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Segreto industriale e AI: se non potete provare le misure, la tutela non c’è

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Calibro a corsoio appoggiato sulla slitta di un tornio da officina, in bianco e nero
La legge non chiede solo di custodire il segreto: chiede di poter misurare, e dimostrare, quanto lo avete custodito.

Uno scenario tipico, non il caso di un’azienda reale. Un progettista incolla distinta base e disegno quotato in un servizio AI pubblico per confrontare due varianti: tabella pronta in trenta secondi, nessuno se ne accorge. Diciotto mesi dopo un concorrente immette un componente sospettosamente simile, l’azienda va in causa — e scopre che la partita non si gioca su cosa è successo al suo know-how, ma su cosa riesce a dimostrare di aver fatto per proteggerlo.

Il segreto non è una proprietà dell’informazione

È una proprietà delle misure. L’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005), nel testo in vigore dal 22 giugno 2018, protegge le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali solo se ricorrono tre condizioni cumulative: a) che siano segrete, non «generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore»; b) che abbiano «valore economico in quanto segrete»; c) che siano «sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

Le prime due dipendono dal mercato. La terza dipende soltanto da voi. Il D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 — attuativo della direttiva (UE) 2016/943 — ha sostituito nel Codice «informazioni aziendali riservate» con «segreti commerciali», ha riscritto l’art. 99 CPI (illecito anche per chi acquisisce o rivende sapendo, o dovendo sapere; prescrizione di cinque anni) e ha sostituito l’art. 623 del codice penale: rivelare o impiegare segreti commerciali costa fino a due anni di reclusione, con aumento di pena se il fatto è commesso «tramite qualsiasi strumento informatico».

Non c’è un titolo da esibire: c’è un fascicolo

Un brevetto ha un attestato, un marchio una registrazione. Il segreto commerciale no: l’art. 2, comma 4, del Codice lo protegge «ricorrendone i presupposti di legge». Nessun certificato da depositare in giudizio: l’unica prova del diritto è la prova dei presupposti, e uno dei tre lo scrivete voi ogni giorno.

Lo conferma la direttiva (UE) 2016/943: l’art. 11, par. 1 riconosce al giudice il potere di «esigere dall’attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare con un sufficiente grado di certezza» l’esistenza del segreto, la sua detenzione e l’illecito; il par. 2, lett. b) mette fra le circostanze da valutare «le misure adottate per proteggere il segreto commerciale».

Conseguenza di primo ordine: quando un dipendente incolla un disegno, una distinta, una formula o un listino in un servizio AI pubblico, il problema non è solo la fuga del dato: viene meno il terzo requisito di legge, e con esso la tutela.

Conseguenza di secondo ordine, quella che quasi nessuno scrive: l’onere di provare le misure è di chi rivendica il segreto. Se in causa non potete esibire policy, tracciamento degli accessi, formazione erogata e controlli tecnici, il giudice non ha su cosa fondare la tutela, e il concorrente che ha beneficiato dell’informazione non risponde di nulla. Il valore dell’asset resta. La sua difendibilità no.

Perché l’AI generativa alza l’asticella

«Ragionevolmente adeguate» non è un livello fisso: la direttiva parla di misure «ragionevoli, secondo le circostanze» (art. 2, punto 1, lett. c). Armadio chiuso a chiave, accordo di riservatezza e VPN erano proporzionati quando far uscire un disegno richiedeva una fotocopiatrice. Oggi ogni scrivania ha un canale d’uscita che accetta allegati interi senza lasciare traccia. Chi nel 2026 non ha scritto una riga sull’uso dell’AI non ha misure invariate: le ha inadeguate, perché il perimetro è cambiato.

Il paradosso del 27 luglio

Il regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 (Omnibus digitale sull’IA), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio, sostituisce l’art. 4 dell’AI Act. Dove il testo del 2024 imponeva di «adottare misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA», il nuovo paragrafo 1 chiede di «adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione» e precisa: «Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona». Confermato invece il calendario dell’alto rischio — 2 dicembre 2027 per l’Allegato III, 2 agosto 2028 per l’Allegato I (la mappa aggiornata è qui).

Molti leggeranno: possiamo smettere di documentare la formazione. È l’errore che si paga in causa. Il giudice civile che valuta l’art. 98, lett. c) non applica l’AI Act: valuta le misure, e il registro della formazione — date, presenti, materiali — è una delle pochissime prove materiali disponibili. Bruxelles ha alleggerito un obbligo amministrativo; il Codice della Proprietà Industriale no. Stesso documento, due funzioni: una diventa facoltativa, l’altra resta decisiva.

Quando nel segreto ci sono anche le persone

Distinte, capitolati e listini viaggiano quasi sempre con dei nomi dentro: si apre allora un secondo fronte. L’art. 32, par. 4 del GDPR impone al titolare di fare in modo che chiunque agisca sotto la sua autorità «non tratti tali dati se non è istruito in tal senso» — l’istruzione è essa stessa una misura. Lo stesso articolo, par. 1, lett. d), chiede «una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure»; l’art. 5, par. 2 chiede di essere «in grado di comprovare» il rispetto dei principi, liceità dell’art. 6 compresa; l’art. 88 rimanda a norme nazionali più specifiche sui «sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro», terreno su cui il Garante si è già mosso. Due discipline, un’unica richiesta: misure che esistano e siano dimostrabili.

Le evidenze da mettere nel raccoglitore

Non buoni propositi: documenti che un consulente tecnico d’ufficio possa aprire.

  1. Perimetro scritto e datato: l’elenco delle informazioni qualificate come segreto commerciale — disegni, distinte, formule, listini, codice, anagrafiche fornitori — con il criterio di classificazione. Senza il «cosa», nessuna misura è valutabile.
  2. Policy sull’uso dell’AI firmata per presa visione, con data di comunicazione e storico delle versioni: è già un obbligo di per sé, qui vale come prova.
  3. Registro della formazione: date, presenti, materiali, argomenti.
  4. Tracciamento degli accessi: chi ha aperto cosa e quando, con log conservati e non solo attivati.
  5. Controlli tecnici documentati: segmentazione, cifratura, restrizioni sui trasferimenti verso servizi esterni, con prova che fossero attivi alla data dei fatti.
  6. Vincoli contrattuali: riservatezza con dipendenti, fornitori, consulenti e tirocinanti; clausole nei contratti IT.
  7. Verbali di riesame periodico: le misure verificate, non solo adottate.
  8. Tracciabilità dell’ambiente AI: quale sistema, dove risiede il dato, chi lo amministra, cosa conserva.

Come lo risolviamo noi

Le prime sette voci sono carta. L’ottava è architettura, ed è quella che rende credibili le altre: se prompt e allegati finiscono su un servizio pubblico, nessun documento dimostrerà dove il dato sia andato. Per questo costruiamo AI dedicate e chiuse, sganciate dal web aperto, in due modalità: on-premise nell’ambiente del cliente, oppure sul nostro cloud dedicato — riservato al singolo cliente, accesso via VPN dedicata, data center residente in Italia, locali che presidiamo direttamente. In entrambi i casi il dato non lascia il perimetro e il log resta vostro: esibibile. È il principio su cui costruiamo la piattaforma: non una promessa commerciale, una scelta di architettura.

Sapreste dimostrare oggi, davanti a un giudice, le «misure ragionevolmente adeguate» sui vostri segreti industriali? Mezz’ora con un nostro esperto basta per la prima mappa delle evidenze.

Fonti