L’elenco delle sandbox IA doveva essere pubblico da ieri. Non lo abbiamo trovato
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Ieri, 2 agosto 2026, è scattato un obbligo diverso da quello raccontato ieri stesso: non quello degli Stati membri — quello slitta al 2027 — ma quello della Commissione. L’articolo 57, paragrafo 15 del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), verificato sul testo scaricato dal Cellar, dice: «L’ufficio per l’IA mette a disposizione del pubblico l’elenco degli spazi di sperimentazione normativa pianificati ed esistenti e lo mantiene aggiornato al fine di incoraggiare una maggiore interazione negli spazi di sperimentazione e nella cooperazione transfrontaliera.» Questo paragrafo non è slittato. Non lo abbiamo trovato pubblicato.
Perché da ieri, con precisione
L’articolo 57 sta nel Capo VI dell’AI Act, «Misure a sostegno dell’innovazione». L’articolo 113 fissa le date di applicazione: la regola generale è «Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026», con eccezioni tassative per singoli capi. Nel testo originario erano tre — lett. a) Capi I-II dal 2 febbraio 2025; lett. b) Capo III sezione 4, Capo V, Capo VII, Capo XII e art. 78 dal 2 agosto 2025; lett. c) art. 6, par. 1, dal 2 agosto 2027 — e il Capo VI non compariva in nessuna. L’Omnibus (regolamento (UE) 2026/1744) ha toccato proprio queste eccezioni, all’art. 1, punto 40: ha sostituito la lettera a) e la lettera c) — quest’ultima ora scagliona gli obblighi sostanziali sull’alto rischio al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028 — e ne ha aggiunta una nuova, la d), per gli articoli 102-110 dal 27 luglio 2026. Anche nella versione riscritta il Capo VI resta fuori da ogni eccezione, e il considerando 40 dello stesso Omnibus conferma che «la data generale di applicazione è il 2 agosto 2026»: invariata. L’obbligo del paragrafo 15 è dunque in vigore da ieri, non da una data che qualche modifica successiva ha spostato.
Che cosa ha toccato l’Omnibus nell’articolo 57 — e che cosa no
Il punto 22 dello stesso articolo 1 riscrive sette parti dell’articolo 57, lettera per lettera: a) sostituisce il primo comma del paragrafo 1, spostando al 2027 l’obbligo nazionale già raccontato ieri; b) sostituisce il paragrafo 3, sul Garante europeo della protezione dei dati; c) inserisce un nuovo paragrafo 3-bis, che per la prima volta permette all’ufficio per l’IA di istituire una sandbox a livello dell’Unione, ma solo per i sistemi basati su modelli sviluppati dallo stesso fornitore ai sensi dell’art. 75, par. 1 — in pratica i grandi modelli di frontiera; d) sostituisce il paragrafo 5, allargandone il perimetro dal solo paragrafo 1 all’intero articolo; e) sostituisce la lettera e) del paragrafo 9, aggiungendo le piccole imprese a media capitalizzazione fra i beneficiari dell’accesso al mercato; f) sostituisce il paragrafo 10, allargando da «autorità nazionali per la protezione dei dati» ad «autorità competenti per la protezione dei dati»; g) sostituisce il paragrafo 14, portando il Garante europeo e l’ufficio per l’IA dentro il coordinamento fra autorità.
Il paragrafo 15 non compare in nessuna delle sette lettere. Non è stato toccato, né qui né altrove nel testo che abbiamo verificato.
Dove abbiamo cercato, e con quale esito
Il metodo, dichiarato per intero: sitemap di digital-strategy.ec.europa.eu (805 URL, nessuna voce dedicata a un «elenco» o «list» di sandbox); le pagine «Ecosystem for AI innovation in Europe», «European AI Office» e «Governance and enforcement of the AI Act»; la home dell’AI Act Service Desk e, soprattutto, la sua scheda dedicata all’articolo 57, che cita testualmente il paragrafo 15 ma non collega alcun elenco; la pagina sulle sandbox della rete degli European Digital Innovation Hubs. Nessuna delle sei contiene un registro consultabile. Non ci siamo fidati della ricerca full-text del sito — il contatore dei risultati resta identico anche con termini inesistenti — né ci siamo fermati a una sola query: abbiamo controllato anche Google News (7 giorni) e DuckDuckGo, che restituisce pagine su singole sandbox nazionali già annunciate (Spagna) ma nessun registro unionale. Diciamolo con la formula corretta: non reperibile con questo metodo, non «non esiste». Potrebbe stare dietro un’interfaccia che la ricerca non ha raggiunto.
Il link che c’è porta a un progetto, non a un registro
La voce «AI Regulatory Sandboxes» della pagina «Ecosystem for AI innovation in Europe» rimanda a un solo posto: eusair-project.eu. La descrizione ufficiale del progetto, in inglese, dice: «Supporting the implementation of AI regulatory sandboxes across the EU to foster innovation, reduce barriers, and enhance compliance under the AI Act.» Sostiene l’attuazione delle sandbox previste dall’AI Act — non è il registro che l’ufficio per l’IA deve tenere. È un progetto finanziato dal programma Digital Europe, consorzio composto da ICSC, ACN, UNIBO, CINECA e UNIFI (Italia), BSC e LOBA (Spagna), ALLAI, European DIGITAL SME Alliance, TÜV AI.Lab (Germania), CSC e Università di Turku (Finlandia). Le sue prove operative — fino a 90 casi d’uso fra sanità, finanza, istruzione e manifattura — sono state condotte fra ottobre 2025 e marzo 2026, in due cicli già conclusi alla data di questo articolo. Il piè di pagina del sito segna ancora «© 2025 EUSAiR».
Che cosa significa per chi deve decidere
È la stessa logica del pezzo di oggi su che cosa sia davvero un modello «abliterated» e di quello di ieri sull’agente che ha scelto da solo la vulnerabilità: una valutazione, un elenco, una garanzia si riferiscono sempre a un oggetto preciso — e quando quell’oggetto non è quello che avete davanti, o non c’è affatto, il controllo tocca a chi deve decidere, non a chi doveva pubblicarlo. Un elenco può mancare per ragioni ordinarie: un ritardo tecnico, un’interfaccia non ancora online, una priorità diversa nell’ufficio che lo deve tenere. Nessun processo alle intenzioni. Ma il fatto resta: chi oggi deve scegliere un fornitore di IA e vuole sapere quante sandbox esistano davvero in Europa, e quali, non lo trova scritto da nessuna parte con un link che lo dimostri.
Come lo affrontiamo
Quando il registro pubblico manca, la verifica non sparisce: si sposta. Tocca a chi acquista o integra un sistema di IA costruire quella verifica da sé — sul fornitore, sull’ambiente in cui l’ha provato, sulla differenza fra quello che promette e quello che il registro avrebbe dovuto certificare — e lasciarne traccia, non un parere isolato ma un controllo che gira sui documenti e sui sistemi del cliente, pronto da esibire il giorno di un’ispezione anche se nessuna autorità pubblica ha mai tenuto un elenco aggiornato. Lo stesso impianto, allargato, tiene insieme i dati che oggi restano sparsi — fornitori, contratti, prove tecniche, esiti — in un modello operativo unico su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando: per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità è la parte che resta anche quando l’elenco, un giorno, comparirà. Vale in entrambe le modalità dell’offerta — on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato con data center in Italia — e sempre con la gestione condivisa: chi comincia un progetto così non deve già avere in casa chi amministra sistemi di IA. È il principio su cui costruiamo la piattaforma.
Volete sapere se il fornitore che state valutando avrebbe superato una sandbox che oggi non potete nemmeno consultare? Mezz’ora con un nostro esperto basta per la prima mappa.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), articoli 57 e 113 (EUR-Lex/Cellar, CELEX 32024R1689)
- Regolamento (UE) 2026/1744 — Omnibus digitale sull’IA, art. 1 punti 22 e 40, considerando 40 (EUR-Lex/Cellar, CELEX 32026R1744)
- Commissione europea, «Ecosystem for AI innovation in Europe» — AI Regulatory Sandboxes
- AI Act Service Desk — Article 57: AI regulatory sandboxes
- EUSAiR — progetto finanziato dal programma Digital Europe