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title: "Per quanti anni garantite gli aggiornamenti? Dal 27 settembre va detto prima di vendere"
description: "Dal 27 settembre 2026 chi vende beni con elementi digitali deve dare prima del contratto il periodo minimo di aggiornamenti software e la riparabilità."
url: https://csidia.com/note-operative/periodo-minimo-aggiornamenti-cosa-dire-prima-del-contratto/
lang: it
date: 2026-09-22
label: "Normativa"
publisher: CSIDIA S.r.l. (https://csidia.com/)
english: https://csidia.com/en/notes/periodo-minimo-aggiornamenti-cosa-dire-prima-del-contratto/
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# Per quanti anni garantite gli aggiornamenti? Dal 27 settembre va detto prima di vendere

Per quanti anni il vostro prodotto connesso riceverà aggiornamenti software? Se la risposta non è scritta da nessuna parte, fra cinque giorni vi manca un’informazione che il consumatore ha diritto di avere prima di vincolarsi. Se invece è scritta, da quel giorno entra nel contratto e non la cambiate più da soli. Un numero basso vi fa perdere la vendita; un numero alto vi impegna per tutti gli anni che avete dichiarato, e provare di averlo detto tocca a voi.

## Cinque righe nuove, identiche in negozio e a distanza

Ieri abbiamo scritto della metà proibitiva di questa riforma: [le frasi ambientali che dal 27 settembre non si possono più usare](https://csidia.com/note-operative/asserzione-ambientale-chi-la-deve-dimostrare). Questa è l’altra metà, quella che aggiunge righe invece di toglierne. Sta nel consolidato `02011L0083-20260927` della direttiva sui diritti dei consumatori, dove ogni innesto porta il marcatore ►M4 — la direttiva (UE) 2024/825 — e in Italia negli articoli 48 e 49 del Codice del consumo riscritti dal decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30.

Le stesse cinque informazioni valgono in negozio (articolo 48) e a distanza o fuori dai locali commerciali (articolo 49): il promemoria della garanzia legale di conformità, da dare «in modo visibile, utilizzando l’avviso armonizzato»; l’etichetta armonizzata quando il produttore offre una garanzia di durabilità gratuita, sull’intero bene e più lunga di due anni; un promemoria separato per contenuti e servizi digitali; il periodo minimo di aggiornamenti; l’indice di riparabilità.

Le ultime due vi obbligano a guardare dentro i vostri dati. All’articolo 49 il periodo minimo va dato «per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell’operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software». Sulla riparabilità l’obbligo è a cascata: se l’indice armonizzato non è applicabile scattano «informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione». Non i tempi di consegna: il costo stimato, la procedura d’ordine e quello che non lasciate riparare.

## L’avviso e l’etichetta non si disegnano in casa

L’articolo 65-ter, introdotto dallo stesso decreto, rinvia all’allegato II-octies del Codice del consumo. Su Normattiva quell’allegato è diviso in parte 1, avviso, e parte 2, etichetta, e il testo di entrambe è una formula sola: «Parte di provvedimento in formato grafico». È un modello grafico, non un testo da riscrivere.

Il disegno arriva dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 del 25 settembre 2025, adottato in base all’articolo 22 bis della direttiva e applicabile dal 27 settembre 2026. Le sue note sono vincoli tipografici: «gli elementi dell’avviso armonizzato non possono essere modificati», «La dimensione minima dell’avviso armonizzato è A4», a colori o in bianco e nero in negozio, obbligatoriamente a colori online. L’etichetta della durabilità — titolo GARAN, simbolo del calendario, codice QR verso il portale «La tua Europa» — non scende sotto i 95 × 100 mm e riserva 80 punti al solo numero di anni. Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha messo online i file, in una pagina aggiornata il 27 luglio 2026. Il decreto ministeriale previsto dall’articolo 65-ter, comma 3, serve invece ad adeguare l’allegato «alle modifiche apportate agli atti di esecuzione»: in Gazzetta Ufficiale non lo abbiamo trovato, e finché il regolamento europeo resta quello del 2025 non ha nulla da adeguare.

## Il numero dichiarato entra nel contratto

Qui sta la parte che si paga negli anni. L’articolo 49, comma 5, dispone che «Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti». Il periodo di aggiornamenti scritto sulla scheda il 27 settembre 2026 è quindi contenuto di ogni contratto concluso quel giorno, e resta tale anche se nel 2029 la roadmap cambia.

Il comma 10 chiude il cerchio: «L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista». Non basta averlo pubblicato: bisogna dimostrare che cosa era esposto quel giorno. E online l’articolo 51, comma 2, impone di comunicare alcune di queste informazioni — fra cui l’etichetta di durabilità — «direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine»: non in una pagina di dettaglio, nell’ultima schermata.

Due dettagli italiani spostano il perimetro. L’aggiornamento del software è definito come aggiornamento gratuito e di sicurezza necessario alla conformità «oppure un aggiornamento delle funzionalità»: più largo del testo europeo, che si ferma alla conformità. E il Codice chiama produttore «il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo». Molte imprese della [manifattura](https://csidia.com/settori/manifattura) che si credono solo distributori sono produttori: la condizione sulla messa a disposizione delle informazioni da parte del produttore non filtra nulla quando il produttore siete voi.

## Perché serve un sistema chiuso

Le informazioni nuove non stanno in un documento: stanno nei dati che tenete più stretti. La durata degli aggiornamenti dipende dal ciclo di vita dei componenti, dagli accordi con chi vi fornisce il firmware e dai contratti di manutenzione; il costo stimato di un ricambio è un margine; la disponibilità futura è una previsione di magazzino. Darli a un servizio esterno perché generi le schede significa consegnare a terzi struttura di costo e catena di fornitura.

Poi c’è la data. L’informazione precontrattuale fa fede nella forma in cui è stata data: serve poterla ricostruire al giorno in cui il cliente l’ha letta, perché è quel testo a essere entrato nel contratto e l’onere della prova è vostro. E serve il verso opposto: quando il periodo passa da cinque a sette anni, bisogna sapere in un pomeriggio su quali codici prodotto, schede, cataloghi, marketplace e lingue compare ancora il cinque. È il problema di [propagazione già visto sui fascicoli tecnici](https://csidia.com/note-operative/regolamento-macchine-propagazione-modifiche-tre-risposte), moltiplicato per il numero di vetrine.

## Quello che non sappiamo

Non sappiamo come l’Autorità garante della concorrenza e del mercato — competente per queste sezioni in forza dell’articolo 66 del Codice del consumo — leggerà la condizione sulla messa a disposizione delle informazioni da parte del produttore quando venditore e produttore coincidono. Non sappiamo se un periodo di aggiornamenti più lungo di due anni allunghi la responsabilità dell’articolo 133, comma 2, che parla di fornitura continuativa prevista dal contratto e non di aggiornamenti dichiarati. Nei testi letti non c’è l’elenco dei beni per i quali l’indice di riparabilità armonizzato esiste già. E il decreto ministeriale non risulta pubblicato a oggi: non possiamo escludere che sia in lavorazione.

## Fonti

- [EUR-Lex — testo consolidato 02011L0083-20260927 della direttiva 2011/83/UE, articoli 2, 5, 6, 8 e 22 bis (fonte primaria, marcatori ►M4)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011L0083-20260927)
- [EUR-Lex — regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 del 25 settembre 2025, formato e contenuto dell’avviso e dell’etichetta armonizzati (fonte primaria)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1960)
- [Normattiva — Codice del consumo, articolo 65-ter, testo vigente (fonte primaria)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art65ter!vig=)
- [Normattiva — Codice del consumo, articolo 49, testo vigente (fonte primaria)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art49!vig=)
- [MIMIT — Avviso armonizzato ed etichetta (di durabilità) armonizzata, pagina aggiornata il 27 luglio 2026 (fonte primaria)](https://www.mimit.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-armonizzato-ed-etichetta-di-durabilita-armonizzata)

Nota di CSIDIA S.r.l. (Vignola, MO): https://csidia.com/note-operative/periodo-minimo-aggiornamenti-cosa-dire-prima-del-contratto/ · Chi siamo e che cosa facciamo: https://csidia.com/in-breve/ · engagement@csidia.com
