Il Garante non contesta la satira, ma come è progettato l’avviso
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Se la vostra organizzazione genera o modifica con l’AI l’immagine o la voce di una persona reale — una campagna, una demo, un video interno, un assistente che parla con la voce di qualcuno — chi ha deciso come si avvisa chi guarda? E quell’avviso funziona anche per chi arriva a metà, o solo per chi era attento dall’inizio?
Solo dopo arriva il provvedimento: nei giorni scorsi il Garante per la protezione dei dati personali ha reso pubblico un atto che risponde a queste due domande, accertando una violazione degli artt. 5 e 25 del GDPR a carico di R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., sul reclamo ex art. 77 del giornalista che dirige un telegiornale di fascia serale, per alcuni servizi di «Striscia la notizia».
Che cosa il Garante NON contesta
Prima della violazione, va detto con la stessa chiarezza del provvedimento: qui non si discute il diritto di satira. Il collegio — Stanzione, Cerrina Feroni relatore, Ghiglia, Montuori — premette che il trattamento «debba essere ricondotto a quelli effettuati nell’esercizio della libertà di espressione» e che si applichino gli artt. 136-139 del Codice privacy sul trattamento giornalistico e sulle altre forme di manifestazione del pensiero, «tra le quali rientra anche il diritto di satira», disciplina che «prevede specifiche garanzie e cautele … confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone» ritratte. Nessun consenso richiesto, dunque: il Garante non sta dicendo che un deepfake sia di per sé vietato. Sta dicendo qualcosa d’altro.
Il fatto
La doglianza «attiene all’uso, ritenuto improprio, della propria immagine professionale di giornalista al fine di introdurre, nel corso di alcune puntate del programma “Striscia la notizia”, servizi costruiti prendendo come spunto fatti che hanno coinvolto diversi personaggi pubblici e accompagnandoli con commenti di vario genere pronunciati dal deepfake del reclamante doppiato con sistemi di intelligenza artificiale». Nei servizi «è stata utilizzata l’immagine reale del reclamante, ripresa peraltro all’interno dello studio televisivo da cui il medesimo dirige un telegiornale di fascia serale, alterandone la genuinità attraverso un doppiaggio effettuato con strumenti tali da non rendere chiaramente percepibile l’esistenza della predetta alterazione».
La difesa
R.T.I. si è difesa su due piani. Sul contenuto: l’inverosimiglianza e l’iperbole «come nel caso di specie» sarebbero «immediatamente percepibili dal pubblico»; l’unica attività svolta: «procedere con il doppiaggio del dott. Mentana con voce diversa dalla sua, attraverso sistemi informatici, e questo su filmati che ha acquisito in licenza e ha regolarmente pagato». Sull’art. 25: «il pubblico dei telespettatori avesse a disposizione sin da subito tutte le informazioni necessarie per comprendere che i video pubblicati non mandassero in onda il vero Mentana, ma solo un suo deepfake».
Due difese da tenere separate: se il pubblico riconosce la finzione — il contenuto — e se lo sa per tempo — l’avviso. Il Garante non ha contestato la prima. Ha contestato la seconda.
Il criterio: il pubblico meno attento
Il cuore del provvedimento: gli avvisi diffusi non erano «sufficientemente chiari, quanto meno con riferimento alle conoscenze tecnologiche di un pubblico medio o comunque poco attento»; «i dati di contesto, unitamente ai contenuti pronunciati dal deepfake di un noto giornalista, avrebbero infatti richiesto l’utilizzo di comunicazioni più esplicite, rendendole maggiormente evidenti nei vari momenti di messa in onda dei servizi in modo da intercettare anche gli utenti meno attenti o quelli che si fossero collegati a programma già iniziato».
Leggetela due volte: ribalta il criterio con cui si progetta un avviso. Non basta che esista all’inizio, per chi guarda dal minuto zero: deve funzionare per chi si sintonizza a metà, per chi scorre distratto. Il destinatario di riferimento non è l’utente ideale: è quello meno attento, quello in ritardo.
L’articolo 25, e perché riguarda chi non fa televisione
Su queste basi il Garante ha ritenuto «che il trattamento descritto configuri una violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento, nonché dell’art. 25 relativo alla protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita in relazione alla mancata adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate», volte a tutelare i diritti degli interessati.
Fuori dal contesto televisivo: l’art. 25 chiede che l’avviso sia progettato per il pubblico reale, non per quello ideale. Un banner nei primi secondi, una dicitura in fondo pagina, una disclosure mostrata una volta sola: misure che esistono ma non pensate per chi arriva dopo o scorre distratto. La violazione non è nel contenuto sintetico, è nella mancata progettazione della misura — vale per una campagna con l’AI, una demo con voce clonata, un assistente vocale con voce nota.
Come lo verifichiamo noi
Non partiamo da un giudizio su cosa sia satira lecita: partiamo da un controllo su come è progettato l’avviso, verificato sui contenuti sintetici già pubblicati o in arrivo. Dalla prima sessione esce un elenco datato dei contenuti sintetici dell’organizzazione — che cosa, chi ha approvato, come è marcato, e se la marcatura regge per chi arriva a metà — e resta a voi anche senza proseguire. Nessun costo, nessun altro impegno.
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Le misure, e perché un ammonimento
Tre misure. Il Garante «dispone il divieto di ulteriore trattamento» dei dati del reclamante, «eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria» (art. 58, par. 2, lett. f); «la misura dell’ammonimento» «per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati con particolare riguardo alle misure da adottare per assicurare il rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza» (lett. b); e «l’annotazione nel registro interno» dell’Autorità (art. 57, par. 1, lett. u). Nessuna sanzione pecuniaria: trenta giorni per comunicare le iniziative intraprese.
Perché un ammonimento? Per la novità della materia: «trattandosi di una questione giuridica caratterizzata da novità in quanto nascente dall’applicazione di strumenti tecnologici di recente introduzione i cui contorni, specie con riferimento al loro utilizzo all’interno di programmi di intrattenimento e dunque riconducibili all’espressione artistica». Una clemenza con scadenza implicita: la stessa novità non giustificherà la prossima violazione. Se il divieto non è rispettato, «può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento».
Dal 2 dicembre non sarà più solo il GDPR
Il criterio ricavato dall’art. 25 — l’avviso progettato per chi è meno attento — sta per diventare obbligo di prodotto anche fuori dal GDPR. L’art. 50, par. 2, dell’AI Act impone di marcare i contenuti sintetici in formato leggibile da macchina. Per i sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 il periodo transitorio si chiude il 2 dicembre 2026 (art. 111, par. 4, regolamento (UE) 2026/1744), sui sistemi che generano «contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici» (lo abbiamo già scritto qui).
Il Garante ha usato l’art. 25 per dire, con quattro mesi di anticipo, ciò che dal 2 dicembre l’AI Act dirà per obbligo di prodotto: marcatura tecnica, non un avviso affidato alla sensibilità di chi lo scrive. Chi si prepara adesso lo fa una volta sola.
I due assi, applicati
Adempiere. La marcatura dei contenuti sintetici, e la prova di averla progettata per il pubblico meno attento, diventano un controllo sui sistemi di pubblicazione — cosa è marcato, con quale tecnica, chi ha approvato — con traccia datata per un’ispezione, non un parere da archiviare.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme archivi, gestionali, documenti e sistemi di pubblicazione in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando, per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità: una regola nuova sulla marcatura si traduce in una risposta in ore a «quali contenuti sono toccati, e chi li ha approvati».
Sempre in due modalità: on-premise, su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato con data center in Italia — sempre con gestione condivisa, come per la pubblica amministrazione che pubblica con l’AI.
Sapreste dire, adesso, quanti contenuti sintetici la vostra organizzazione ha pubblicato negli ultimi dodici mesi, chi li ha approvati e come sono marcati? Parliamone: la prima sessione, senza costi, produce l’elenco datato dei vostri contenuti sintetici — che cosa, chi ha approvato, come è marcato, e se la marcatura regge per chi arriva a metà.