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Regolamento Macchine: senza manuali adeguati niente CE dal 14 gennaio 2027

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Mano che indica un disegno tecnico in un manuale di istruzioni aperto
Le istruzioni per l’uso non sono un allegato: sono il punto in cui la macchina diventa conforme, o smette di esserlo.

Il 14 gennaio 2027 la Direttiva Macchine 2006/42/CE — la norma su cui l’industria italiana ha costruito vent’anni di fascicoli tecnici — cessa di produrre effetti. Al suo posto si applica per intero il Regolamento (UE) 2023/1230, del 14 giugno 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il 29 giugno 2023 ed entrato in vigore il 19 luglio 2023 (art. 54). L’art. 51 abroga dalla stessa data la 2006/42/CE e la vecchia direttiva 73/361/CEE su funi, catene e ganci. Sono 42 mesi in cui ogni manuale va riscritto secondo regole nuove, perché ciò che si immette sul mercato dal 14 gennaio 2027 risponde già al regolamento, non alla direttiva sostituita. Tra tutte le novità, quella che tocca ogni fabbricante — meccanica generale o macchina speciale — è il capitolo sulle istruzioni per l’uso: è lì che si gioca la marcatura CE dopo il 2027.

Le istruzioni diventano digitali, non “a piacere”

La direttiva 2006/42/CE trattava il manuale come un allegato cartaceo per definizione: l’elettronico era una concessione, non la regola. L’art. 10, § 7 del Regolamento (UE) 2023/1230 ribalta l’impostazione: il fabbricante può fornire le istruzioni in formato esclusivamente digitale, purché restino disponibili online per l’intera vita utile prevista della macchina e comunque per almeno 10 anni dall’immissione sul mercato, anche se nel frattempo il fabbricante cessa l’attività — un obbligo di continuità documentale da progettare, non da improvvisare l’ultimo mese utile.

La stessa norma pone due paletti che nessun fabbricante può ignorare: se l’acquirente lo richiede al momento dell’acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente una copia cartacea entro un mese; e per gli utilizzatori non professionali le informazioni di sicurezza restano sempre obbligatoriamente su carta. Il digitale-only è una possibilità reale per il B2B industriale, non una scorciatoia universale per abbattere i costi di stampa.

Cosa deve contenere il manuale, in che lingua

Il contenuto minimo resta disciplinato dall’Allegato III, punto 1.7.4 (sotto-sezioni 1.7.4.1 e 1.7.4.2): identificazione del fabbricante, descrizione della macchina, uso previsto e usi impropri ragionevolmente prevedibili, istruzioni di montaggio, messa in servizio, uso, manutenzione, rischi residui. La lingua resta un vincolo pieno: le istruzioni vanno espresse, secondo l’art. 10 § 7, in una lingua stabilita dallo Stato membro d’uso, facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali — tradurre “alla meglio” un manuale per un mercato multilingue come quello UE resta un rischio di non conformità, non un dettaglio di marketing.

Software, IA e cybersecurity nei requisiti essenziali

La parte più innovativa del regolamento, e la meno raccontata, riguarda ciò che sta dietro il manuale: il software di comando. L’Allegato III, punto 1.1.9 introduce un requisito assente nella direttiva 2006/42/CE, la protezione dalla corruzione: il collegamento della macchina a un altro dispositivo, anche da remoto e anche via Internet, non deve poter generare una situazione pericolosa; hardware, software e dati rilevanti per la sicurezza vanno protetti da alterazioni accidentali o intenzionali. Il punto 1.2.1 rafforza la sicurezza dei sistemi di comando anche a fronte di tentativi esterni dolosi, con requisiti aggiuntivi per le macchine dotate di “comportamento o logica auto-evolutivi” — la formula con cui il regolamento intercetta, senza mai nominarli, i sistemi di intelligenza artificiale con apprendimento automatico integrati nella sicurezza della macchina.

Non è un dettaglio isolato: l’Allegato I, Sezione A, del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) elenca proprio il Regolamento (UE) 2023/1230 tra le normative di armonizzazione dell’Unione. Un sistema di IA che funge da componente di sicurezza di una macchina soggetta a valutazione di terzi diventa così automaticamente “ad alto rischio” ai sensi dell’AI Act, con tutto l’apparato di documentazione e sorveglianza che ne consegue — gli stessi obblighi che il GPAI Act impone ai fornitori di modelli generali. Chi progetta oggi una macchina con IA integrata nella sicurezza sta già costruendo un sistema AI Act, anche se in azienda nessuno lo chiama ancora così.

Chi risponde, lungo tutta la filiera

Gli obblighi non si fermano al fabbricante. L’art. 10 disciplina i fabbricanti di macchine e prodotti correlati; l’art. 11 fa lo stesso per i fabbricanti di quasi-macchine, con le istruzioni di assemblaggio per chi le integra in un impianto più ampio. L’art. 13 impone all’importatore di verificare, prima di immettere il prodotto sul mercato UE, che il fabbricante abbia svolto la valutazione di conformità, compilato il fascicolo tecnico, redatto la dichiarazione di conformità e il manuale, oltre alla marcatura CE: in caso contrario non può immetterlo. Gli artt. 15-16 chiedono al distributore di controllare che marcatura, dichiarazione UE e istruzioni accompagnino davvero il prodotto, con modello, tipo, anno di costruzione e dati di fabbricante o importatore leggibili: la responsabilità sul manuale non si esaurisce in un solo soggetto della catena.

La conseguenza pratica: senza manuale conforme, niente CE

Il punto che molti fabbricanti italiani sottovalutano è semplice: le istruzioni non sono un allegato della dichiarazione di conformità, ne sono parte integrante ai sensi dei requisiti essenziali dell’Allegato III. Una macchina immessa sul mercato dal 14 gennaio 2027 con un manuale scritto secondo i criteri del 2006/42/CE — solo carta, contenuti datati, nessuna menzione di cybersecurity dove pertinente — non può ricevere una dichiarazione di conformità valida. Niente dichiarazione, niente marcatura CE; niente marcatura CE, niente mercato unico. Non è una sanzione che arriva dopo un controllo: è un blocco strutturale, il giorno stesso della presunta immissione sul mercato.

Il manuale è un patrimonio, non un allegato da esibire

C’è un secondo problema che il regolamento non tratta ma che ogni ufficio tecnico conosce: il manuale contiene, spesso senza che nessuno lo abbia deciso a tavolino, il know-how dell’azienda — parametri di taratura, cicli di manutenzione, soglie di sicurezza costruite su anni di esperienza in campo. È esattamente ciò che la Direttiva (UE) 2016/943 e il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, modificando gli artt. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale, qualificano come segreto commerciale tutelabile, a condizione che sia segreto, abbia valore economico proprio in quanto tale, e sia sottoposto a misure ragionevolmente adeguate a mantenerlo segreto. Un manuale che gira via email verso consulenti esterni, organismi notificati e uffici commerciali, senza un perimetro definito, smette silenziosamente di soddisfare quella terza condizione, e con essa la tutela.

Verificare centinaia di pagine di istruzioni contro i punti dell’Allegato III, i requisiti di cybersecurity e le lingue richieste, senza far uscire quei documenti dal perimetro aziendale, è oggi un lavoro che i nostri progetti in manifattura affrontano con AI dedicate e chiuse, in due modalità a scelta del cliente: installate on-premise nel suo ambiente, oppure erogate dal nostro cloud dedicato — ambiente riservato al singolo cliente, accesso tramite VPN dedicata, data center residente in Italia, in locali che presidiamo direttamente. In entrambi i casi le AI non sono collegate al web aperto: leggono il manuale, mostrano dove il testo non copre un requisito dell’Allegato III o omette la clausola su formato digitale, e suggeriscono la correzione — in un tempo infinitesimo rispetto a quanto un ufficio tecnico interno impiegherebbe manuale per manuale. È il principio su cui costruiamo la piattaforma: conformi al futuro già oggi, aggiornando la pipeline documentale adesso invece di rincorrere gennaio 2027 macchina per macchina. Lo stesso metodo copre chi ha già lavorato su manutenzione predittiva nei distretti emiliani o sugli obblighi del Cyber Resilience Act: la revisione della documentazione tecnica, fatta bene una volta, risolve più obblighi insieme.

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Fonti