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title: "Testi scritti con l’AI e pubblicati dall’azienda: quando bisogna dirlo?"
description: "Sito, comunicati, rapporti: quando l’AI Act chiede di dire che un testo è fatto con l’AI, quando basta la revisione di una persona e che cosa si rischia."
url: https://csidia.com/note-operative/testi-scritti-con-ai-pubblicati-quando-dirlo/
lang: it
date: 2026-11-03
label: "Normativa"
publisher: CSIDIA S.r.l. (https://csidia.com/)
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# Testi scritti con l’AI e pubblicati dall’azienda: quando bisogna dirlo?

Se in azienda usate l’AI per preparare gli articoli del sito, i comunicati o il rapporto di sostenibilità, prima o poi qualcuno chiederà se bisogna dirlo a chi legge. Dal 2 agosto 2026 c’è una regola europea, e la risposta dipende da due cose: di che cosa parla il testo, e se una persona l’ha rivisto davvero.

## La regola

L’articolo 50, paragrafo 4, dell’AI Act riguarda il testo «pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico». Chi usa il sistema deve rendere noto «che il testo è stato generato o manipolato artificialmente». L’obbligo non si applica «se il contenuto generato dall’IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto».

A rispondere è l’azienda che decide di usare il sistema, non il dipendente che esegue. La multa arriva a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale, se superiore; per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione vale il più basso dei due (art. 99, paragrafi 6 e 6 bis; d.lgs. 179/2026, art. 23). In Italia la vigilanza spetta all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (d.lgs. 179/2026, art. 5).

Il dettaglio sta negli orientamenti della Commissione europea del 20 luglio 2026, C(2026) 5054, non vincolanti. La comunicazione che li approva prevede l’adozione formale con tutte le traduzioni: «It is only from that moment that these Guidelines will be applicable», *solo da quel momento si applicheranno*. Al 2 novembre 2026 sulla pagina della Commissione ci sono ancora quegli orientamenti, in inglese: è la guida più precisa che c’è, non una legge.

## Che cosa rientra

Per la Commissione un testo è pubblicato se può leggerlo un numero indeterminato e ampio di persone; la rete interna dell’azienda e la corrispondenza privata sono fuori. Gli argomenti: politica, amministrazione pubblica, giustizia, diritti fondamentali, sicurezza e salute pubblica, ambiente, sicurezza dei consumatori e ogni sviluppo economico, finanziario, scientifico o culturale che può essere oggetto di dibattito pubblico.

Fra gli esempi della Commissione:

- **Dentro:** i rapporti con informazioni per gli investitori sul sito di una società quotata.
- **Fuori:** il parere di un consulente al suo cliente su come mettersi in regola; la pubblicità e le descrizioni dei prodotti, purché non facciano affermazioni su temi come salute, sicurezza dei consumatori o sostenibilità.

Per un articolo tecnico o una newsletter aperta una risposta secca non c’è. La nostra lettura: se parla di norme, salute, ambiente o sicurezza, trattatelo come se rientrasse.

## Quando la revisione basta

Servono due cose insieme.

**Una revisione vera.** Per la Commissione è la «deliberate examination of the substance of the content», *l’esame deliberato della sostanza*, fatto da persone competenti sulla materia, e «Fact-checking the accuracy of the content is a minimum requirement», *il controllo dei fatti è il minimo*; oppure il controllo di un responsabile che può approvare, cambiare o respingere il testo, fatti compresi. Non bastano il correttore ortografico, l’esistenza di una policy, un controllo automatico o un’approvazione sommaria. E se dopo il via libera l’AI cambia la sostanza del testo, l’eccezione cade.

**Un responsabile.** Una persona o l’azienda deve avere la responsabilità legale ultima della pubblicazione, e identità e contatti dovrebbero essere pubblici e facili da trovare.

L’esempio più utile: un rapporto di sostenibilità generato con l’AI, sul sito di una società quotata, rivisto da professionisti competenti, come la compliance, non ha bisogno dell’etichetta.

Il codice di buone pratiche del 10 giugno 2026, volontario, chiede a chi aderisce e non è un’impresa dei media una policy interna: nome, ruolo e contatti del responsabile e misure per garantire la revisione, senza documentare ogni singolo testo.

## L’etichetta, e le immagini

L’etichetta deve essere chiara e distinguibile, al più tardi alla prima esposizione (art. 50, paragrafo 5): per un testo, in apertura, non nelle condizioni d’uso.

Per immagini, audio e video l’eccezione della revisione non c’è. Un *deep fake* è un contenuto generato o manipolato che assomiglia a persone, luoghi od oggetti esistenti e sembrerebbe autentico (art. 3, punto 60): una foto generata del vostro stabilimento, che sembra vera, di regola va dichiarata anche se l’ha approvata il direttore.

## Se il modello gira in casa

Con il modello su una macchina vostra i documenti da cui nasce il testo restano in casa, e per un rapporto con numeri non ancora pubblici conta. *Il modello migliore è quello che potete usare sui vostri dati veri.* Ma l’obbligo resta: conta che cosa pubblicate, non dove gira il modello. Anche per i sistemi open source, scrive la Commissione, fornitori e utilizzatori «still need to ensure compliance», *devono comunque rispettare gli obblighi*.

Se il sistema l’avete costruito voi siete anche fornitori e, [come abbiamo spiegato qui](https://csidia.com/note-operative/rifinire-modello-pesi-aperti-ai-act-fornitore/), i testi generati vanno marcati in un formato leggibile da una macchina. I sistemi già sul mercato o, per gli orientamenti, già in servizio prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 (art. 111, paragrafo 4; punto 153).

## Come lo facciamo noi

Queste note, dal 21 ottobre 2026, sono scritte con l’aiuto dell’AI: Claude, su fonti pubbliche. Un secondo agente le controlla, una persona le legge prima che escano e la decisione di pubblicare resta a una persona; in fondo a ognuna, per scelta nostra, una riga dice che è scritta con l’aiuto dell’AI. I manuali tecnici dei clienti seguono un’altra strada: li legge solo l’AI che gira sulle nostre macchine, mai un modello in cloud.

## Che cosa fare adesso

1. Elencate i testi che pubblicate con l’aiuto dell’AI e segnate quelli sugli argomenti sopra.
2. Scrivete chi rivede e chi risponde, nella vostra [policy aziendale sull’AI](https://csidia.com/note-operative/policy-aziendale-ai-cinque-regole/), e mettete i contatti sul sito.
3. Stabilite che dopo l’ultimo via libera nessuno ritocca il testo con l’AI.
4. Dove la revisione non c’è, mettete l’etichetta in apertura.

Se non sapete da che parte stanno i vostri testi, il passo è uno: [scriveteci che cosa pubblicate e chi lo rilegge](https://csidia.com/contatti/).

*Scritto con l’aiuto dell’AI e verificato da CSIDIA.*

## Fonti

- [Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artt. 3, 50, 99, 111 e 113, nel testo modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02024R1689-20260727)
- [Commissione europea, orientamenti sugli obblighi di trasparenza dell’art. 50 dell’AI Act e comunicazione di approvazione, C(2026) 5054, 20 luglio 2026, punti 5, 12-15, 23, 114, 131-138, 142-143 e 153](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems)
- [Commissione europea, codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI, 10 giugno 2026, sezione 2, impegno 4](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-ai-generated-content)
- [Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, artt. 5 e 23: autorità di vigilanza e sanzioni (Normattiva)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-07;179~art23!vig=)

Nota di CSIDIA S.r.l. (Vignola, MO): https://csidia.com/note-operative/testi-scritti-con-ai-pubblicati-quando-dirlo/ · Chi siamo e che cosa facciamo: https://csidia.com/in-breve/ · engagement@csidia.com
