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Codice UE sulla marcatura IA: l’elenco dei firmatari è uscito, il vostro fornitore c’è?

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Uno schedario rotante da scrivania con schede bianche e linguette alfabetiche, appoggiato su un piano di legno, in bianco e nero
Un elenco alfabetico serve a una cosa sola: cercare un nome e sapere che cosa quel nome garantisce. Il resto va chiesto per iscritto.

Oggi, 31 luglio 2026, la Commissione europea ha pubblicato l’elenco dei firmatari del codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA. Era atteso «prima» del 2 agosto ed è arrivato con due giorni di margine: circa 190 organizzazioni, di cui 83 alla Sezione 1 (fornitori) e 152 alla Sezione 2 (deployer). L’articolo 50, paragrafi 2, 4 e 5 del regolamento (UE) 2024/1689 si applica da domenica 2 agosto 2026. Per quasi tutte le imprese il primo giorno lavorativo utile è lunedì 3: restano poche ore per fare una verifica che fino a ieri era impossibile.

Che cosa dice l’elenco, e che cosa non dice

È una tabella a due colonne con le sole ragioni sociali. Nessun prodotto, nessun sistema, nessuna data di firma, nessun perimetro d’uso. Sommando le due colonne si contano 235 firme per 190 organizzazioni: 45 nomi compaiono in entrambe le sezioni — è un conteggio nostro sull’elenco pubblicato oggi, la Commissione non lo dichiara.

Fra gli esempi di Sezione 1 la Commissione cita Aleph Alpha, Anthropic, Black Forest Labs, Cohere, Google, Meta, Microsoft, Mistral, OpenAI e Synthesia; per la Sezione 2 Bulgari, Fastweb, Getty Images, Iberdrola, Lenovo e Lufthansa. Nell’elenco completo della Sezione 2 compaiono anche la Corte dei conti europea, la Banca nazionale della Romania, il consiglio provinciale di Barcellona e il consiglio della contea di Harghita: firmare la Sezione 2 è un atto da utilizzatore, non da fornitore di tecnologia, e alcune istituzioni pubbliche lo hanno già fatto. La Commissione aggiunge che circa metà dei firmatari sono imprese piccole e recenti, e che tutti saranno invitati a due gruppi di lavoro in partenza a settembre 2026.

Perché il nome nell’elenco non risponde alla vostra domanda

Tre ragioni, tutte scritte nei documenti della Commissione.

La prima: la Sezione 1 non è riservata a chi è obbligato. Le Q&A sulla firma precisano che possono sottoscriverla anche i fornitori di modelli generativi e i fornitori di soluzioni tecniche di marcatura e rilevamento, pur «non essendo direttamente vincolati dall’obbligo dell’articolo 50, paragrafo 2». Trovare un nome in Sezione 1 non prova che il sistema che avete comprato ricada nell’articolo 50, paragrafo 2, né che la marcatura sia già attiva su quel sistema.

La seconda: la firma impegna un’entità giuridica, e l’elenco riporta solo quella. Se il vostro contratto è con una società del gruppo diversa da quella che compare in tabella, l’elenco non dice nulla su di voi.

La terza: le firme sono condizionate. Le stesse Q&A: «le firme sono condizionate a una valutazione di adeguatezza positiva da parte della Commissione e del consiglio per l’IA, come indicato nel modulo di firma». E l’adesione resta un modo per dimostrare la conformità, non la conformità stessa: è il punto delle linee guida del 20 luglio, che abbiamo letto per intero il 29.

Se il fornitore non c’è

Prima cosa, la più facile da sbagliare: l’assenza oggi non è un rifiuto. La pagina della Commissione scrive che il codice «resta aperto alla firma» e che l’elenco «viene aggiornato con i nuovi firmatari su base continuativa». Chi ha consegnato il modulo dopo le 18:00 CEST del 27 luglio semplicemente non è nell’elenco iniziale.

Seconda cosa: che cosa si aspetta la Commissione da un non firmatario. I non firmatari «restano responsabili del rispetto degli obblighi di trasparenza dell’articolo 50» e «devono essere pronti a dimostrare la conformità con altri mezzi adeguati»; «dovrebbero essere in grado di spiegare e documentare come le misure scelte assicurano la conformità»; «potrebbero dover effettuare un’analisi degli scostamenti, confrontando le proprie misure con quelle del codice»; e «potrebbero essere soggetti a un numero maggiore di richieste di informazioni o di accesso da parte delle autorità competenti».

Tradotto in una riga da mandare al fornitore: la domanda non è «perché non avete firmato», è «mandatemi l’analisi degli scostamenti e la documentazione delle misure».

Cosa mettere per iscritto entro lunedì

  1. Quale entità giuridica ha firmato e quale sezione, nella dicitura esatta con cui compare nell’elenco.
  2. Quali dei sistemi che ci fornite ricadono nell’articolo 50, paragrafo 2, da quale data ne marcate gli output e con quanti livelli di marcatura.
  3. Dove sta la soluzione di rilevamento gratuita e se l’esito della verifica è scaricabile in forma firmata digitalmente: sono impegni della Sezione 1, riassunti qui il 26 luglio.
  4. Se il sistema era già sul mercato prima del 2 agosto: la regola transitoria porta la marcatura dell’articolo 50, paragrafo 2 al 2 dicembre 2026. Attenzione: le Q&A aggiornate al 29 luglio la descrivono ancora come una proposta «se adottata», mentre il regolamento (UE) 2026/1744 è stato pubblicato. Non regolatevi sulla FAQ: fatevi dire per iscritto quale lettura applica il fornitore. In ogni caso i vostri obblighi di deployer del paragrafo 4 partono il 2 agosto, senza proroga.
  5. Se non hanno firmato: l’analisi degli scostamenti, in un documento datato e firmato da chi ha titolo per impegnare la società.

C’è una sesta cosa, e non riguarda il fornitore. L’elenco vive su una pagina web che per esplicita ammissione «viene aggiornata su base continuativa», e una pagina che cambia non è una prova. Il giorno in cui fate la verifica salvatene una copia datata — la pagina della Commissione ha una funzione di stampa in PDF — e archiviatela accanto al nome dell’entità, alla sezione e all’ora del controllo. Fra due anni, davanti a un’autorità di vigilanza del mercato, la domanda non sarà «era nell’elenco», ma «che cosa avete verificato, quando, e come lo dimostrate».

Perché non c’è un atto da citare in Gazzetta

L’anomalia va spiegata, perché genera confusione nei capitolati. L’articolo 50, paragrafo 7 prevedeva che la Commissione potesse approvare i codici con un atto di esecuzione. Le Q&A registrano il cambiamento: «la procedura per la valutazione di adeguatezza dei codici di buone pratiche è stata modificata dall’Omnibus IA» e ora «un’unica valutazione di adeguatezza con un parere della Commissione, previa consultazione del consiglio per l’IA, produce gli stessi effetti giuridici».

Conseguenza pratica: nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non troverete un atto che approva il codice. Trovate un parere e una pagina web. Chi scrive una clausola contrattuale non può rinviare a un atto che non esiste: deve rinviare al codice per nome e versione, e alla verifica documentata dell’adesione. Le linee guida del 20 luglio ricordano il massimale sanzionatorio — 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale annuo totale, il maggiore dei due — ma il rischio quotidiano è un altro: arrivare a un controllo con una convinzione al posto di un documento.

Dove finiscono le prove

Le evidenze che contano sono tre: l’output marcato, la ricevuta della verifica di rilevamento, la copia datata dell’elenco. Esistono davvero solo se restano dove potete leggerle, conservarle ed esibirle senza chiedere permesso a nessuno. Per questo lavoriamo in due sole modalità: on-premise, nell’ambiente del cliente; oppure cloud dedicato, ambiente riservato al singolo cliente, con accesso tramite VPN dedicata, data center in Italia e locali presidiati direttamente da noi. In entrambe, i registri restano vostri.

Il ragionamento su che cosa cambia nella dipendenza dal fornitore quando modelli e infrastruttura stanno altrove lo abbiamo raccolto in una pagina dedicata; il modo in cui teniamo insieme registri, ruoli e conformità è descritto nella governance dell’IA.

Vi serve, per lunedì, l’elenco dei vostri fornitori con sezione firmata, entità giuridica esatta e data della verifica? Scriveteci.

Fonti