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Omnibus IA in vigore il 27 luglio: l’IA nelle macchine passa al Regolamento Macchine

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Quadro di comando di una macchina industriale con pannello operatore, pulsante di arresto di emergenza e targhetta di avvertenza, in bianco e nero
La funzione di sicurezza di una macchina si tocca con un dito. La disciplina che la governa, da domani, sta in un regolamento diverso.

Dal 27 luglio 2026 è in vigore il regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 — l’Omnibus digitale sull’IA — pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio: l’articolo 4 fissa l’entrata in vigore «il terzo giorno successivo alla pubblicazione». Il titolo ne dichiara la portata: modifica tre regolamenti, il (UE) 2024/1689 (AI Act), il (UE) 2018/1139 (aviazione civile) e il (UE) 2023/1230 (Regolamento Macchine).

Un effetto è immediato: l’articolo 1, punto 40), lettera c) aggiunge all’articolo 113 dell’AI Act una lettera d) — «Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal 27 luglio 2026», le disposizioni che innestano l’IA nelle normative settoriali di prodotto. Ma la conseguenza che quasi nessuno collegherà riguarda chi costruisce macchine.

Le due righe che spostano le macchine

L’articolo 1, punto 41) modifica l’Allegato I dell’AI Act: «alla sezione A, il punto 1 è soppresso» — era la direttiva 2006/42/CE — e «alla sezione B, è aggiunto il punto seguente: 21. regolamento (UE) 2023/1230». L’articolo 1, punto 2), lettera a) riscrive l’articolo 2, paragrafo 2 dell’AI Act: ai sistemi ad alto rischio relativi a prodotti della Sezione B «si applicano unicamente l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 60 bis e gli articoli da 102 a 112». Il capo III — i requisiti veri — non si applica più direttamente a quelle macchine.

Non è un’esenzione: l’articolo 6, paragrafo 1 continua a classificare ad alto rischio il sistema di IA che sia componente di sicurezza di un prodotto dell’Allegato I — Sezione A o B — soggetto a valutazione di conformità da parte di terzi. Cambia il testo che scrive i requisiti. Il considerando 42 dà la motivazione ufficiale: l’applicazione congiunta dei due regolamenti «potrebbe portare a sovrapposizioni», e va garantito un livello di protezione «coerente» con l’AI Act; da qui, «data la natura specifica delle macchine», la scelta di «passare a un approccio settoriale».

Dove finiscono i requisiti

Nell’Allegato III del Regolamento Macchine, quello che ogni ufficio tecnico già consulta. L’articolo 3, punto 1) aggiunge all’articolo 8 del regolamento (UE) 2023/1230 due commi: la Commissione «adotta atti delegati […] per modificare l’allegato III […] aggiungendo requisiti di sicurezza e di tutela della salute» per i sistemi di IA «classificati come ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1» dell’AI Act perché componenti di sicurezza di un prodotto coperto dal regolamento, o essi stessi quel prodotto. Il contenuto è vincolato: devono garantire «la conformità ai requisiti pertinenti di cui al capo III, sezione 2, e agli articoli 17, 19, 72 e 73» dell’AI Act — alto rischio, gestione della qualità, log automatici, monitoraggio post-vendita, incidenti gravi. E si applicano «entro il 2 agosto 2028».

Un fascicolo, un percorso, un organismo

L’Allegato I, parte A del Regolamento Macchine elenca al punto 5 i «componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza», al punto 6 le macchine che li integrano senza che siano stati immessi sul mercato in modo indipendente. Parte A significa articolo 25, paragrafo 2: esame UE del tipo seguito da conformità al tipo (moduli B e C), garanzia qualità totale (H) o verifica di un unico prodotto (G). Il controllo interno della produzione non è un’opzione: l’organismo notificato c’era già.

Il punto pratico. I requisiti IA, una volta nell’Allegato III, diventano requisiti essenziali come tutti gli altri: verificati dentro quella procedura, documentati nel fascicolo dell’Allegato IV, parte A richiamato dall’articolo 10, paragrafo 2. Un fascicolo solo, un percorso solo, un interlocutore solo, invece di due pile parallele. E l’organismo dovrà saperli leggere: l’articolo 30, paragrafo 7, lettera c) pretende dal suo personale «una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali […] di cui all’allegato III». Non passerà però dall’Allegato XIV che l’Omnibus aggiunge all’AI Act: i codici «AIP» degli organismi notificati rinviano alla Sezione A (considerando 43) e l’elenco parte da AIP 0102. Per le macchine un codice non c’è più.

Cosa non è ancora scritto

I requisiti. Oggi l’Allegato III non contiene una riga specifica sull’IA ad alto rischio: arriverà per atto delegato, e del testo futuro si conoscono il perimetro, non le parole. L’articolo 3, punto 3) precisa che la delega dura cinque anni «a decorrere dal 27 luglio 2026» e che Parlamento e Consiglio hanno due mesi, prorogabili di altri due, per opporsi.

Un ponte c’è. L’articolo 3, punto 2) aggiunge all’articolo 20 un paragrafo 10: finché mancano norme armonizzate o specifiche comuni per l’IA sotto il Regolamento Macchine, i sistemi conformi a quelle adottate ai sensi degli articoli 40 e 41 dell’AI Act «sono considerati conformi» ai requisiti dell’Allegato III sull’IA. E il nuovo articolo 60 bis apre alle prove in condizioni reali autorizzate dagli Stati membri.

Una data ricorre nel testo accanto alle macchine, il 2 settembre 2027: non le riguarda. L’articolo 1, punto 30) sostituisce l’articolo 72, paragrafo 3 dell’AI Act e impone alla Commissione «orientamenti, compreso un modello, sul piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato entro il 2 settembre 2027» — modello che il considerando 41 rende volontario. Poiché l’Allegato III dovrà coprire anche l’articolo 72, quel documento precede gli atti delegati: un riferimento, non una scadenza per i fabbricanti.

Lo stesso schema, in aviazione

L’articolo 2 non tocca solo l’articolo 27 del regolamento (UE) 2018/1139: aggiunge lo stesso paragrafo 3 agli articoli 27, 31, 32, 36, 39, 50 e 53 — nell’adottare atti di esecuzione o delegati sui sistemi di IA che sono componenti di sicurezza «si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2». Il considerando 44 la definisce «una correzione tecnica» rispetto all’articolo 108 dell’AI Act.

Il resto dell’Omnibus sta altrove: il calendario dell’alto rischio, 2 dicembre 2027 e 2 agosto 2028, e il nuovo articolo 4 sull’alfabetizzazione.

Cosa fare adesso

Tre mosse, possibili prima che gli atti delegati esistano. Primo: censire quali macchine hanno apprendimento automatico dentro una funzione di sicurezza: i punti 5 e 6 dell’Allegato I. Secondo: rileggere il fascicolo tecnico contro l’Allegato IV, parte A e segnare dove non c’è nulla che corrisponda a gestione dei rischi, governance dei dati, log e monitoraggio post-vendita: quelle caselle vuote sono il lavoro del 2027. Terzo: chiedere all’organismo notificato come costruirà la competenza sull’IA.

È un lavoro su disegni, distinte, analisi dei rischi e manuali — gli stessi documenti già in gioco per le istruzioni per l’uso — cioè sul segreto industriale dell’azienda. Per questo l’analisi di conformità documentale la facciamo con AI dedicate e chiuse, sganciate dal web aperto, in due modalità: on-premise nell’ambiente del cliente, oppure sul nostro cloud dedicato — riservato al singolo cliente, con VPN dedicata, data center in Italia e locali che presidiamo direttamente. In entrambi i casi il progetto non lascia il perimetro: è il principio su cui costruiamo la piattaforma.

Sapete quante delle vostre macchine ricadono nei punti 5 e 6 dell’Allegato I del Regolamento Macchine? Mezz’ora con un nostro esperto basta per la prima mappa.

Fonti