Cosa può chiedere la Commissione UE al fornitore del vostro modello di IA, dal 10 agosto?
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Il 20 luglio 2026 la Commissione europea adotta il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1755, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, il 21 luglio (CELEX 32026R1755). L’articolo 15 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione: 10 agosto 2026, fra sei giorni. Il testo non crea poteri nuovi: attua quelli che l’AI Act — il regolamento (UE) 2024/1689 — dà già alla Commissione per valutare i modelli di IA per finalità generali (art. 92) e per sanzionarne i fornitori (art. 101). Cambia la precisione con cui li descrive, e riguarda soprattutto chi ha comprato o integrato un modello di terzi.
I fatti, in ordine
- 20 luglio 2026 — la Commissione adotta il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1755, «relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinati procedimenti a norma del regolamento (UE) 2024/1689».
- 21 luglio 2026 — pubblicazione in GU UE L 2026/1755.
- 10 agosto 2026 — entrata in vigore (art. 15): «Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»
- Considerando (1): l’art. 92, par. 3, dell’AI Act dava già il potere di chiedere accesso a un modello «attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni («API») o altri mezzi e strumenti tecnici adeguati, compreso il codice sorgente»; il regolamento arriva «per aumentare la certezza del diritto e garantire la proporzionalità».
Da una formula generica a un elenco nominato
Una formula aperta si negozia: «altri mezzi e strumenti tecnici adeguati» è un perimetro discutibile caso per caso. Il regolamento 2026/1755 lo chiude. L’articolo 2, paragrafo 2, elenca che cosa quell’accesso «può comprendere»:
«L’accesso richiesto è adeguato agli obiettivi della valutazione. Tale accesso può comprendere l’accesso attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni («API»), l’accesso interno, l’accesso al codice sorgente, l’accesso ai pesi dei modelli, l’accesso all’infrastruttura utilizzata per ospitare il modello di IA per finalità generali e l’accesso per ispezionare e modificare lo stato del sistema durante l’interazione con il modello. Tale accesso può comprendere, tra l’altro, tutti i livelli di accesso concessi ai dipendenti del fornitore. I fornitori di modelli di IA per finalità generali ai quali è richiesto di fornire l’accesso garantiscono che tale accesso non sia soggetto a vincoli tecnici o di altro tipo che ostacolino materialmente una valutazione adeguata.»
Sei voci, non una. Pesi, non solo codice sorgente. Infrastruttura di hosting, non solo l’endpoint pubblico. E l’ultima frase sposta il perimetro più in là: tutti i livelli di accesso concessi ai dipendenti del fornitore — se un ingegnere interno può vedere una cosa, la Commissione può chiederla anche lei. La decisione, dice il paragrafo 1, «specifica i mezzi tecnici, gli strumenti, i componenti e le condizioni, compreso il termine»; il fornitore fornisce l’accesso, aggiunge il paragrafo 4, «senza indebito ritardo ed entro il termine stabilito nella decisione». Non c’è un tavolo su cui trattare: c’è un termine, e lo fissa la Commissione.
La conseguenza per chi compra o integra un modello di terzi è diretta: il vostro fornitore non è padrone di ciò che vi ha promesso. Qualunque clausola di riservatezza o esclusiva figuri nel contratto di fornitura, può essere costretto ad aprire il modello — pesi compresi — a una decisione della Commissione. Le clausole di un contratto AI si leggono come quelle di una licenza di pesi aperti: quello che conta è cosa succede quando qualcuno le mette alla prova — qui, un regolamento.
Il paragrafo che nessuno leggerà
C’è un terzo comma, più corto degli altri due, che vale la lettura riga per riga:
«La Commissione può imporre al fornitore di disabilitare qualsiasi misura di registrazione che possa tracciare o registrare l’accesso della Commissione al modello di IA per finalità generali, nella misura necessaria a garantire l’integrità e la riservatezza del processo di valutazione.»
La logica dichiarata è legittima: se un fornitore sa quando e come la Commissione ispeziona il proprio modello, può alterarne il comportamento per l’occasione — la stessa ragione per cui un controllo fiscale non si annuncia. Ma la conseguenza operativa per chi ha semplicemente comprato o integrato quel modello è netta: esiste per legge una categoria di accessi su cui il fornitore stesso potrebbe non avere — non per negligenza, per obbligo — un registro da mostrarvi. Del divario fra quello che un fornitore dichiara e quello che tace abbiamo già scritto: lì il silenzio era nel rapporto tecnico, qui nel registro degli accessi — e la legge lo autorizza. Se la vostra conformità si regge sull’audit trail che il fornitore vi mette a disposizione, quella traccia ha per costruzione una zona che non copre. Non è un complotto: è una scelta di disegno con un costo, e il costo lo paga chi ha delegato a un terzo l’unica tracciabilità che aveva.
Il rovescio, e perché esiste
Fermarsi qui sarebbe disonesto. Un regolatore che deve valutare un modello di frontiera senza poterne vedere i pesi non sta valutando niente: finora l’asimmetria era tutta a favore di chi costruisce il modello. Il regolamento 2026/1755 la corregge, ed è la ragione per cui esiste — lo dice il considerando (1), «per aumentare la certezza del diritto e garantire la proporzionalità», non per colpire un fornitore in particolare.
E non lascia i segreti industriali senza tutela. L’articolo 3 costruisce un perimetro serio attorno agli esperti indipendenti che la Commissione può nominare al suo posto: l’indipendenza si misura anche sui «rapporti contrattuali tra l’esperto e il fornitore interessato o qualsiasi altro fornitore almeno nei 12 mesi precedenti la valutazione», e gli esperti «si impegnano a mantenere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità per la Commissione delle informazioni sensibili» a cui accedono, vincolati dal segreto professionale dell’articolo 339 TFUE. Il punto non è che il sistema sia sbagliato: è che sposta il confine di chi vede che cosa, e chi ha costruito la propria conformità sul modello di un fornitore terzo deve saperlo prima del 10 agosto, non dopo.
Il regolamento riguarda i fornitori di modelli di IA per finalità generali nel senso dell’AI Act — la categoria in cui ricadono, per dimensione, i grandi laboratori che questa rubrica segue, da OpenAI ad Anthropic, da Google a Meta, fino a chi pubblica pesi aperti come Alibaba o DeepSeek. Li citiamo solo per collocarli nella categoria, non per attribuire loro posizioni che non hanno preso pubblicamente.
Cosa fare, in pratica
- Non basate la tracciabilità di conformità solo sul registro d’accesso del fornitore: sapete già, da un regolamento e non da un’ipotesi, che può avere una zona non coperta.
- Rileggete le clausole di riservatezza ed esclusiva dei contratti di fornitura AI: nessuna prevale su una decisione della Commissione ai sensi dell’art. 92 dell’AI Act.
- Tenete comunque una tracciabilità vostra di ogni interazione con un modello di terzi: che la Commissione intervenga o no, è l’unica traccia su cui avete controllo pieno.
Come lo risolviamo noi
La tracciabilità che vi serve per un’ispezione non può stare solo nei log di un fornitore che una decisione della Commissione può obbligare a spegnere. Un controllo che gira sui vostri sistemi e sui vostri documenti produce una traccia vostra — chi ha chiesto che cosa, quale modello ha risposto, su quali dati — che resta a voi qualunque cosa accada a monte, comprese le poche righe dell’articolo 2, paragrafo 3.
Lo stesso impianto tiene insieme i dati sparsi dell’organizzazione — archivi, gestionali, documenti, sensori, impianti — in un modello operativo unico su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando: per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità. La conformità su questo regolamento è la porta d’ingresso; l’impianto decisionale che ci gira sopra è quello che vendiamo. Qui l’argomento dei pesi aperti su hardware presidiato è specifico, e va detto senza trionfalismo: un modello che gira nel vostro perimetro, con pesi che avete voi, non ha un fornitore che possa essere obbligato ad aprirlo o a spegnerne i log, perché quel ruolo lo occupate voi. Vale anche quando le regole sui pesi aperti cambiano da fuori: chi ha l’esemplare in casa non dipende da una decisione presa altrove. Lo facciamo in entrambe le modalità — on-premise su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella vostra rete, oppure cloud dedicato con VPN dedicata e data center in Italia, locali che presidiamo direttamente — e sempre con la gestione condivisa: non dovete avere già in casa chi amministra modelli AI.
Comprate o integrate un modello di terzi in un processo che dovrà reggere un’ispezione? Mezz’ora con un nostro esperto: verifichiamo insieme dove passa oggi la vostra tracciabilità, e cosa succede se quella del fornitore si interrompe.