Direttiva responsabilità AI ritirata: quella che conta arriva il 9 dicembre 2026
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Nel 2025 la Commissione europea ha ritirato la proposta di direttiva sulla responsabilità AI — l’AI Liability Directive. La lettura più diffusa è stata: «l’Europa rinuncia a regolare chi risponde quando l’AI fa danni». È una lettura sbagliata, e pericolosa per chi la prende alla lettera. Perché una norma diversa, meno raccontata, già include software e sistemi di intelligenza artificiale nel regime generale di responsabilità da prodotto difettoso. E ha una scadenza precisa, già iscritta in agenda: il 9 dicembre 2026.
Il ritiro che ha fatto notizia — e cosa ha lasciato indietro
L’AI Liability Directive era nata nel 2022, pensata per affiancare l’AI Act con regole dedicate a chi subisce un danno da un sistema di intelligenza artificiale. A febbraio 2025 la Commissione l’ha inserita tra le proposte da abbandonare nel programma di lavoro annuale, motivando la scelta con l’assenza di un accordo tra Parlamento e Consiglio; il ritiro formale è arrivato in autunno. Dodici organizzazioni industriali avevano chiesto proprio questo, temendo un doppio livello di regole. Il risultato: niente legge ad hoc sulla responsabilità AI. Ma il vuoto è solo apparente.
La direttiva che conta davvero: la responsabilità da prodotto, riscritta
Mentre l’attenzione era sull’AI Liability Directive, è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2024/2853, che sostituisce una normativa vecchia di quarant’anni (la direttiva 85/374/CEE) sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. La novità che conta per chi opera con l’AI è nella definizione stessa di «prodotto»: include ora esplicitamente il software e i sistemi di intelligenza artificiale, a prescindere dal canale — installazione locale, cloud, SaaS, o incorporato in un macchinario fisico. Un sistema di visione artificiale su una linea produttiva, un modello che orienta decisioni cliniche, un agente che aggiorna un prezzo o smista un ordine: tutti rientrano, oggi, nel perimetro di un fabbricante che può essere chiamato a rispondere.
La direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato dal 9 dicembre 2026; gli Stati membri devono avere recepito le nuove regole entro la stessa data. In Italia la delega al Governo è già stata data: la legge di delegazione europea 2025 (legge 17 marzo 2026, n. 36) include la 2024/2853 tra le direttive da attuare. Il decreto legislativo di dettaglio non è ancora stato pubblicato — ma il termine resta quello, e non si sposta.
Le tre leve che spostano l’onere della prova
Il cambiamento pratico più rilevante non è la definizione di prodotto: è come si prova il danno in tribunale. La direttiva introduce tre meccanismi pensati proprio per i sistemi complessi:
- Obbligo di divulgazione. Chi chiede il risarcimento deve mostrare solo la plausibilità del danno subito: a quel punto un giudice può ordinare al fabbricante di esibire la documentazione tecnica del prodotto. Chi non la produce, o la produce incompleta, rischia direttamente la presunzione successiva.
- Presunzione di difettosità. Scatta quando il fabbricante non ha rispettato requisiti di sicurezza applicabili, o quando il danno è coerente con un malfunzionamento evidente in condizioni d’uso normali. Non serve più dimostrare come il prodotto sia difettoso: basta che appaia tale.
- Presunzione sul nesso causale in caso di complessità tecnica o scientifica. È la parte scritta pensando esplicitamente all’AI come «scatola nera»: se per il ricorrente è eccessivamente difficile provare il collegamento tra difetto e danno a causa della complessità del sistema, il nesso si presume — e tocca al fabbricante smontarlo.
Tradotto: chi mette in commercio o integra un sistema AI non può più contare sull’opacità del modello come difesa. L’opacità, anzi, ora gioca contro chi l’ha creata.
Cosa cambia per chi fa eseguire azioni a un agente AI
Il punto delicato riguarda gli agenti che toccano davvero i sistemi aziendali: un ordine modificato, un prezzo aggiornato, una pratica smistata sono azioni con conseguenze dirette. Se quell’agente integra un modello di terzi dentro un prodotto o servizio proprio, chi lo integra può essere considerato «fabbricante» ai fini della direttiva — non solo chi ha addestrato il modello originario. È lo stesso principio di responsabilità a cascata lungo la filiera che il calendario europeo sull’AI Act sta già consolidando su un altro fronte: la conformità non si scarica più a valle senza conseguenze.
La difesa, in un regime così, si costruisce prima del contenzioso: tracciabilità delle decisioni, controllo umano documentato sulle azioni critiche, architettura che permette di dimostrare cosa ha deciso il sistema e perché. È il motivo per cui, nel nostro approccio, l’operatore umano resta nel perimetro delle decisioni che contano: non è solo prudenza operativa, è la prova che serve in giudizio quando la presunzione di legge gioca contro di voi.
Cosa fare adesso
- Censite dove il vostro software o i vostri agenti AI sono, di fatto, un «prodotto»: incluso ciò che integrate da fornitori terzi in un servizio con il vostro marchio.
- Rafforzate la documentazione tecnica e i log delle decisioni: è la prima difesa contro la presunzione di difettosità per mancata divulgazione.
- Rivedete i contratti con i fornitori di modelli e piattaforme: chi fornisce le prove in un eventuale giudizio, e con quali tempi.
- Verificate le coperture assicurative alla luce del nuovo perimetro di danno risarcibile, più ampio di prima.
- Non aspettate il decreto italiano: il perimetro europeo è già scritto e il termine — 9 dicembre 2026 — non dipende dai tempi di Roma.
Vale in particolare per chi produce macchinari e linee connesse — i sistemi che uniscono meccanica e software nei processi di manifattura rientrano nella definizione allargata quanto un’applicazione cloud.
Fonti
- Direttiva (UE) 2024/2853 — EUR-Lex
- Legge 17 marzo 2026, n. 36 — Legge di delegazione europea 2025, Gazzetta Ufficiale n. 70
- AI Liability Directive — Legislative Train Schedule, Parlamento europeo
Il perimetro della responsabilità si sta riscrivendo prima ancora che il decreto italiano sia pubblicato. Se volete capire dove la vostra architettura AI vi espone — e dove invece vi protegge — parliamone in una sessione operativa.