Guide · Aggiornata luglio 2026
AI Act: tutte le scadenze, in ordine.
Una voce per data: cosa scatta, chi riguarda, cosa fare. Le date sono quelle scritte nel regolamento e nelle norme italiane collegate; dove il quadro è ancora aperto, lo diciamo.
Il calendario europeo è stato riscritto dal regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 — l’Omnibus digitale sull’IA — pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 luglio ed entrato in vigore il 27. Chi ha letto «l’AI Act slitta» e ha archiviato la pratica ha spostato il problema, non l’ha risolto: il rinvio riguarda gli obblighi sui sistemi ad alto rischio, non il resto.
Le date stanno tutte nell’art. 113 del regolamento (UE) 2024/1689, che l’Omnibus ha riscritto al terzo comma (art. 1, punto 40). Nella versione vigente: il regolamento si applica dal 2 agosto 2026 (secondo comma); i capi I e II dal 2 febbraio 2025, salvo l’art. 5, par. 1, primo comma, lett. b bis) e b ter) e l’art. 5, par. 1 bis e 1 ter, che si applicano dal 2 dicembre 2026 (lett. a); il capo XII dal 2 agosto 2025, eccetto l’art. 101 (lett. b); il capo III, sezioni 1, 2 e 3, eccetto l’art. 6, par. 5, dal 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio dell’art. 6, par. 2 e dell’allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli dell’art. 6, par. 1 e dell’allegato I (lett. c); e la lettera nuova, la d), per cui gli articoli da 102 a 110 si applicano dal 27 luglio 2026.
Fuori dall’art. 113 c’è una data che sfugge a molti: il nuovo art. 111, par. 4 dà ai fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, tempo fino al 2 dicembre 2026 per conformarsi all’art. 50, par. 2. È una deroga mirata: vale per la marcatura, non per gli altri obblighi di trasparenza.
Questa guida mette in fila le date, comprese quelle italiane che l’AI Act non contiene ma che arrivano prima. Ogni voce cita la norma da cui viene e rimanda alle note operative che la approfondiscono.
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Pratiche vietate e alfabetizzazione AI
Cosa scatta
Sono in vigore i divieti sulle pratiche inaccettabili — manipolazione, social scoring, riconoscimento delle emozioni sul lavoro — e l’obbligo di alfabetizzazione AI dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, applicabile per effetto dell’art. 113, lett. a). Il regolamento (UE) 2026/1744 ha riscritto l’art. 4 con effetto dal 27 luglio 2026: fornitori e deployer adottano misure a sostegno dell’alfabetizzazione di chi opera con i sistemi per loro conto, e la norma precisa che non è richiesto garantire un livello determinato per nessuno. Allo stesso art. 5 quel regolamento aggiunge due divieti nuovi, che però si applicano dal 2 dicembre 2026.
Chi riguarda
Fornitori e deployer: ogni organizzazione che usa sistemi di IA, non solo chi li produce.
Cosa fare
Policy scritta, firmata e comunicata; registro della formazione con materiali, date e presenze. Dopo l’Omnibus l’art. 4 chiede misure, non un risultato: ciò che serve avere in mano non cambia, perché le misure vanno comunque dimostrate. L’art. 4 non ha una fascia sanzionatoria propria nell’art. 99, ma è la prova che manca quando un incidente più serio finisce sotto la lente di un’autorità.
Le note che la approfondiscono
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Obblighi sui modelli di uso generale
Cosa scatta
Entrano formalmente in vigore gli obblighi del Capo V sui modelli di uso generale: documentazione tecnica e trasparenza per i modelli standard (art. 53), obblighi rafforzati di valutazione e mitigazione per quelli con rischio sistemico (art. 55).
Chi riguarda
Chi produce modelli di uso generale e, a valle, chiunque costruisca un servizio sopra un modello di terzi.
Cosa fare
Elencare i modelli in uso, diretti e indiretti. I poteri di enforcement della Commissione arrivano un anno dopo: è la finestra in cui chiedere la documentazione senza avere già una scadenza addosso.
La nota che la approfondisce
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La legge italiana sull’AI entra in vigore
Cosa scatta
La legge 23 settembre 2025, n. 132 — prima legge nazionale organica sull’IA in Europa — fissa i principi, disegna la governance nazionale con AgID e ACN come autorità di riferimento e detta regole settoriali per sanità, pubblica amministrazione, lavoro e giustizia. In sanità la decisione resta sempre rimessa agli esercenti la professione medica (art. 7, comma 5); nella PA la responsabilità dei provvedimenti resta della persona, non del sistema (art. 14, comma 2).
Chi riguarda
Chi usa sistemi di IA in contesti che toccano persone: pazienti, cittadini, dipendenti, candidati.
Cosa fare
Formalizzare la responsabilità umana con nomi, non funzioni; preparare le informative dove l’IA è in uso. Il primo pacchetto di decreti attuativi ha avuto il solo esame preliminare del Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026: al 28 luglio 2026 nessuno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli schemi sono in parere alle Commissioni parlamentari come Atti del Governo 418 — polizia, responsabilità penale e civile, assegnato il 26 giugno 2026 con termine al 25 agosto — e 421 — poteri delle autorità nazionali e IA nella formazione, assegnato il 7 luglio con termine al 16 agosto: entrambi risultano in corso di esame. Le deleghe degli artt. 16 e 24 scadono il 10 ottobre 2026, prorogabili di sessanta giorni: fino ad allora quanto annunciato non è vigente.
La nota che la approfondisce
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Trasparenza, sanzioni e poteri di enforcement
Cosa scatta
Scattano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 — chi interagisce con un sistema di IA deve saperlo, i contenuti sintetici vanno marcati in un formato leggibile da una macchina, i deep fake vanno dichiarati. Le sanzioni nazionali dell’art. 99 si applicano già dal 2 agosto 2025: da questa data entra in gioco l’ultimo pezzo, l’art. 101, che permette alla Commissione di sanzionare direttamente i fornitori di modelli di uso generale fino al 3% del fatturato mondiale annuo totale o 15 milioni di euro, se superiore. Per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 la marcatura dell’art. 50, paragrafo 2, è dovuta dal 2 dicembre 2026. Gli orientamenti della Commissione del 20 luglio 2026 (C(2026) 5054 final) precisano al paragrafo 153 che la conformità è dovuta «a prescindere dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio», e che i sistemi in parte interattivi e in parte generativi godono del rinvio solo per la marcatura.
Chi riguarda
Ogni organizzazione che espone AI verso clienti o cittadini, e chiunque adotti un modello di uso generale.
Cosa fare
Etichette sui contenuti generati, dichiarazione dei chatbot, informative aggiornate: è lavoro di settimane, non di mesi, e i quattro mesi in più valgono solo per la marcatura dei sistemi generativi già sul mercato. Ai fornitori di modelli si chiedono per iscritto documentazione tecnica, informazioni per chi integra a valle, policy sul copyright, sintesi dei contenuti di addestramento e adesione al codice di buone pratiche — e le risposte si archiviano.
Le note che la approfondiscono
- L’AI Act slitta, ma non tutto: cosa vale davvero dal 2 agosto 2026
- Modelli AI di uso generale: dal 2 agosto potete pretendere di più dal fornitore
- Contenuti generati dall’IA: il vostro fornitore ha firmato il codice UE sulla marcatura?
- Trasparenza IA: le linee guida UE dicono chi è obbligato dal 2 agosto
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Nuovi divieti e marcatura dei contenuti già sul mercato
Cosa scatta
Due scadenze nella stessa data, entrambe introdotte dal regolamento (UE) 2026/1744. Si applicano i due divieti aggiunti all’art. 5 dell’AI Act: i sistemi che generano o manipolano immagini, video o audio realistici delle parti intime di una persona riconoscibile, o che la ritraggono in atti sessualmente espliciti, senza il suo consenso, e i sistemi che generano materiale pedopornografico. E scade il periodo transitorio di quattro mesi concesso ai fornitori di sistemi di IA generativa immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 per conformarsi alla marcatura dei contenuti sintetici dell’art. 50, paragrafo 2.
Chi riguarda
Chi fornisce sistemi di IA generativa già in produzione prima di agosto, e chiunque offra strumenti che generano o modificano immagini, video e audio.
Cosa fare
Se un servizio generativo era già sul mercato il 1º agosto 2026, i quattro mesi finiscono qui: marcatura degli output leggibile da una macchina, con una soluzione tecnica efficace, interoperabile e solida. Sui divieti il perimetro è più stretto di quanto il titolo suggerisca: l’immissione sul mercato è vietata se quella generazione è la finalità prevista del sistema, oppure se è un risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile e mancano misure tecniche di sicurezza adeguate a impedirlo. Chi espone ai propri utenti un modello di terzi si faccia dire per iscritto quali garanzie il fornitore ha attivato, e archivi la risposta: la fascia sanzionatoria dell’art. 5 è la più alta del regolamento.
Le note che la approfondiscono
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Responsabilità da prodotto: software e AI dentro il perimetro
Cosa scatta
La Direttiva (UE) 2024/2853 si applica ai prodotti immessi sul mercato da quella data e gli Stati membri devono averla recepita entro lo stesso termine. La definizione di «prodotto» include ora software e sistemi di intelligenza artificiale, a prescindere dal canale di distribuzione.
Chi riguarda
Chi immette sul mercato o integra software e sistemi di IA in un prodotto o servizio con il proprio marchio.
Cosa fare
Rafforzare documentazione tecnica e log delle decisioni: sono la prima difesa contro la presunzione di difettosità per mancata divulgazione. In Italia la delega è nella legge 17 marzo 2026, n. 36, Allegato A, punto 4, e va esercitata entro il 9 agosto 2026 ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 234/2012: al 28 luglio 2026 nessuno schema di decreto risulta trasmesso alle Camere. Il termine europeo resta quello.
La nota che la approfondisce
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Sistemi ad alto rischio dell’Allegato III
Cosa scatta
Dopo il rinvio deciso dal regolamento (UE) 2026/1744, gli obblighi sui sistemi ad alto rischio autonomi dell’Allegato III — selezione del personale, credito, istruzione, infrastrutture critiche, giustizia — si applicano dal 2 dicembre 2027. Con loro si sposta ciò che ne discende per chi li adotta, compresa la FRIA: la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali richiesta a certi deployer, enti pubblici e privati che erogano servizi essenziali.
Chi riguarda
Chi sviluppa e chi adotta sistemi che ricadono nell’Allegato III.
Cosa fare
Il rinvio non cancella gli obblighi, li sposta: banche, amministrazioni e grandi committenti stanno già scrivendo i requisiti AI Act nei capitolati. FRIA e valutazione d’impatto sulla protezione dei dati si sovrappongono in gran parte e conviene produrle da una sola analisi: dal 27 luglio 2026 l’art. 27, paragrafo 4, riscritto dall’Omnibus, dice espressamente che il deployer può rinviare alle sezioni pertinenti della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati o incorporarne parti nella FRIA. E il rinvio non è una pausa: i divieti dell’art. 5 non sono mai stati nel pacchetto spostato, e per i sistemi HR l’obbligo di informare i lavoratori su logica, finalità e categorie di dati è già legge italiana dal 2022 (art. 1-bis del D.lgs. 152/1997).
Le note che la approfondiscono
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Sistemi ad alto rischio integrati in prodotti
Cosa scatta
Per i sistemi di IA integrati in prodotti già regolati da normative di settore — Allegato I: dispositivi medici, macchine, automotive — la data è il 2 agosto 2028.
Chi riguarda
Fabbricanti di prodotti regolati che incorporano IA, e chi li integra in impianti più ampi.
Cosa fare
Dal 27 luglio 2026 il regolamento (UE) 2026/1744 sposta il Regolamento (UE) 2023/1230 dalla Sezione A alla Sezione B dell’Allegato I dell’AI Act. Un sistema di IA che è componente di sicurezza di una macchina resta ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, ma i requisiti non arrivano più dal capo III dell’AI Act: entrano nell’Allegato III del Regolamento Macchine, per atti delegati applicabili entro il 2 agosto 2028. Un fascicolo tecnico solo, una valutazione di conformità sola, l’organismo notificato del binario macchine — che però deve essere designato anche ai sensi dell’AI Act: l’art. 43, paragrafo 3, come sostituito dall’Omnibus, dà agli organismi già notificati sotto l’Allegato I, sezione A, tempo fino al 28 gennaio 2028 per presentare domanda. Chiedete al vostro se l’ha presentata.
Le note che la approfondiscono
Quello che una data non ce l’ha ancora.
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Linee guida AgID su sviluppo e procurement dell’IA nella PA
La consultazione pubblica si è chiusa l’11 aprile 2026; i due documenti attendono i pareri della Conferenza Unificata e del Garante Privacy. La versione definitiva è attesa nel secondo semestre 2026 — attesa, non fissata. Porteranno nei capitolati AI Bill of Materials, exit strategy, costo livellato dell’intelligenza artificiale e schede di conformità.
La nota che la approfondisce -
Decreti attuativi della legge 132/2025
Il primo pacchetto ha avuto l’esame preliminare del Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026 e non è ancora in Gazzetta Ufficiale; sanzioni e dettagli operativi arrivano lì. Le deleghe scadono il 10 ottobre 2026, prorogabili di sessanta giorni: è la sola data certa del pacchetto italiano.
La nota che la approfondisce -
Decreto italiano sulla responsabilità da prodotto
La delega è nella legge di delegazione europea 2025; il decreto legislativo di dettaglio non è ancora stato pubblicato. Il termine europeo del 9 dicembre 2026 non dipende da quello italiano.
La nota che la approfondisce
Il lavoro che serve identico a ogni data.
Censimento dei sistemi con ruolo e classe di rischio, policy firmata, registro della formazione, tracciabilità delle decisioni assistite: serve lo stesso, qualunque sia la data finale. È il percorso descritto nella soluzione sulla governance dell’AI; le scadenze che chiedono documenti, invece, stanno nell’altra guida.
Governance e conformità AI Le scadenze che chiedono documenti, non dichiarazioni
Il primo passo
Operativi dalla prima settimana.
Un caso d’uso reale, sui vostri dati, in produzione. Poi si cresce, settimana dopo settimana.
Si parte da una sessione con un nostro esperto di engagement. I dati restano vostri, sempre.