzati. Testo vigente e sanzioni."
url: https://csidia.com/note-operative/obbligo-informativo-sistemi-automatizzati-lavoratori/
lang: it
date: 2026-07-27
label: "Normativa"
publisher: CSIDIA S.r.l. (https://csidia.com/)
english: https://csidia.com/en/notes/obbligo-informativo-sistemi-automatizzati-lavoratori/
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# AI sul personale: una norma italiana vi obbliga già a spiegarne il funzionamento

Uno scenario tipico, non il caso di un’azienda reale. Una direzione del personale adotta uno strumento di AI che ordina le candidature, copre i turni e segnala gli scostamenti di produttività. In riunione la domanda è sempre la stessa: quando scatta l’AI Act? Risposta corretta e inutile — per l’alto rischio dell’Allegato III, che comprende la selezione del personale, il 2 dicembre 2027, dopo il rinvio del regolamento (UE) 2026/1744. Risposta scomoda: da quattro anni una norma italiana chiede di mettere per iscritto **come quel sistema funziona**.

## La norma, con gli estremi

Il decreto trasparenza — **D.lgs. 27 giugno 2022, n. 104**, in vigore dal 13 agosto 2022 — con l’**art. 4, comma 1, lettera b)** ha inserito nel **D.lgs. 26 maggio 1997, n. 152** un **articolo 1-bis**: «Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati». Non è una norma sull’AI: è una norma sul contratto di lavoro. Nessuna soglia dimensionale, nessuna classificazione di rischio.

## La modifica del 2023 che quasi tutti sbagliano

Chi cita l’art. 1-bis nel testo del 2022 cita una norma superata. Il decreto lavoro — **D.L. 4 maggio 2023, n. 48**, convertito dalla **legge 3 luglio 2023, n. 85** — con l’**art. 26, comma 2, lettera a)** ha sostituito il comma 1 a decorrere dal 5 maggio 2023. Oggi il datore di lavoro o il committente «è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio **integralmente automatizzati** deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori». Nel 2022 l’avverbio «integralmente» non c’era. La lettera b) ha riscritto il comma 8: l’esclusione, prima limitata alle «informazioni di cui all’articolo 98» del Codice della Proprietà Industriale, oggi copre i «sistemi protetti da segreto industriale e commerciale».

Due avvertenze, perché il testo non dice più di quanto dice: «integralmente automatizzati» non è definito, e l’art. 1, comma 1, lettera s) — che richiama l’art. 1-bis nell’informativa di assunzione — è rimasto alla formula senza avverbio: l’asimmetria sta nel testo vigente. Concludere che un passaggio umano qualsiasi disattivi l’obbligo è una valutazione giuridica, da scrivere e datare come ogni [decisione di conformità](https://csidia.com/note-operative/impostazioni-predefinite-decisione-di-conformita). E il comma 8 esclude «gli obblighi informativi di cui al presente articolo», non quelli del GDPR: «è un segreto» non è un’etichetta che appone il fornitore, perché l’art. 98 CPI protegge solo alle [tre condizioni cumulative che dovete poter provare](https://csidia.com/note-operative/segreto-industriale-prova-misure-adeguate-ai).

## L’elenco, che è il cuore della norma

Il comma 2 impone di fornire al lavoratore, con le informazioni dell’art. 1 e **prima dell’inizio dell’attività lavorativa**, sei voci:

- **a)** gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi;
- **b)** gli scopi e le finalità dei sistemi;
- **c)** **la logica ed il funzionamento** dei sistemi;
- **d)** le categorie di dati e i **parametri principali** usati per programmare o addestrare i sistemi, «inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni»;
- **e)** le **misure di controllo** adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e **il responsabile del sistema di gestione della qualità**;
- **f)** il **livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza** dei sistemi, le metriche usate per misurarli e «gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse».

Poi i contorni. Comma 6: tutto va comunicato «in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico», e **anche alle rappresentanze sindacali aziendali o alla RSU** — in loro assenza alle sedi territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative; Ministero del lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro possono chiedere le stesse informazioni e accedervi. Comma 5: ogni modifica che cambi le condizioni di svolgimento del lavoro va comunicata per iscritto **almeno 24 ore prima**. Comma 3: il lavoratore, anche tramite le rappresentanze sindacali, accede ai dati, e la risposta scritta è dovuta **entro trenta giorni**. Comma 4: analisi dei rischi e valutazione d’impatto sui trattamenti, con consultazione preventiva del Garante nei casi dell’art. 36 del GDPR.

## Le sanzioni, con la fonte

L’art. 4 del D.lgs. 152/1997 rinvia all’**art. 19, comma 2, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276**: il lavoratore denuncia l’assolvimento «mancato, ritardato, incompleto o inesatto», l’Ispettorato accerta ai sensi della legge 689/1981 e sanziona. Testo vigente: per le violazioni dell’art. 1-bis, commi 2, 3 secondo periodo e 5, **da 100 a 750 euro per ciascun mese di riferimento**; **da 400 a 1.500 euro** oltre i cinque lavoratori; **da 1.000 a 5.000 euro** oltre i dieci, e lì «non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta». Per l’omessa comunicazione alle rappresentanze sindacali (comma 6, secondo periodo), **da 400 a 1.500 euro per ciascun mese**. La circolare INL n. 4 del 10 agosto 2022 chiarisce che vale per ogni mese in cui il lavoratore opera in violazione ed è diffidabile ex art. 13 del D.lgs. 124/2004, salvo la fascia oltre i dieci. Restano ferme le violazioni sui dati personali (art. 83 GDPR, art. 166 Codice Privacy).

Non sono cifre da prima pagina. Ma si moltiplicano per mese e per fascia, e bastano una denuncia e un accertamento.

## Il punto che quasi nessuno scrive: l’obbligo si scarica sul fornitore

Rileggete le lettere c) e f). Per adempiere dovete descrivere la logica di funzionamento e dichiarare accuratezza, robustezza e cybersicurezza **con le metriche usate per misurarle**. Se il sistema ve lo vende un terzo e il contratto non vi garantisce quelle informazioni, l’adempimento non è difficile: è impossibile. E davanti all’ispettore l’inadempiente siete voi, non il fornitore.

È una clausola di capitolato prima che una questione di AI: chi compra uno strumento che tocca selezione, turni, valutazione o monitoraggio pretende per iscritto logica, dati e parametri, metriche con i risultati misurati, procedura di correzione, responsabile della qualità e preavviso su ogni modifica del modello — perché verso i lavoratori quel preavviso, per legge, è di 24 ore. Una distinzione, infine: l’art. 1-bis è un obbligo informativo, mentre [installare uno strumento da cui derivi la possibilità di controllo a distanza](https://csidia.com/note-operative/garante-sentiment-analysis-lavoratori) richiede **prima** l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato (art. 4 dello Statuto dei lavoratori, fatto salvo dal comma 1). Adempimenti diversi, spesso concorrenti.

## Fonti

- [D.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, art. 1-bis — testo vigente (Normattiva)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;152~art1bis)
- [D.L. 4 maggio 2023, n. 48, art. 26 — conv. L. 3 luglio 2023, n. 85 (Normattiva)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48~art26)
- [D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 19 — sanzioni amministrative (Normattiva)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art19)
- [Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n. 4 del 10 agosto 2022 — decreto trasparenza (PDF)](https://www.ispettorato.gov.it/files/2022/12/INL-circolare-4-2022-chiarimenti-decreto-trasparenza.pdf)

Nota di CSIDIA S.r.l. (Vignola, MO): https://csidia.com/note-operative/obbligo-informativo-sistemi-automatizzati-lavoratori/ · Chi siamo e che cosa facciamo: https://csidia.com/in-breve/ · engagement@csidia.com
