EDPCI, cinque perimetri: l’Italia è in quattro, la porta si riapre ad aprile 2027
7 min di lettura
Se negli ultimi mesi avete deciso dove mettere la prossima linea, con quale subfornitore extraeuropeo rinnovare il contratto quadro o a chi aprire il capitale, da stamattina quelle decisioni hanno un prezzo che prima non avevano. Esistono da oggi cinque perimetri dentro cui si deciderà che cosa l’Europa compra insieme e dove amplia la capacità produttiva della difesa, con orizzonti che arrivano al 2045. L’elenco di chi è dentro è fissato in un atto del Consiglio, e per entrarci dopo serve il consenso di tutti quelli che ci sono già.
Che cosa è entrato in vigore oggi
La decisione di esecuzione (UE) 2026/2221 del Consiglio, del 28 settembre 2026, è nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, del 1° ottobre. L’articolo 2: «La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione […]». Oggi.
Il 16 febbraio 2026 la Commissione aveva pubblicato un invito a manifestare interesse; entro il 29 maggio gli Stati membri avevano presentato nove proposte; la Commissione ne ha proposte cinque e il Consiglio le ha individuate; delle altre quattro non resta traccia. A luglio avevamo raccontato la proposta della Commissione chiudendo con «ora tocca al Consiglio istituirli formalmente». È fatto: una proposta si commenta, un atto di esecuzione si subisce o ci si entra.
Cinque perimetri, e la riga dove l’Italia non c’è
I cinque progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI) sono DECODER, droni e sistemi antidrone, con 28 paesi partecipanti; IMSD, difesa marittima e dei fondali, 17; SPACE, 20; EU-FIAMD, difesa aerea e missilistica integrata con allarme rapido, 19; EFW, sorveglianza del fianco orientale, 17.
L’Italia è in quattro elenchi su cinque: manca in EFW, dove l’allegato promette fra l’altro «l’ampliamento della capacità produttiva e degli impianti pertinenti». Due conteggi vanno fatti voce per voce: l’Ucraina è in tutti e cinque — a luglio, sulla proposta, l’avevamo contata in quattro — e Malta non è in nessuno. La soglia dell’articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento EDIP — «coinvolgono almeno quattro Stati membri» — è superata largamente: il più piccolo ne ha quindici.
Le cifre, e perché non si sommano
L’allegato stima ogni progetto per conto suo, in miliardi di euro: DECODER fra 3,5 e 5 entro il 2033; IMSD fra 43 e 72 entro il 2045; SPACE fino a 24 entro il 2034; EU-FIAMD fra 55 e 80 entro il 2040; EFW fra 8,5 e 10 entro il 2032, più una seconda riga fino a 100 entro il 2036. È l’«entità finanziaria complessiva stimata dell’EDPCI» richiesta dall’articolo 35, paragrafo 6, lettera c): dimensione presunta, non dotazione di bilancio. Sei orizzonti diversi, due tetti e non forcelle: il totale unico che gira nei comunicati somma grandezze non omogenee.
Un difetto si vede solo nel testo italiano: in tutte e cinque le voci la cifra, scritta per esteso, è seguita dall’unità sbagliata — «Tra 3 500 000 000 e 5 000 000 000 miliardi di EUR entro il 2033» — che moltiplicherebbe per un miliardo un importo già in euro; la seconda riga di EFW, «fino a 100 000 000 000 entro il 2036», resta senza unità. Inglese e francese scrivono solo «EUR», il tedesco ha due «to» rimasti fra le cifre. Su quei numeri, meglio il testo inglese.
Chi riceve i soldi, e chi li vede passare
Qui si evita un’illusione costosa. L’articolo 35, paragrafo 13, è secco: «Solo gli Stati membri e i paesi associati, nonché le SEAP […], sono ammissibili al finanziamento nell’ambito delle attività dell’EDPCI». Nessuna impresa è destinataria diretta: entrano come fornitori e subappaltatori, dentro contratti che firma qualcun altro, su appalti comuni, capacità produttiva e infrastrutture.
I criteri, però, ci arrivano. Il paragrafo 9 dello stesso articolo obbliga gli Stati partecipanti ad applicare «criteri equivalenti a quelli di cui all’articolo 9» nei contratti sostenuti da fondi dell’Unione, e per gli appalti comuni rinvia all’articolo 11, paragrafo 6: l’ente appaltante applica quegli stessi criteri «e prescrive che tali criteri siano applicati ai subappaltatori». L’articolo 9 è un questionario che dovete poter compilare: stabilimento e strutture di gestione esecutiva nell’Unione o in un paese associato; impianti e risorse usati per l’azione lì situati per l’intera durata; nessun controllo da parte di un paese terzo non associato, salvo garanzie approvate secondo le procedure nazionali. Come nei contratti di difesa americani, la clausola che decide non è nel bando.
Due soglie. L’articolo 10, paragrafo 3, fissa al 35% il costo massimo dei componenti provenienti dall’esterno dell’Unione e dei paesi associati sul costo stimato dei componenti del prodotto finale; il paragrafo 4 estende il tetto ai prodotti la cui capacità produttiva è ampliata con fondi europei. L’articolo 11, paragrafo 7, ammette il subappaltatore extraeuropeo a cui va tra il 15% e il 35% del contratto, ma solo se il rapporto contrattuale diretto esisteva già prima del 30 dicembre 2025, data di entrata in vigore del regolamento.
Il paragrafo che arriva sul vostro terreno
Il paragrafo 16 ha le conseguenze più fisiche. La pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione connessi a un EDPCI «possono essere considerati un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Habitat 92/43/CEE e dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro acque 2000/60/CE, «nell’interesse della difesa» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e «nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Uccelli 2009/147/CE. Con una riserva: «purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni».
Non è un’esenzione: è l’ingresso nel ramo derogatorio di quelle direttive, dove l’assenza di alternative e le compensazioni vanno dimostrate con atti. Per un sito accanto a un’area protetta o a un corpo idrico è la differenza fra un procedimento che non parte e uno che parte.
Le due porte, e la data da segnarsi
Chi oggi è fuori ha due strade. La prima: il paragrafo 19 dà a tutti gli Stati membri, ai paesi associati e all’Ucraina la possibilità di aderire a un progetto dopo l’istituzione, ma «previa approvazione di tutti gli Stati membri che vi partecipano». Unanimità dei presenti.
La seconda è il giro successivo. Il considerando 6 mette a verbale che il Consiglio ha acconsentito «sul presupposto che l’intento della Commissione sia […] di pubblicare un secondo invito a manifestare interesse entro la fine di aprile 2027». Non è un obbligo giuridico: è un presupposto dichiarato, e l’unico appiglio temporale dell’atto. Segnatevi la data.
Il perimetro si muove anche dopo: relazione congiunta annuale alla Commissione (paragrafo 17) e facoltà del Consiglio di modificare l’atto «anche rimuovendo un progetto dagli EDPCI» (paragrafo 18). Del regolamento EDIP non esiste versione consolidata.
I due assi, applicati
Adempiere. L’articolo 9 non si dimostra con una dichiarazione, ma con un inventario. Il presidio utile è un controllo che gira sui vostri documenti e sui vostri sistemi e tiene aggiornati, per ogni fornitore, dove è stabilito, dove stanno le sue strutture di gestione esecutiva, dove sono gli impianti usati per la commessa, chi lo controlla e quanto pesa il componente extraeuropeo sulla distinta base. Con la data di ogni verifica: la domanda arriva due volte, dal capofila che vi qualifica e da chi audita la spesa europea.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme in un modello operativo unico i dati che oggi stanno in sistemi diversi — anagrafiche fornitori, distinte base, gestionali, archivi tecnici, contratti — e su quel modello agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando, per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità. Ad aprile 2027 la domanda quali nostri prodotti stanno dentro quale perimetro, e con che distinta base si risolve in una mattina: è il metodo che applichiamo nel settore difesa con l’AI operativa. On-premise su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella vostra rete, oppure in cloud dedicato con VPN dedicata e data center in Italia, sempre in gestione condivisa: non dovete già avere in casa chi amministra modelli.
Dalla prima sessione, senza costi, esce la mappa datata dei vostri prodotti e fornitori rispetto ai cinque perimetri, con i punti dell’articolo 9 che oggi non sapreste documentare. Parlatene con un nostro tecnico.