Passaporto della batteria: cosa resta segreto industriale dal 18 febbraio 2027
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Chi sta chiudendo in questi mesi il capitolato di fornitura delle celle per la prossima gamma di batterie non pensa quasi mai a dove finirà, fra un anno e mezzo, il paragrafo sulla formulazione del catodo. Eppure una parte precisa di quel paragrafo dovrà comparire, leggibile da chiunque scansioni il codice QR sulla batteria che quel capitolato genererà. Un’altra parte, altrettanto precisa, potrà restare fuori dalla vista del pubblico — ma non per questo fuori dalla vista di tutti. La riga di confine fra le due non la traccia chi scrive il capitolato: la traccia già il regolamento, voce per voce, e chi produce o assembla deve solo scoprire dove passa dentro il proprio fascicolo tecnico.
L’articolo 77 non impone un solo livello di accesso, ne impone tre
Il regolamento (UE) 2023/1542 del 12 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/1 del 28 luglio 2023, fissa all’articolo 77, paragrafo 1, data e perimetro: «A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»)». Lo abbiamo riletto sul testo consolidato aggiornato al 13 agosto 2026: la data non è stata toccata da alcuna rettifica.
Il paragrafo 2 dello stesso articolo, però, non tratta il passaporto come un fascicolo unico e aperto: lo divide in tre livelli. Ci sono le «informazioni accessibili al pubblico» (lettera a, allegato XIII, punto 1); le informazioni «accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione» (lettera b, punti 2 e 3); e le informazioni accessibili unicamente a «persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo» (lettera c, punti 2 e 4), per finalità che il regolamento elenca in modo tassativo: smontaggio, rifabbricazione, seconda vita, riciclaggio, oppure la messa a disposizione della singola batteria ad aggregatori di energia.
Chi rientri in quest’ultima categoria, però, non lo dice ancora nessuno in modo vincolante. L’articolo 77, paragrafo 9, imponeva alla Commissione di adottare, entro il 18 agosto 2026, un atto di esecuzione che specificasse «quali persone devono essere considerate persone aventi un interesse legittimo» e in quale misura possono «scaricare, condividere, pubblicare o riutilizzare» quei dati, per «garantire che l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili contenute nel passaporto della batteria» resti al minimo necessario. Più osservatori specializzati riportano che quell’atto non risultava ancora pubblicato nemmeno in bozza alla data di scrittura: non lo abbiamo verificato sul registro ufficiale della Commissione, e lo segnaliamo più sotto. Ciò che non cambia è la data del 18 febbraio 2027: entra in vigore comunque, con o senza la lista di chi potrà leggere il livello intermedio.
Il confine passa dentro la stessa scheda tecnica della cella
L’allegato XIII, punto 1, lettera b), mette fra le informazioni pubbliche «la composizione materiale della batteria, comprese la sua composizione chimica, le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo e le materie prime critiche presenti nella batteria». Nella stessa lista pubblica finiscono l’impronta di carbonio, l’approvvigionamento responsabile tratto dalla relazione sul dovere di diligenza e il contenuto riciclato — la componente ambientale e di filiera del fascicolo, di cui abbiamo già scritto a proposito di dove nasce davvero il dato del passaporto batteria, è per gran parte destinata a diventare visibile a chiunque.
Il punto 2 dello stesso allegato sposta il confine più in profondità: restano accessibili «unicamente a persone aventi un interesse legittimo e alla Commissione» «la composizione dettagliata, compresa l’indicazione dei materiali usati nel catodo, nell’anodo e nell’elettrolita» (lettera a) e «i numeri identificativi dei componenti e i recapiti dei fornitori dei ricambi» (lettera b), oltre ai diagrammi di smontaggio e alle misure di sicurezza. La differenza non è fra chimica e non chimica: è fra la lista delle sostanze presenti — che deve uscire — e la ricetta esatta, quali materiali in quali elettrodi, che può restare dentro il perimetro di chi ha un motivo riconosciuto per vederla. Lo stesso taglio vale sui dati d’uso della singola batteria (punto 4): stato di salute, cicli di carica, incidenti — mai pubblici. Vale qui il principio già scritto a proposito del Data Act sui prodotti connessi: il segreto commerciale non si tutela dichiarandolo a richiesta ricevuta, ma mappandolo prima, campo per campo.
Chi produce nella Motor Valley ci entra su tre fronti insieme
Il caso non è astratto per l’Emilia. Nel distretto Motor Valley — il polo che raggruppa i costruttori di veicoli ad alte prestazioni e i loro fornitori di primo livello, cuore della manifattura di precisione fra Modena, Bologna e Reggio Emilia — convivono tutte e tre le categorie dell’articolo 77: mezzi a due ruote a trazione elettrica fra le batterie per mezzi di trasporto leggeri, vetture ibride ed elettriche con le loro batterie di trazione, sistemi di accumulo industriale sopra i 2 kWh negli stessi stabilimenti. Per chi progetta o assembla in quel distretto, la scelta su cosa finisce nel livello pubblico e cosa in quello riservato non riguarda un solo modello, ma l’intero catalogo, con capitolati diversi da fornitore a fornitore e formulazioni diverse da linea a linea.
Oggi, nella maggior parte delle imprese, l’intero fascicolo tecnico della cella — composizione, fornitori, tolleranze di processo — porta lo stesso timbro: riservato, un blocco unico. Dal 18 febbraio 2027 dovrà uscire diviso in almeno quattro cassetti, con un criterio scritto per ogni riga che decide in quale cassetto va. Chi lo fa oggi, campo per campo, arriva alla data con un fascicolo già pronto da esporre dietro un codice QR. Chi rimanda lo scopre nel modo peggiore: quando un cliente, un organismo notificato o un concorrente legge quel codice e trova un campo vuoto — o, peggio, un campo che non doveva essere lì.
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Quello che non sappiamo
Non diamo consulenza legale sulla qualificazione dei singoli dati come segreto commerciale o industriale: è una valutazione che spetta ai legali interni e agli organismi di certificazione del fabbricante, formulazione per formulazione — ne abbiamo scritto anche a proposito delle misure che l’articolo 98 del Codice della proprietà industriale chiede di poter dimostrare. Sul mancato atto di esecuzione dell’articolo 77, paragrafo 9, ci siamo basati su ricognizioni di osservatori specializzati, non su una verifica diretta del registro della Commissione: se nel frattempo l’atto è stato adottato o pubblicato in bozza, la platea di chi ha «un interesse legittimo» passa da ricognizione a elenco vincolante, e la classificazione andrà riletta. Non abbiamo verificato, infine, quale procedura valga per contestare la classificazione di un dato specifico fra i quattro livelli dell’allegato XIII: il regolamento affida la vigilanza di mercato alle autorità nazionali, ma un percorso di reclamo dedicato a questo punto non emerge, a nostra lettura, dal testo consolidato.
I due assi, applicati
Adempiere. Nel nostro impianto, l’obbligo dell’articolo 77 diventa un controllo che legge il fascicolo tecnico di ogni cella — capitolati, PLM, relazione sul dovere di diligenza — e propone, riga per riga, in quale dei quattro livelli dell’allegato XIII quel dato ricade, con la motivazione tracciata e pronta da esibire a un’autorità di vigilanza. Quando l’atto di esecuzione sull’interesse legittimo arriverà, la classificazione si aggiorna sulla stessa base dati, senza ripartire da zero.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme capitolati di fornitura, PLM e ufficio legale in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono la proposta di classificazione con un operatore al comando che approva o corregge — non solo per il passaporto della batteria, ma per ogni prodotto futuro che dovrà separare, voce per voce, cosa diventa pubblico e cosa resta segreto industriale. Per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità. Sempre in due modalità: on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato, con VPN dedicata e data center in Italia — sempre con gestione condivisa.
Dalla prima sessione, senza costi, esce la mappa datata del vostro fascicolo tecnico di cella: quali campi oggi segnati come riservati rientrano già, per il regolamento, nel livello pubblico, e quali restano davvero fuori portata. Resta a voi anche se non proseguiamo insieme. Parlatene con un nostro tecnico.