Passaporto della batteria: obbligatorio dal 18 febbraio 2027, il dato chiave nasce fuori dall’azienda
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Uno scenario tipico, non un caso nostro. Un’impresa che assembla sistemi di accumulo industriale — pacchi batteria oltre i 2 kWh, destinati a impianti fotovoltaici e microreti di stabilimento nel settore dell’energia — riceve da un cliente pubblico la richiesta del passaporto della batteria per l’ultimo lotto consegnato. L’ufficio commerciale sa quante unità ha spedito. L’ufficio tecnico sa da quali celle le ha assemblate. Nessuno dei due, da solo, sa dire se il cobalto e il nichel di quella cella arrivano da una filiera verificata, quale sia l’impronta di carbonio dichiarata per lo stabilimento che le ha fabbricate, e quanti cicli di carica quel pacco specifico abbia già accumulato sul campo.
L’obbligo è nell’articolo 77, l’applicazione dal 18 febbraio 2027
Il regolamento (UE) 2023/1542 del 12 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/1 del 28 luglio 2023, è direttamente applicabile in ogni Stato membro: nessun decreto di recepimento a fare da filtro. L’articolo 77, paragrafo 1, fissa data e perimetro: «A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»)». Non un’etichetta: un fascicolo elettronico, accessibile tramite un codice QR collegato a un identificatore univoco (art. 77, § 3), che l’operatore che immette la batteria sul mercato deve mantenere «esatte, complete e aggiornate» (art. 77, § 4).
L’obbligo non nasce dal nulla il 18 febbraio 2027: arriva sopra strati già in vigore. Il dovere di diligenza sulla filiera si applica dal 18 agosto 2025 (art. 48, § 1); i dati sullo stato di salute della batteria confluiscono nel sistema di gestione di bordo dal 18 agosto 2024 (art. 14, § 1); la dichiarazione dell’impronta di carbonio, a seconda della categoria, parte fra il 2025 e il 2026 (art. 7). Il passaporto non introduce dati nuovi: obbliga a riunire, in un fascicolo consultabile, dati che il regolamento impone già di produrre altrove — la stessa logica del fascicolo tecnico che il Cyber Resilience Act chiede sul software dei prodotti connessi.
Dove sta, davvero, il dato che il passaporto chiede
L’allegato XIII elenca che cosa deve contenere il passaporto, e la lista attraversa uffici che oggi non si parlano. La composizione materiale — chimica, sostanze pericolose, materie prime critiche presenti — sta nella distinta base dell’ufficio tecnico, spesso in un PLM separato dal gestionale. L’impronta di carbonio per stabilimento di fabbricazione (art. 7) è quasi sempre uno studio commissionato a un consulente esterno, con un valore diverso per ogni sito produttivo e per ogni revisione di processo. La relazione sulla strategia relativa al dovere di diligenza (art. 52, § 3) la tiene l’ufficio acquisti, ricostruita da attestazioni di fornitori che, a loro volta, dipendono da fornitori di secondo e terzo livello. I parametri di prestazione e lo stato di salute della singola batteria (art. 14; allegato XIII, punto 4) non stanno in nessun sistema aziendale: stanno nel sistema di gestione della batteria, incorporato nel prodotto stesso, e ne escono solo quando qualcuno li legge. E quando un pacco batteria viene riparato, cambia destinazione o entra in una seconda vita, l’articolo 77, paragrafo 7, impone un passaporto nuovo, «collegato al passaporto o ai passaporti della batteria o delle batterie originarie» — un evento che, quasi sempre, accade fuori dai locali di chi l’ha fabbricata, con una logica di responsabilità sul fine vita non troppo diversa da quella che, sui rifiuti industriali, RENTRI impone di dimostrare tracciando ogni passaggio.
Cinque, sei sistemi — PLM, ufficio ambientale, acquisti, sistema di gestione a bordo, rete di assistenza — nessuno dei quali contiene da solo la risposta che l’allegato XIII richiede. Lo stesso schema si è già visto sul regolamento imballaggi e sul codice doganale: qui, però, uno dei pezzi mancanti non sta nemmeno dentro l’azienda.
Il dato che nessun sistema aziendale contiene per intero
Il pezzo che manca quasi sempre è la filiera verificata delle materie prime critiche: cobalto, grafite naturale, litio, nichel e i composti chimici che ne derivano (allegato X, punto 1). L’articolo 47 esenta chi, nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio, ha registrato un fatturato netto inferiore a 40 milioni di euro, anche calcolato su base di gruppo; sopra quella soglia, l’articolo 48 impone che, dal 18 agosto 2025, gli operatori che immettono batterie sul mercato «stabiliscono e attuano strategie relative al dovere di diligenza per le batterie». L’articolo 51 impone che quella strategia sia verificata da un organismo notificato, con audit periodici. L’articolo 52, paragrafo 3, impone di pubblicare ogni anno una relazione con «i dati e le informazioni sulle misure adottate […] comprese le risultanze di effetti negativi significativi» sulle categorie di rischio sociale e ambientale dell’allegato X. Questo dato non nasce in azienda: nasce alla miniera o alla raffineria, attraversa fornitori che l’assemblatore finale spesso non conosce per nome, e deve essere verificato da un terzo indipendente prima di poter comparire, pubblico, nella parte 1 del passaporto. Non è un documento da archiviare: è una catena di custodia da tenere viva, un anno dopo l’altro, su materie prime che cambiano fornitore più spesso di quanto cambi il modello di batteria — e che torna a contare anche sul fronte della responsabilità da prodotto se un pacco risulta difettoso.
Se domattina un cliente — o l’autorità di vigilanza del mercato — chiedesse il passaporto completo per il vostro lotto più recente, in quanti sistemi dovreste entrare, quante persone dovreste contattare, e quanto tempo servirebbe prima che la relazione sul dovere di diligenza, il calcolo dell’impronta di carbonio e i dati del sistema di gestione a bordo tornassero a raccontare lo stesso identico modello di batteria?
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Quello che non sappiamo
Non diamo consulenza ambientale o doganale e non qualifichiamo la conformità di alcun prodotto specifico: sono valutazioni che spettano al fabbricante e ai suoi organismi di verifica. Sulle sanzioni, l’articolo 93 lascia la disciplina agli Stati membri, con l’unico vincolo che siano «effettive, proporzionate e dissuasive», e fissava al 18 agosto 2025 il termine per adottarle: non abbiamo verificato su fonte primaria se e come l’Italia le abbia definite, né quale autorità nazionale sia stata designata per la vigilanza sul mercato di questo regolamento, e non riportiamo quindi importi. Sul contenuto riciclato (art. 8), la documentazione diventa obbligatoria solo dal 18 agosto 2028, o 24 mesi dopo l’atto delegato che ne fissa le regole di calcolo se posteriore: nel passaporto del 2027 comparirà «nella misura applicabile alla categoria» della batteria, non ancora per tutte.
I due assi, applicati
Adempiere. L’obbligo dell’articolo 77 diventa, nel nostro impianto, un controllo che gira sui documenti e sui sistemi del cliente: per ogni modello di batteria, quali dati dell’allegato XIII sono già disponibili, in quale sistema stanno, chi li aggiorna — e un allarme quando la relazione annuale sul dovere di diligenza cambia, un fornitore di materie prime critiche viene sostituito, o un intervento di riparazione tocca un pacco già passaportato. Il fascicolo esce esportabile e datato, pronto per il codice QR, invece di essere ricostruito a mano fra PLM, acquisti e sistema di gestione a bordo mentre il cliente aspetta.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme gestionale, PLM, contabilità, ufficio acquisti e archivi di filiera in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando: non solo compilare il passaporto quando lo chiedono, ma sapere in anticipo quale lotto sta per uscire dalla copertura della relazione sul dovere di diligenza, quale fornitore di seconda fila pesa su quale modello, dove intervenire prima che la richiesta arrivi. Per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità — ovunque l’accumulo di energia sia infrastruttura critica, non un accessorio. Sempre in due modalità: on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato, con VPN dedicata e data center in Italia — sempre con gestione condivisa.
Dalla prima sessione, senza costi, esce l’elenco datato dei vostri modelli di batteria con, per ciascuno, quali dati dell’allegato XIII sono già disponibili, in quale sistema stanno e chi li aggiorna — comprese le caselle ancora vuote. Resta a voi anche se non proseguiamo insieme. Parlatene con un nostro tecnico.