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Il decreto italiano che attua l’AI Act va corretto: cosa ha chiesto il Garante

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Bancone d’ufficio in legno scuro con timbri a tampone, un numeratore metallico e moduli prestampati sparsi, in bianco e nero
Il parere favorevole esiste. Sotto, l’elenco delle cose da cambiare prima del timbro.

Il 29 luglio 2026, con la newsletter n. 550, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso pubblici due pareri adottati nella stessa seduta del 14 luglio: il n. 531 e il n. 532. Riguardano i due schemi di decreto legislativo con cui l’Italia adegua l’ordinamento al regolamento (UE) 2024/1689. Entrambi favorevoli, entrambi con condizioni: cioè con l’elenco dei punti che, secondo l’Autorità, vanno scritti altrimenti.

Due decreti, non uno

Quasi tutti ne citano uno solo. Le deleghe dell’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132 si sono divise in due testi, entrambi trasmessi dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

L’Atto del Governo n. 421 è il decreto di governance: cinquantuno articoli in cinque Capi, sui poteri delle Autorità nazionali e sull’uso dell’IA in formazione, professioni, lavoro, sanità e pubblica amministrazione. È l’oggetto del parere n. 532 e dell’audizione del Presidente del Garante del 21 luglio, davanti alle Commissioni IX e X riunite della Camera. L’Atto del Governo n. 418 disciplina invece l’uso dei sistemi di IA per l’attività di polizia: il parere n. 531 ne esamina i Titoli I e III.

Chi vigila su che cosa

Il decreto di governance risponde alla domanda che compare in ogni capitolato e a cui finora si rispondeva a intuito. L’articolo 4 designa AgID autorità nazionale di notifica, con il compito di valutare, designare e notificare gli organismi di valutazione della conformità. L’articolo 5 individua le autorità di vigilanza del mercato: l’ACN in via generale; Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per i sistemi ad alto rischio impiegati «nell’erogazione di finanziamenti e servizi bancari e creditizi»; il Garante, limitatamente agli ambiti dell’articolo 74, paragrafo 8 del regolamento — giustizia, attività di contrasto, migrazione, gestione delle frontiere, processi democratici.

Il resto è procedura: ad ACN la registrazione nazionale dei sistemi ad alto rischio (art. 14), agli articoli da 19 a 25 il sistema sanzionatorio, all’articolo 26 lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA, gestito congiuntamente da AgID e ACN.

Conseguenza pratica: «chi ci controlla» non ha una sola risposta, e dipende dall’uso del sistema, non da chi lo fornisce. Lo stesso modello dentro due processi diversi porta davanti a due autorità diverse.

Le quattro condizioni sul decreto di governance

Il parere n. 532 subordina il via libera a quattro modifiche: integrare l’articolo 11 «estendendo al Garante l’attribuzione dei poteri ivi previsti» — linee guida, raccomandazioni, buone pratiche, oggi riservati alle Autorità per l’IA e a quelle finanziarie; rinviare all’articolo 166 del Codice privacy per il procedimento sanzionatorio dell’Autorità; precisare quale delle due opzioni dell’articolo 31, paragrafo 9 del regolamento si intenda adottare quanto alla responsabilità per la valutazione di conformità; prevedere all’articolo 26 la partecipazione del Garante ai progetti dello Spazio di sperimentazione che comportino trattamento di dati personali, come vuole l’articolo 57, paragrafo 10.

La terza è la meno appariscente e la più rilevante per chi compra: stabilire se della valutazione di conformità risponda lo Stato o un organismo notificato assicurato cambia l’interlocutore quando una certificazione si rivela sbagliata.

Il punto che tocca più aziende: le decisioni sul personale

L’articolo 40 obbliga il datore di lavoro che usi sistemi di IA a garantire che le decisioni — comprese quelle su costituzione, modifica o cessazione del rapporto — non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato: la decisione finale va assunta da «una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo», e il lavoratore ha diritto a una «motivazione intelligibile della decisione, con indicazione dell’incidenza dell’IA e dei parametri considerati». È il seguito naturale dell’obbligo informativo già in vigore.

Qui il Garante non pone una condizione ma un’osservazione: estendere il divieto «alle decisioni di carattere valutativo, suscettibili di determinare implicazioni significative sul rapporto di lavoro». In audizione il perimetro è stato esplicitato — prestazioni, premi, progressioni di carriera. Se l’osservazione passa, la valutazione annuale assistita da un modello entra nello stesso regime del licenziamento.

Il secondo parere: biometria, banche dati e privati che installano

Il parere n. 531 è più tecnico e vale oltre le Forze di polizia, perché le sue sette condizioni sono altrettante regole di redazione contrattuale.

All’articolo 3, comma 4, «revisione umana qualificata» va sostituita con «sorveglianza umana», più ampia della sola revisione e allineata all’articolo 14 del regolamento. All’articolo 4, sui progetti di ricerca con soggetti esterni, il divieto di condividere dati operativi sensibili va esteso «anche al mero utilizzo di tali dati», ammettendo «dati sintetici, previa valutazione della rappresentatività degli stessi o, sotto opportune garanzie, di dati reali oggetto di masking o altre forme di pseudonimizzazione». Chi ha firmato un contratto di sviluppo riconosce il problema: addestrare sul dato di produzione è la scorciatoia che poi non si sa più come chiudere.

All’articolo 8 — identificazione biometrica in tempo reale, previa autorizzazione del Procuratore — la «banca dati di riferimento» va definita nella natura, ad hoc per ogni autorizzazione oppure stabile, con requisiti di qualità, tempi di cancellazione e «garanzie di non incrementalità», perché ogni nuova autorizzazione non allarghi il set di confronto.

All’articolo 10, riconoscimento facciale a posteriori, l’elaborazione deve avvenire «esclusivamente ex post sulle tracce registrate», non al momento della ripresa: la formula «luoghi o eventi rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica» può includere «stadi, concerti, manifestazioni, stazioni, grandi eventi, aree urbane», con il rischio di una raccolta massiva e preventiva. E qui compare il privato: il comma 12 consente che all’installazione e alla manutenzione provvedano gestori dei luoghi, organizzatori e promotori degli eventi, restando alla Questura «la completa ed esclusiva disponibilità dei sistemi concessi in comodato». L’Autorità chiede di chiarirne «il ruolo, sotto il profilo privacy»: lo schema regola la proprietà dei risultati, non i ruoli di titolare e responsabile.

Cosa fare adesso

Uno. Nella mappa dei sistemi, segnare accanto a ciascuno l’autorità competente in base all’uso: ACN, autorità finanziaria o Garante. È la riga che manca in quasi tutti i registri interni.

Due. Sostituire nei documenti «revisione umana» con «sorveglianza umana», descrivendo le tecniche e non l’intenzione. Per il personale, verificare che esista una persona con potere effettivo e autonomo sulla decisione finale, e che sappia di averlo.

Tre. Nei contratti di sviluppo e collaudo, vietare i dati reali di produzione e pretendere dati sintetici o mascherati; per ogni base di confronto mettere per iscritto natura, tempi di cancellazione e divieto di crescita incrementale.

Quattro. Non far coincidere la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali dell’articolo 27 con quella sulla protezione dei dati: il Garante lo dice per il d.lgs. 51/2018, e fuori da quel perimetro la stessa logica vale per l’articolo 35 del GDPR.

Cosa non è ancora scritto

Il testo dei due schemi non è pubblicato dal Garante: si legge attraverso i pareri, che ne descrivono gli articoli uno per uno. Non è noto se e quanto le condizioni saranno recepite, né quando i decreti saranno adottati in via definitiva. L’unica scadenza già scritta, nello schema sull’attività di polizia, è transitoria: i sistemi già in contratto o in sviluppo all’entrata in vigore vanno resi compatibili «entro un anno». Un anno che parte da una data che ancora non c’è.

Come lo affrontiamo

Tutto questo si decide su documenti riservati: capitolati, contratti, valutazioni d’impatto, registri dei trattamenti. Per questo l’analisi la facciamo con AI dedicate e chiuse, sganciate dal web aperto, in due modalità: on-premise nell’ambiente del cliente, oppure su cloud dedicato — ambiente riservato al singolo cliente, VPN dedicata, data center in Italia, locali presidiati direttamente. Quale delle due convenga dipende anche da modelli e infrastruttura, e su quello abbiamo scritto una pagina a parte. In entrambi i casi il documento non esce dal perimetro: è il principio su cui costruiamo la piattaforma.

Sapete già quale autorità vigila sui sistemi di IA che avete in esercizio? Mezz’ora con un nostro esperto basta per la prima mappa.

Fonti