Strumenti · Aggiornato luglio 2026

Il manuale regge il Regolamento Macchine?

Diciotto controlli ricavati dal Regolamento (UE) 2023/1230, che dal 14 gennaio 2027 sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Le risposte restano nel browser e si ritrovano alla prossima visita.

Dal 14 gennaio 2027 le istruzioni per l’uso non sono un allegato della dichiarazione di conformità: ne sono parte integrante ai sensi dei requisiti essenziali dell’Allegato III. Senza istruzioni conformi non c’è dichiarazione valida, e senza dichiarazione non c’è marcatura CE.

Questa lista mette in fila i controlli che il regolamento impone al manuale, uno per riga, con il riferimento accanto. Serve a vedere dove il testo attuale non copre un requisito: la valutazione di conformità resta un atto del fabbricante, e chi firma è una persona.

Strumento informativo, non un parere legale né una valutazione di conformità. I riferimenti sono quelli citati voce per voce; il testo che vale è quello ufficiale.

Contenuto delle istruzioni

Allegato III, punto 1.7.4 (1.7.4.1 e 1.7.4.2)

  • Il contenuto minimo delle istruzioni è fissato dall’Allegato III, punto 1.7.4: l’identificazione del fabbricante ne è la prima voce.

  • Allegato III, punto 1.7.4: descrizione e uso previsto delimitano ciò per cui la macchina è stata valutata.

  • L’Allegato III, punto 1.7.4 chiede gli usi impropri ragionevolmente prevedibili accanto all’uso previsto.

  • Sono le fasi elencate dall’Allegato III, punto 1.7.4: un manuale che copre l’uso ma non la manutenzione resta incompleto.

  • Allegato III, punto 1.7.4: i rischi che restano dopo le misure di protezione vanno comunicati a chi la macchina la usa.

Lingua, formato e disponibilità

Art. 10, § 7

  • L’art. 10, § 7 lega la lingua allo Stato membro d’uso e alla comprensibilità per chi la macchina la usa, non alla lingua del fabbricante.

  • È la condizione che l’art. 10, § 7 pone al formato esclusivamente digitale.

  • L’art. 10, § 7 mantiene l’obbligo anche in caso di cessazione dell’attività: è una continuità documentale da progettare prima.

  • Art. 10, § 7: la richiesta si fa al momento dell’acquisto, la consegna avviene entro un mese e senza costi.

  • Art. 10, § 7: per i non professionali il solo digitale non è ammesso per le informazioni di sicurezza.

Software di comando, cybersecurity, logiche auto-evolutive

Allegato III, punti 1.1.9 e 1.2.1

  • Allegato III, punto 1.1.9, protezione dalla corruzione: un requisito che nella Direttiva 2006/42/CE non esisteva.

  • Allegato III, punto 1.1.9: la protezione copre le alterazioni non volute e quelle deliberate.

  • Allegato III, punto 1.2.1: la sicurezza dei sistemi di comando comprende gli attacchi, non solo i guasti.

  • Allegato III, punto 1.2.1 per i requisiti aggiuntivi. L’Allegato I, Sezione A del Regolamento (UE) 2024/1689 elenca il 2023/1230 fra le normative di armonizzazione: da lì discende la classificazione ad alto rischio.

Filiera e circolazione del documento

Artt. 11, 13, 15 e 16

  • L’art. 11 disciplina i fabbricanti di quasi-macchine e le relative istruzioni di assemblaggio.

  • Art. 13: se anche uno solo di questi elementi manca, l’importatore non può immettere il prodotto sul mercato dell’Unione.

  • Artt. 15 e 16: la responsabilità sul manuale non si esaurisce nel fabbricante.

  • Il manuale contiene know-how. La tutela come segreto commerciale (D.Lgs. 63/2018, artt. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale) richiede misure ragionevolmente adeguate a mantenerlo segreto.

A che punto siete

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Nessun punto ancora verificato: restano tutti i 18 punti da chiarire prima di poter dichiarare la conformità.

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