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Sandbox IA in ogni Stato entro oggi: l’obbligo dell’AI Act è slittato al 2027

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Recinzione a maglia metallica in bianco e nero, fotografata da vicino, con sfondo sfocato
Uno spazio delimitato e sorvegliato dove si prova prima di uscire: è quello che l’AI Act chiedeva per oggi.

Oggi, 2 agosto 2026, ogni Stato membro dell’Unione avrebbe dovuto avere almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l’IA operativo a livello nazionale. Lo diceva l’articolo 57, paragrafo 1, primo comma del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo originale: «Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti istituiscano almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l’IA a livello nazionale, che sia operativo entro il 2 agosto 2026.» La scadenza è stata spostata di un anno da un regolamento entrato in vigore appena una settimana fa, e la parte che riguarda le sandbox non è quella di cui si è parlato di più.

Che cos’è, e a che cosa serve davvero

Uno spazio di sperimentazione normativa non è un lasciapassare. È definito dall’articolo 57, paragrafo 5: un «ambiente controllato che promuove l’innovazione e facilita lo sviluppo, l’addestramento, la sperimentazione e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato», secondo un piano concordato con l’autorità competente. Può includere prove in condizioni reali, sempre sotto controllo.

Ciò che offre a un’impresa che ci entra è scritto al paragrafo 7: l’autorità dà «orientamenti sulle aspettative normative», e su richiesta fornisce «una prova scritta delle attività svolte con successo» più una «relazione di uscita», che i fornitori possono usare per dimostrare la conformità in sede di valutazione o di vigilanza del mercato, «al fine di accelerare le procedure […] in misura ragionevole». Il paragrafo 12 aggiunge una tutela concreta: chi partecipa resta responsabile per i danni a terzi secondo il diritto ordinario, ma se rispetta il piano e segue in buona fede gli orientamenti ricevuti, l’autorità non infligge sanzioni amministrative per violazioni del regolamento. È la differenza fra provare con qualcuno che guarda e risponde, e provare da soli.

C’è anche un obbligo di trasparenza che riguarda direttamente il tema di questo pezzo: il paragrafo 15 impone che «l’ufficio per l’IA mette a disposizione del pubblico l’elenco degli spazi di sperimentazione normativa pianificati ed esistenti e lo mantiene aggiornato». Ne riparliamo tra un momento.

Il rinvio, testuale

Il regolamento (UE) 2026/1744 — l’Omnibus digitale sull’IA, in vigore dal 27 luglio — interviene proprio lì. Articolo 1, punto 22, lettera a): «al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: “1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti istituiscano almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l’IA a livello nazionale, che sia operativo entro il 2 agosto 2027.”» Un anno esatto di proroga, sulla stessa frase.

L’Omnibus non si ferma alla data: lo stesso punto 22 apre a una sandbox UE gestita dall’ufficio per l’IA e rafforza il coordinamento fra autorità. Ma sono modifiche di governance, spiegate dai considerando 23-25 — che motivano il come si coordinano le sandbox, non perché la data slitti di un anno. Il rinvio non ha un considerando dedicato: si appoggia sulla motivazione generale del considerando 2, un «onere di conformità più gravoso del previsto» dovuto al «ritardo nella definizione dei quadri di governance e di valutazione della conformità a livello nazionale», riferita all’insieme del regolamento.

Una lettura più esplicita, anche se non è il testo della norma, viene da un’analisi giuridica specializzata (Agenda Digitale, 12 giugno 2026): il rinvio «tiene conto del ritardo perlopiù generalizzato nella designazione delle autorità nazionali competenti da parte degli Stati membri» — senza un’autorità designata, non c’è chi possa aprire una sandbox. Dall’altra parte del dibattito, European Digital Rights ha definito l’intero pacchetto Omnibus «a major rollback of EU digital protections», criticando i rinvii degli obblighi alto rischio decisi «senza una scadenza chiara». Non cita l’articolo 57, ma la logica si applica allo stesso modo: ogni rinvio è tempo in più in cui un sistema arriva sul mercato senza la sorveglianza prevista.

Quanti Stati ce l’hanno, oggi

Qui la ricerca ha prodotto più assenze che risposte, e lo scriviamo perché l’assenza è essa stessa un dato. Il paragrafo 15 dell’articolo 57 obbliga l’ufficio per l’IA a pubblicare e aggiornare l’elenco degli spazi di sperimentazione esistenti e pianificati. Lo abbiamo cercato sulle pagine pubbliche dell’ufficio per l’IA, sulla sezione Testing and Experimentation Facilities e sull’AI Act Service Desk della Commissione: non lo abbiamo trovato — non escludiamo che esista dietro un’interfaccia dinamica che la ricerca non ha raggiunto, ma oggi non è un dato che un’impresa possa consultare con un link.

Non esiste, per quanto verificato, un conteggio ufficiale a fonte primaria di quanti Stati membri abbiano davvero uno spazio operativo. L’unico riscontro pubblico specifico che abbiamo trovato è quello italiano, ed è negativo (sotto). Un tracciatore specializzato non ufficiale (artificialintelligenceact.eu) cita la Danimarca come esempio di Stato con una sandbox già attiva, mentre descrive altri come ancora in fase di pianificazione — ma è una fonte terza, non un atto della Commissione o dello Stato danese, e non l’abbiamo verificata oltre. La ricerca ha anche incrociato più siti che circolano cifre precise («8 Stati su 27 pronti») senza alcuna fonte ufficiale identificabile dietro: numeri così, per come sono nati, non li usiamo.

L’Italia: la legge c’è, lo spazio no

L’Italia è, sulla carta, uno degli Stati più avanti: la legge 23 settembre 2025, n. 132 è la prima legge organica sull’IA di uno Stato membro. Il suo articolo 20, comma 1, lettera c), verificato su Normattiva, affida ad AgID e ACN un compito preciso: «l’AgID e l’ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all’attività giudiziaria.»

Il decreto che dà attuazione a quella norma — l’Atto del Governo n. 421, che istituisce all’articolo 26 lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA — non è ancora legge. Il Garante, nel parere n. 532 del 14 luglio reso pubblico il 29, ha chiesto di modificare proprio quell’articolo 26 per prevedere la propria partecipazione ai progetti che trattano dati personali, come richiede l’articolo 57, paragrafo 10. Alla sua audizione, il 21 luglio, lo schema era ancora davanti alle Commissioni IX e X della Camera; non risulta, alla nostra ultima verifica, che sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Detto semplicemente: se la scadenza europea non fosse slittata, oggi l’Italia l’avrebbe comunque mancata — il rinvio la mette al riparo da un obbligo che, sul terreno, non era pronta a rispettare.

Cosa non abbiamo verificato

Riassumendo per onestà: il conteggio degli Stati con sandbox operativa non è verificabile su fonte primaria, e lo diciamo invece di stimarlo. Non conosciamo la data in cui l’Atto del Governo n. 421 sarà adottato in via definitiva, né se le condizioni poste dal Garante saranno accolte. Il dato sulla Danimarca resta non confermato da noi su un atto danese o della Commissione.

Come lo affrontiamo

Il punto per chi deve comunque far uscire un sistema di IA sul mercato non cambia con lo slittamento: la sandbox pubblica, dove esiste, offre un ambiente sorvegliato e — se le cose vanno bene — l’immunità dalla sanzione amministrativa prevista dal paragrafo 12. Dove non esiste, o non è ancora pronta, la prova va fatta comunque: solo che la si fa da soli, nel proprio perimetro, con la responsabilità intera in capo a chi la conduce. La differenza pratica non è se provare, ma se restano gli stessi due documenti che un’autorità competente avrebbe prodotto — la prova scritta delle attività svolte e la relazione di uscita — pronti per l’ispezione il giorno in cui qualcuno li chiede.

Per questo il controllo su un sistema di IA prima del rilascio non lo trattiamo come un parere che si esaurisce in una relazione: lo costruiamo come un impianto che gira sui documenti e sui sistemi del cliente, produce la stessa traccia — piano di prova, log, esito, mitigazioni applicate — e resta pronto da esibire quando arriva un controllo, anche senza che un’autorità pubblica abbia mai aperto la porta. Lo stesso impianto, allargato, tiene insieme i dati che oggi restano sparsi fra sistemi diversi — gestionali, sensori, archivi, documenti — in un modello operativo unico su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando: per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità è la parte che resta anche dopo l’ultima scadenza di conformità. Vale in entrambe le modalità dell’offerta — on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato con data center in Italia — e sempre con la gestione condivisa: chi entra in un progetto così non deve già avere in casa chi amministra sistemi di IA. È il principio su cui costruiamo la piattaforma.

Volete sapere se il vostro prossimo sistema di IA ha bisogno di una sandbox che non esiste ancora, o di un controllo che potete costruire subito? Mezz’ora con un nostro esperto basta per la prima mappa.

Fonti