La legge italiana sull’AI (132/2025): cosa aggiunge davvero all’AI Act
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Mentre tutti guardavano Bruxelles — il rinvio degli obblighi alto rischio dell’AI Act ha occupato i titoli per mesi — l’Italia ha fatto una cosa che nessun altro Stato membro aveva ancora fatto: si è data una legge nazionale organica sull’intelligenza artificiale. È la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. E a giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato il primo pacchetto di decreti attuativi. Per chi opera con la pubblica amministrazione, la sanità o i settori regolati, questa legge conta quanto il regolamento europeo — e in alcuni punti, di più.
Cosa fa (e cosa non fa)
La 132/2025 non duplica l’AI Act: è una legge di cornice che lo aggancia. Non introduce obblighi generali ulteriori rispetto al regolamento europeo, ma fa tre cose concrete: fissa i principi (trasparenza, proporzionalità, responsabilità umana, protezione dei dati), disegna la governance nazionale — con AgID e ACN indicate come autorità di riferimento per l’AI — e detta regole settoriali per gli ambiti che a Roma interessano di più: sanità, pubblica amministrazione, lavoro e giustizia.
Il resto arriva per delega: il Governo ha il mandato di completare il quadro con decreti attuativi, e il primo pacchetto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026 — comprende lo schema di decreto legislativo che adegua l’ordinamento all’AI Act, disciplina i poteri delle autorità nazionali e l’uso dell’AI in formazione, professioni, lavoro, sanità e PA. Tradotto: le regole italiane di dettaglio stanno arrivando adesso, e chi aspetta il 2027 europeo per muoversi scoprirà che il calendario italiano è più corto.
I punti che toccano chi opera
- Sanità: l’AI può supportare prevenzione, diagnosi e scelte terapeutiche, ma la decisione finale resta al medico. I pazienti vanno informati quando l’AI è impiegata; i sistemi — e i dati che li alimentano — vanno verificati e aggiornati periodicamente. È la stessa regola che applichiamo per costruzione: il controllo resta a chi ha la responsabilità clinica.
- Pubblica amministrazione: l’AI serve l’efficienza, ma la responsabilità resta al funzionario umano; trasparenza degli algoritmi e formazione del personale sono obbligatorie. Chi vende sistemi alla PA — o li compra — deve poterlo dimostrare: è esattamente il tipo di requisito che finirà nei capitolati.
- Lavoro: l’uso dell’AI va comunicato ai lavoratori, e un osservatorio nazionale ne segue l’impatto. Le scelte che toccano le persone richiedono supervisione umana.
- Penale: la legge introduce il reato di diffusione illecita di contenuti generati o manipolati con AI (i deepfake dannosi) e aggravanti per i reati commessi con l’ausilio dell’AI. Per le aziende significa una cosa precisa: i contenuti sintetici vanno etichettati e governati, non solo per l’AI Act.
Perché conta anche se «non fate AI»
La lettura sbagliata è «riguarda chi sviluppa modelli». La lettura giusta: riguarda chi usa sistemi AI in contesti che toccano persone — e con l’AI ormai integrata nei gestionali, nei software HR, nei sistemi clinici, quasi ogni organizzazione è un utilizzatore. La legge italiana rende esplicito ciò che l’AI Act chiama sorveglianza umana: serve una persona formata, con autorità reale, e serve poter dimostrare come il sistema decide. Un sistema costruito con il controllo umano incorporato è conforme per costruzione; uno che lo aggiunge dopo è un cantiere permanente.
Cosa fare adesso
- Censite dove l’AI tocca persone: pazienti, cittadini, dipendenti, candidati. È il perimetro della 132/2025, prima ancora dell’alto rischio europeo.
- Formalizzate la responsabilità umana: chi decide, con quali informazioni, con quale possibilità di ignorare la macchina. Nomi, non funzioni.
- Preparate la trasparenza: informative ai pazienti/cittadini/lavoratori dove l’AI è in uso — è già richiesto, non dal 2027.
- Seguite i decreti attuativi: il pacchetto di giugno 2026 è il primo; sanzioni e dettagli operativi arrivano lì. Chi lavora con la PA farà bene a leggerli prima dei propri clienti.
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