Regolamento imballaggi UE 2025/40: si applica dal 12 agosto, il dato sta in cinque sistemi diversi
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Uno scenario tipico, non un caso nostro. Un’impresa alimentare vende in otto Stati membri, con quattrocento referenze a catalogo: vaschette, film estensibile, astucci, pallet. Ogni imballaggio viene da un fornitore diverso — chi stampa il cartoncino, chi estrude il film, chi fornisce il PET riciclato — e ciascuno manda la propria scheda tecnica in un formato suo, PDF o email. L’ufficio commerciale sa quante unità ha venduto in Germania e quante in Spagna. L’ufficio acquisti sa quanto pesa il film per confezione, più o meno, nella distinta base. Nessuno dei due sa, per una singola referenza, se l’imballaggio che la confeziona oggi è ancora quello per cui esiste una dichiarazione di conformità.
Una norma che si applica da una settimana
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio — il PPWR — è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, «il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale» (art. 71), avvenuta il 22 gennaio 2025. La stessa norma fissa la data che conta per le imprese: «Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2026», con un’unica eccezione, l’art. 67, paragrafo 5, che decorre dal 12 febbraio 2029. Da quella data sostituisce la direttiva 94/62/CE (art. 70). Per chi immette imballaggi sul mercato dell’Unione, gli obblighi generali — dichiarazione di conformità, documentazione tecnica, registrazione — non sono più un termine futuro: sono in vigore da sette giorni.
Non tutto, però, decorre dalla stessa data. Diversi requisiti hanno una propria decorrenza: la riciclabilità secondo le classi A, B o C dal 1° gennaio 2030 (art. 6, § 3), quella secondo le sole classi A o B dal 1° gennaio 2038; il contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica dal 1° gennaio 2030 e poi dal 1° gennaio 2040 (art. 7, §§ 1-2); la riduzione al minimo di peso e volume dal 1° gennaio 2030 (art. 10, § 1); l’etichetta armonizzata sui materiali dal 12 agosto 2028 (art. 12, § 1). Le condizioni che definiscono un imballaggio «riutilizzabile» valgono invece già per ciò che è stato immesso sul mercato «a decorrere dall’11 febbraio 2025» (art. 11, § 1).
I requisiti, e la prova che li sostiene
L’art. 5 stabilisce che gli imballaggi immessi sul mercato «sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione»: la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non supera «100 mg/kg» (§ 4). Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti non possono contenere PFAS sopra soglie di 25-250 parti per miliardo o 50 parti per milione (§ 5). L’art. 6 chiede che «tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili», in classi A, B o C; l’art. 7 fissa percentuali minime di plastica riciclata post-consumo, dal 10 al 35 per cento entro il 2030 e dal 25 al 65 per cento entro il 2040, secondo il tipo di imballaggio, dimostrate «nelle informazioni tecniche» dell’allegato VII (§ 6); l’art. 10 impone che peso e volume siano «ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità». Per gli altri requisiti la formula si ripete uguale: la conformità «è dimostrata nella documentazione tecnica» dell’allegato VII (artt. 5, § 6; 6, § 9; 10, § 4). Non basta rispettare la soglia: bisogna poterlo provare, per iscritto, referenza per referenza — lo stesso onere di provare, non solo di rispettare, che vale per chi tutela un segreto industriale.
Dove sta, davvero, il dato
Il regolamento distingue i ruoli. Il «fabbricante» (art. 3, punto 13) è chi fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio — quasi sempre l’impresa alimentare stessa, non chi le vende il materiale. È il fabbricante a dover compilare la dichiarazione di conformità UE e redigere la documentazione tecnica (art. 15). Ma la composizione dell’imballaggio, le sostanze che contiene, la prova del contenuto riciclato: quel dato lo possiede per primo il «fornitore» (art. 3, punto 16), chi fornisce imballaggi o materiali al fabbricante. L’art. 16 lo obbliga a trasmettergli «tutte le informazioni e la documentazione necessarie», ma non dice in quale sistema debba finire, né come restare legata al lotto giusto quando il fornitore cambia. È lo stesso scarto fra chi deve provare e chi materialmente sa che vale per le dichiarazioni doganali di origine, o per la geolocalizzazione dell’appezzamento in una filiera legno: il dato nasce fuori dall’impresa che ne risponde.
C’è un terzo ruolo, distinto dal fabbricante: il «produttore» (art. 3, punto 15), di regola di nuovo l’impresa alimentare stessa, ma questa volta per la responsabilità estesa. I produttori si iscrivono «in ciascuno Stato membro nel cui territorio mettono a disposizione per la prima volta» un imballaggio o un prodotto imballato (art. 44, § 2): non un’iscrizione unica, una per ogni Stato in cui si vende. I volumi per quell’iscrizione stanno nel sistema vendite, per codice prodotto — non per componente di imballaggio, e raramente incrociati con la scheda del fornitore che ne descrive il materiale. Peso e distinta base stanno nel gestionale, spesso stimati. I contributi per la responsabilità estesa (art. 45) stanno in amministrazione. Nessuno di questi sistemi contiene da solo la risposta a una domanda semplice: per questa referenza, in questo mercato, con quale imballaggio, di che materiale, con quale prova di riciclato.
Chi risponde lungo la catena
L’art. 15 impone al fabbricante di conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE «per un periodo di cinque anni» per gli imballaggi monouso, «di dieci anni» per i riutilizzabili, dalla data di immissione sul mercato (§ 3), e di fornirle a un’autorità nazionale «entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta» (§ 10). L’importatore ha lo stesso obbligo di conservazione e deve prima verificare che il fabbricante abbia già eseguito la valutazione di conformità (art. 18). Il distributore, prima di mettere l’imballaggio a disposizione, deve controllare che «il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa […] sia iscritto nel registro» (art. 19, § 2) — un controllo che presuppone sapere chi, lungo la propria catena, è davvero il produttore per quella referenza. Il fornitore di servizi di logistica risponde che le condizioni di stoccaggio e movimentazione «non compromettano la conformità» di ciò che maneggia (art. 20). Le sanzioni le stabiliscono gli Stati membri entro il 12 febbraio 2027 (art. 68): il regolamento non ne fissa gli importi, solo il vincolo che siano «effettive, proporzionate e dissuasive». Il PPWR si ferma a quando l’imballaggio è immesso sul mercato: cosa succede dopo, da rifiuto, è un’altra tracciabilità — la stessa distanza fra chi genera il dato e chi ne risponde vale a valle.
Quello che non sappiamo
Non diamo consulenza legale né classifichiamo imballaggi: la classe di riciclabilità e la conformità di una specifica referenza restano un giudizio tecnico dei fabbricanti. Non abbiamo verificato su fonte primaria il quadro italiano di attuazione — CONAI, il d.lgs. 152/2006 parte IV, un eventuale decreto di recepimento — e non ne scriviamo nulla: resta da controllare su Normattiva quando il testo nazionale sarà disponibile. Le sanzioni citate sono quelle lette nell’art. 68; non ne riportiamo altre.
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I due assi, applicati
Adempiere. Lo stesso impianto diventa un controllo che gira sui sistemi del cliente: per ogni referenza, quali componenti di imballaggio, di quale materiale, con quale peso e quale prova di contenuto riciclato, in quale Stato membro e per quanti pezzi — con un allarme quando cambia un fornitore di film estensibile o una distinta base e la dichiarazione non è più sostenuta. Fascicolo esportabile e datato, pronto per l’ispezione o per il consorzio.
Decidere. Lo stesso impianto unifica anagrafica prodotto, distinta base, vendite per Stato membro, schede fornitore e archivi documentali in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando — per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità. Sempre on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella rete del cliente, oppure in cloud dedicato, con VPN dedicata e data center in Italia — sempre con gestione condivisa.
Dalla prima sessione, senza costi, esce l’elenco datato delle vostre referenze con, per ciascuna, quali dati sostengono la conformità dell’imballaggio, in quale sistema stanno e chi li aggiorna — comprese le caselle vuote. Resta a voi anche se non proseguiamo insieme. Parlatene con un nostro tecnico.