Trasparenza IA: le linee guida UE dicono chi è obbligato dal 2 agosto
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Fra quattro giorni, il 2 agosto 2026, entra in applicazione l’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689: gli obblighi di trasparenza sull’IA. Il 20 luglio la Commissione europea ha adottato il documento che spiega come si applica: la comunicazione C(2026) 5054 final e il suo allegato, cinquanta pagine con cui lavoreranno le autorità di vigilanza del mercato. Con una precisazione che quasi nessuno riporta: il 20 luglio è stato approvato il contenuto della bozza, l’adozione formale arriverà con tutte le versioni linguistiche «ed è solo da quel momento che questi orientamenti saranno applicabili». L’obbligo, le traduzioni, non le aspetta.
La frase che toglie l’alibi
Paragrafo 153. L’articolo 50 si applica dal 2 agosto e impone a tutti i sistemi nel campo di applicazione, immessi sul mercato o messi in servizio nell’Unione, di essere conformi quel giorno «a prescindere dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio». Chi ha comprato un sistema due anni fa non è al riparo: diritto acquisito non ce n’è.
L’unica deroga è chirurgica: l’Omnibus IA prevede una regola transitoria mirata «unicamente per quanto riguarda gli obblighi di marcatura e rilevamento dell’articolo 50, paragrafo 2» per i sistemi generativi già sul mercato, con tempo fino al 2 dicembre 2026 — su quell’asimmetria abbiamo scritto il 26 luglio. Le linee guida aggiungono la riga che mancava: i sistemi «in parte interattivi e in parte generativi» godono del periodo transitorio solo per la marcatura, «mentre la conformità all’obbligo di informazione per i sistemi di IA che interagiscono direttamente con persone fisiche deve essere garantita a partire dal 2 agosto 2026». Un assistente che parla e genera immagini ha due date dentro lo stesso prodotto. E i testi generati prima del 2 agosto ma «pubblicati in quella data o dopo» vanno comunque etichettati (§154).
Chi risponde di che cosa
Il fornitore deve informare che si interagisce con un’IA (par. 1) e marcare gli output in formato leggibile dalla macchina (par. 2). Il deployer — l’azienda o l’ente che usa quel sistema verso le persone — deve informare dell’uso di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica (par. 3) e dichiarare deep fake e testi di interesse pubblico (par. 4).
Usare un sistema «sotto la propria autorità», spiega il §12, significa assumersi la responsabilità della decisione di adottarlo e delle modalità d’uso: «non richiede necessariamente il controllo tecnico sul funzionamento del sistema di IA». E la persona giuridica «resta deployer anche se coinvolge terzi (ad esempio appaltatori, liberi professionisti)» (§14).
La soglia che sorprenderà chi pubblica
Non è materia da sole redazioni: fra gli esempi ci sono le «relazioni aziendali manipolate con l’IA pubblicate sul sito di una società quotata, contenenti informazioni per gli investitori».
L’esenzione esiste, a due condizioni cumulative (§133): revisione umana o controllo editoriale, e qualcuno che si assuma la responsabilità editoriale. Il §134 alza l’asticella: revisione umana è «l’esame deliberato della sostanza del contenuto da parte di una o più persone fisiche dotate di conoscenze pertinenti e giudizio professionale in relazione alla materia in esame», e «la verifica dell’accuratezza del contenuto è un requisito minimo che deve far parte di tale revisione». Controllo editoriale è quello di «un’entità editoriale responsabile (ad esempio un caporedattore)» con «l’autorità di approvare, modificare o respingere la sostanza del testo».
Il §135 dice che cosa non basta: «controlli superficiali, meramente formali o procedurali (ad esempio correzione ortografica o grammaticale), la mera esistenza di una politica editoriale, processi di revisione automatizzati o un’approvazione editoriale sommaria priva di un impegno sostanziale» non soddisfano la condizione. E se l’IA interviene dopo il via libera editoriale, l’eccezione viene meno (§136).
Chi, da voi, ha letto davvero quel testo, con quale competenza, e come lo dimostrate?
Il codice non è l’unica strada
Una domanda che gira molto: il fornitore non ha firmato il codice, siamo scoperti? No. Il §146: aderire a un codice valutato adeguato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 7 è una via, e quel codice «non sostituisce l’AI Act né questi orientamenti». Il §147: fornitori e deployer «possono anche dimostrare la conformità a tali obblighi con altri mezzi adeguati», mentre l’adesione resta «un modo semplice, prevedibile e giuridicamente certo».
Il prezzo dell’altra strada è nel §148: chi non firma «dovrebbe effettuare un’analisi degli scostamenti» rispetto alle misure del codice, e riceverà probabilmente «un numero maggiore di richieste di informazioni e di accesso». La domanda giusta al fornitore non è «avete firmato?», ma: quale mezzo alternativo usate, e come me lo documentate. Per inciso: la mattina del 29 luglio la pagina della Commissione sul codice è ancora aggiornata al 20 luglio e non pubblica l’elenco dei firmatari.
Le esclusioni, lette bene
Due illusioni. La prima: «è open source, quindi siamo fuori». Il §23 dice il contrario. Le licenze libere e open source tengono un sistema fuori dall’AI Act a condizione che non ricada nei divieti dell’articolo 5, non sia ad alto rischio e non ricada negli obblighi dell’articolo 50: «fornitori e deployer di sistemi di IA open source che rientrano nell’ambito dell’articolo 50 devono comunque garantire la conformità ai rispettivi obblighi di trasparenza». Fuori restano i componenti liberi che non costituiscono di per sé un sistema di IA (§24) — non il sistema che avete in produzione.
La seconda: «è ancora una sperimentazione». L’articolo 2, paragrafo 6 copre i sistemi messi in servizio «al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici» (§21): se servono anche ad altro, gli obblighi tornano. E la prova in condizioni reali, dentro o fuori uno spazio di sperimentazione normativa, non è coperta (§22).
Quattro aggettivi che sono un capitolato
Le soluzioni tecniche devono essere «efficaci, interoperabili, solide e affidabili». Il §79 le scioglie: efficacia è rilevare le proprie marcature e far distinguere il contenuto artificiale; affidabilità è identificarlo «in condizioni nominali»; robustezza è farlo «in condizioni variabili, coprendo sia le alterazioni comuni sia gli attacchi avversari»; interoperabilità è funzionare «attraverso sistemi, attori, contesti e implementazioni tecniche diversi». Quattro domande da capitolato, quattro risposte verificabili — non «abbiamo aderito a un codice».
Il §87 merita una lettura: nelle applicazioni industriali o business to business marcatura e rilevamento possono non essere richiesti, ma solo se l’output è strettamente tecnico, resta dentro un gruppo predefinito di professionisti e non esce dall’azienda, «con adeguate garanzie per evitare un uso improprio ragionevolmente prevedibile (ad esempio isolamento del cloud, controlli basati sui ruoli)». L’esenzione si guadagna con l’architettura.
Quattro giorni
Le sanzioni arrivano a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, il maggiore dei due (§152). Ma il punto è un altro: la trasparenza non si dimostra con una dichiarazione, si dimostra con un registro. Chi ha generato quel contenuto, con quale sistema, chi lo ha riletto, quando, con quale esito. Quel registro esiste solo se il sistema gira dove potete leggerlo, conservarlo ed esibirlo.
Per questo lavoriamo in due sole modalità: on-premise, nell’ambiente del cliente, oppure cloud dedicato CSIDIA — ambiente riservato al singolo cliente, accesso tramite VPN dedicata, data center in Italia, locali presidiati direttamente da noi. In entrambi i casi i registri restano vostri. È il metodo che descriviamo qui, ed è la ragione per cui la policy interna sull’IA va scritta prima, non dopo.
Se volete sapere quali dei vostri sistemi ricadono nell’articolo 50, e che cosa dovete poter dimostrare, scriveteci.
Fonti
- Commissione europea — Guidelines on transparency obligations for providers and deployers of AI systems (pagina della library, pubblicazione 20 luglio 2026)
- Allegato alla comunicazione C(2026) 5054 final — testo integrale delle linee guida sull’articolo 50 dell’AI Act (PDF, 51 pagine)
- Comunicazione C(2026) 5054 final del 20 luglio 2026 — approvazione del contenuto della bozza di orientamenti (PDF)
- Commissione europea — Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content (pagina di policy, aggiornata al 20 luglio 2026)