La domanda non è se dichiarate zero deforestazione: è da quale appezzamento viene il lotto
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Uno scenario tipico, non un caso nostro. Un’impresa del legno-arredo compra tavole segate da più segherie tramite un intermediario, le stagiona, le taglia e ne ricava componenti per mobili venduti in tutta l’Unione. Un cliente chiede la dichiarazione di dovuta diligenza prevista dal regolamento sulla deforestazione. L’ufficio commerciale apre il fascicolo del fornitore: nome, indirizzo, contratto quadro. Manca una cosa sola, ma è quella che conta: da quale bosco viene il tronco da cui è uscita la tavola oggi nel lotto spedito. Il regolamento non chiede se il legno è legale in astratto. Chiede di indicare, appezzamento per appezzamento, dove è cresciuto.
Il divieto è nell’articolo 3, la prova nell’articolo 9
Il regolamento (UE) 2023/1115 — l’EUDR — riguarda sette materie prime, elencate testualmente all’articolo 1: «bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno», più i prodotti che le contengono. L’articolo 3 pone il divieto: materie prime e prodotti interessati «non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati», a meno che non siano insieme «a deforestazione zero», prodotti «nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione» e «oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata». «A deforestazione zero» ha una data precisa, fissata dall’articolo 2: le materie prime devono venire da «terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020» e, per il legno, raccolto «senza causare il degrado della foresta di origine» dopo la stessa data.
L’articolo 4 traduce il divieto in obbligo: prima di immettere il prodotto sul mercato, l’operatore esercita la dovuta diligenza e mette a disposizione delle autorità competenti una dichiarazione che attesta un rischio «nullo o trascurabile». Presentandola, «si assume la responsabilità della conformità del prodotto interessato all’articolo 3» e la conserva cinque anni. Il cuore documentale è l’articolo 9: per cinque anni, corredata di prove, l’operatore raccoglie la «geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate», «unitamente alla data o al periodo di produzione». Non basta un punto sulla mappa: l’articolo 2 definisce la geolocalizzazione come coordinate «usando almeno sei cifre decimali», e per gli appezzamenti «di superficie superiore a quattro ettari» — diversi dagli allevamenti bovini — servono «poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro». Per i bovini la geolocalizzazione riguarda invece «tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti».
Dove sta, davvero, il dato dell’appezzamento
In un’impresa che compra tramite intermediari, quel dato non sta in un posto solo. Le coordinate arrivano dai fornitori — quando arrivano — in fogli di calcolo o PDF via email, ciascuno con un formato proprio: nessuno schema comune, nessuna verifica che il punto indicato sia davvero dove dice di essere. L’anagrafica fornitori sta nel gestionale, e registra chi ha venduto, non da quale bosco o campo. La tracciabilità di lotto sta nel sistema di produzione o nel MES, e si spezza alla prima miscelazione: tre partite di tavole diverse diventano un solo lotto di semilavorato, e il collegamento a monte si perde lì. Fatture e documenti di trasporto stanno in contabilità e in logistica; le dichiarazioni doganali le ha materialmente il rappresentante doganale, non l’ufficio che ha comprato — la stessa distanza fra chi possiede il dato e chi ne risponde vale per l’origine doganale. La valutazione del rischio paese richiesta dall’articolo 10 — che considera «diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione» e «complessità della catena di approvvigionamento» — e le prove raccolte stanno in un file di chi segue la sostenibilità, di rado collegato al gestionale che genera le bolle.
Il legame fra il lotto venduto e l’appezzamento dove è nata la materia prima è l’unico dato, in tutta la dichiarazione, che nessun sistema aziendale contiene per intero: nasce fuori dall’impresa e deve attraversare ogni passaggio della filiera senza spezzarsi. Il gestionale sa chi ha fornito il legno; il MES sa in quale lotto è entrato; nessuno dei due, da solo, sa se viene dall’appezzamento dichiarato tre spedizioni fa o da uno confinante, magari deforestato dopo il 2020. Senza quel legame ricostruito e datato, la dichiarazione di dovuta diligenza è una forma compilata, non una prova — come non basta la policy firmata se manca il dato che ne dimostri l’attuazione.
Sanzioni, e le date verificate oggi
L’articolo 25 lascia le sanzioni agli Stati membri con un vincolo comune — effettive, proporzionate, dissuasive — ma fissa un tetto minimo: per le persone giuridiche l’importo massimo «è almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione», oltre a confisca di prodotti e proventi ed esclusione fino a 12 mesi dagli appalti pubblici in caso di violazione grave o recidiva. Non riportiamo importi italiani: la norma di recepimento nazionale non l’abbiamo verificata su fonte primaria.
L’applicazione piena è stata spostata due volte: dal regolamento (UE) 2024/3234 del 19 dicembre 2024 e dal regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025. Nella versione consolidata di EUR-Lex aggiornata al 26 dicembre 2025, gli articoli da 3 a 13 — fra gli altri elencati dall’articolo 38 — «si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2026» per grandi e medie imprese. Per le persone fisiche e le micro e piccole imprese costituite come tali al 31 dicembre 2024 slitta al 30 giugno 2027 — tranne per i prodotti già coperti dal vecchio regolamento sul legno (il regolamento (UE) n. 995/2010), che restano alla data generale del 30 dicembre 2026, con un regime transitorio proprio fino al 31 dicembre 2029 per il legno raccolto prima del 29 giugno 2023. Lo stesso regolamento 2025/2650 ha introdotto un regime semplificato per i micro e piccoli operatori primari: dichiarazione semplificata una tantum, geolocalizzazione sostituibile con il solo indirizzo postale. Per un’impresa di trasformazione che compra da tanti piccoli fornitori, la semplificazione riguarda loro — non l’obbligo pieno che l’impresa stessa dovrà rispettare al 30 dicembre 2026.
Se un cliente vi chiedesse oggi, per il lotto spedito questa settimana, la geolocalizzazione dell’appezzamento d’origine, quanti sistemi dovreste aprire — email dei fornitori, gestionale, MES, contabilità, spedizioniere, file del responsabile sostenibilità — prima di rispondere con un dato che regge a un controllo?
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Dove ci fermiamo
Non diamo consulenza legale e non qualifichiamo la filiera di alcuna impresa: se un appezzamento sia stato oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 è una valutazione che spetta all’operatore, con gli strumenti che il regolamento stesso prevede. Non riportiamo sanzioni italiane, perché la norma di recepimento non è quella verificata qui su fonte primaria. Non citiamo la piattaforma informativa dell’articolo 33 né le linee guida della Commissione sull’applicazione del regolamento: non le abbiamo aperte in questa sede, e chi le consulta direttamente trova indicazioni più aggiornate di quanto un articolo possa restare.
I due assi, applicati
Adempiere. Nel nostro impianto, l’obbligo di informazione dell’articolo 9 diventa un controllo che gira sui documenti e sui sistemi del cliente: per ogni lotto immesso sul mercato, quali appezzamenti lo sostengono, da quale fornitore, con quale prova e in quale sistema sta — gestionale, MES, contabilità, logistica, file del responsabile sostenibilità — con un allarme quando un lotto entra in produzione senza il legame verso l’appezzamento d’origine. Il fascicolo esce esportabile e datato, pronto per il controllo, invece che ricostruito a mano quando arriva la richiesta.
Decidere. Lo stesso impianto unifica gestionale, MES, contabilità, logistica e archivi documentali in un modello operativo unico su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando — per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità. Sempre in due modalità: on-premise, su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato, con VPN dedicata e data center in Italia. Sempre con gestione condivisa.
Dalla prima sessione, senza costi, esce l’elenco datato dei prodotti in perimetro con, per ciascuno, quali dati sostengono la dichiarazione, in quale sistema stanno e chi li aggiorna — comprese le caselle vuote. Resta a voi anche se non proseguiamo insieme. Parlatene con un nostro tecnico.