Contenuti generati dall’IA: il vostro fornitore ha firmato il codice UE sulla marcatura?
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Il 27 luglio 2026, alle 18:00 CEST, è scaduto il termine per entrare nell’elenco dei firmatari iniziali del codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA. L’elenco, scrive la Commissione europea, «sarà pubblicato prima della data generale di entrata in applicazione dell’AI Act del 2 agosto 2026». Oggi non esiste ancora. Chi vi racconta già chi ha firmato sta descrivendo un documento che non è pubblico.
Una dichiarazione, però, c’è. Il 24 luglio Google ha annunciato sul proprio blog aziendale che sta firmando il codice, aggiungendo nello stesso testo una riserva: il timore che «aggiungere complessità normativa, mentre le soluzioni tecniche sono ancora in evoluzione», contraddica «gli obiettivi europei di competitività e semplificazione». L’11 giugno OpenAI aveva pubblicato sul proprio sito un annuncio di sostegno al codice: il testo parla di support, non dice di firmarlo. Di altri grandi fornitori di modelli generativi non abbiamo trovato dichiarazioni pubbliche, né di firma né di rifiuto. Assenza di dichiarazione non significa rifiuto: significa assenza di dichiarazione.
Che cos’è il codice, e cosa non è
Il testo definitivo — Code of Practice on Transparency of AI-generated Content — è stato pubblicato il 10 giugno 2026, al termine di un processo agevolato dall’ufficio per l’IA. Ha due sezioni. La Sezione 1 riguarda i fornitori di sistemi di IA generativa e attua l’articolo 50, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2024/1689: marcatura e rilevamento. La Sezione 2 riguarda i deployer — chi quei sistemi li usa per lavoro — e attua l’articolo 50, paragrafi 4 e 5: dichiarazione dei deep fake ed etichettatura del testo pubblicato su questioni di interesse pubblico. Le sezioni si firmano anche separatamente, ma ciascuna per intero.
L’8 luglio la Commissione ha adottato il parere di adeguatezza previsto dall’articolo 56, paragrafo 6: il codice «copre adeguatamente gli obblighi previsti dall’articolo 50, paragrafi 2, 4 e 5»; il giorno dopo il consiglio per l’IA ha adottato la propria valutazione. Nello stesso documento c’è la frase che pesa più di molti commenti: «l’adesione al codice non costituisce prova conclusiva della conformità a tali obblighi». Il 20 luglio sono arrivati gli orientamenti sull’articolo 50, non vincolanti. E la Commissione lo scrive senza giri di parole: il codice «non sostituisce l’AI Act». L’adesione è volontaria; l’articolo 50 no.
Che cosa cambia fra chi firma e chi no
Dalla pagina della Commissione: chi firma «può basarsi sulle sue misure per dimostrare la conformità» in tutta l’Unione, con «prevedibilità e certezza del diritto», mentre la futura attività di vigilanza «si concentra sul monitoraggio dell’adesione al codice». Chi sceglie altre strade «dovrà dimostrare che quelle misure sono adeguate», e la valutazione «sarà fatta individualmente dalle diverse autorità di vigilanza del mercato». I non firmatari, aggiunge la Commissione, «potrebbero essere soggetti a un numero maggiore di richieste di informazioni o di accesso».
Nessuna sanzione discende però dal non firmare, e lo dice la Commissione: «non firmarlo non costituisce una non conformità all’AI Act; qualsiasi conseguenza sanzionatoria riguarderebbe la non conformità agli obblighi dell’articolo 50». La sanzione viene dall’articolo 99, paragrafo 4, lettera g): fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo totale, se superiore. La tensione vera non è fra buoni e cattivi: uno strumento volontario sta diventando il metro con cui si misurerà la conformità a un obbligo di legge. Chi firma compra prevedibilità. Chi non firma resta soggetto alla stessa norma, ma dovrà dimostrare la conformità in altro modo, davanti a un’autorità nazionale alla volta.
Gli impegni tecnici, in concreto
Vale la pena leggerli. Sezione 1: almeno due livelli di marcatura leggibile dalla macchina — metadati firmati digitalmente e datati in modo a prova di manomissione, più una filigrana impercettibile incorporata nel contenuto. Un livello solo basta per il testo in formato libero, che non trasporta metadati, e per i sistemi incorporati in prodotti fisici in ambiente chiuso. Per il testo libero oltre i 200 token la filigrana va comunque applicata. I firmatari si impegnano inoltre a non rimuovere le marcature già presenti nei contenuti che i loro sistemi trasformano.
La parte che interessa chi i contenuti li riceve: i firmatari devono mettere a disposizione una soluzione di rilevamento gratuita — specifica pubblica, software o servizio via API — accessibile a deployer, utenti, autorità, ricercatori e media, con deroghe sui volumi ammesse solo ai fornitori più piccoli. E il risultato della verifica deve poter essere scaricato in formato firmato digitalmente, con almeno l’hash del contenuto controllato, un identificativo della soluzione e una marca temporale. Il contenuto caricato si cancella subito: politica di zero retention. La Sezione 2 fissa l’etichetta per i deployer: l’acronimo «AI» maiuscolo come elemento visivo principale (l’icona UE è libera), percepibile già alla prima esposizione e ripetuto nei video dopo le interruzioni; per l’audio, un avviso sonoro all’inizio.
La parte che riguarda voi, non loro
Qui sta l’asimmetria che quasi nessuno ha notato. Il regolamento (UE) 2026/1744 — l’Omnibus digitale sull’IA, in vigore da domani — ha aggiunto all’AI Act un articolo 111, paragrafo 4: i fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per conformarsi all’articolo 50, paragrafo 2. Ma quella finestra vale solo per la marcatura a monte. Gli obblighi dei deployer del paragrafo 4 — dichiarare i deep fake, dichiarare il testo pubblicato di interesse pubblico — si applicano dal 2 agosto 2026, senza proroga.
Tradotto: fra sette giorni potreste dover etichettare contenuti che il vostro fornitore non è ancora tenuto a marcare. E se quel fornitore non ha firmato, non avete nemmeno l’impegno a ricevere lo strumento di rilevamento gratuito e la ricevuta firmata. La verifica la fate voi, la prova ve la costruite voi. È un tema vicino ma diverso da quello di ieri sui limiti d’uso contrattuali: lì il punto era che una clausola non verificabile non esiste; qui l’impegno è pubblico e scritto, ma resta volontario — e l’obbligo verso i vostri utenti è comunque vostro. Le domande da mettere per iscritto al fornitore di modello le abbiamo già elencate in vista del 2 agosto: aggiungetene tre. Quali livelli di marcatura applicate, dove sta la soluzione di rilevamento, da quale data.
Resta un limite di fondo: la marcatura si verifica e si conserva solo dove l’infrastruttura è sotto controllo. Un output ricevuto da un servizio esterno, controllato con uno strumento esterno e archiviato altrove non produce una prova esibibile fra due anni. Il nostro impianto per la governance dell’IA prevede due modalità di consegna: on-premise nell’ambiente del cliente, oppure cloud dedicato riservato al singolo cliente, con VPN dedicata, data center in Italia e locali presidiati direttamente da noi. In entrambe, il controllo della marcatura e la sua evidenza restano dentro il vostro perimetro: log vostri, conservazione decisa da voi.
Volete sapere quali dei contenuti che pubblicate ricadono nell’articolo 50, e come conservarne la prova? Mezz’ora con un nostro esperto per una mappa dei casi e delle evidenze.
Fonti
- Commissione europea — Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content (pagina di policy, aggiornata al 20 luglio 2026)
- Commissione europea — Q&A sulla firma del codice: termine del 27 luglio 2026, elenco dei firmatari, conseguenze del non firmare
- Regolamento (UE) 2026/1744 — Omnibus digitale sull’IA, art. 1, punto 39, lett. b): nuovo art. 111, par. 4 dell’AI Act (EUR-Lex)
- Google — «Google is signing the EU AI Act Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content» (24 luglio 2026)