Note operative Normativa

Clorpirifos negli articoli: dal 30 settembre 2026 il limite è 0,01 mg/kg

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Punta di un contagocce di vetro in macrofotografia, con il liquido all’interno e alcune bolle minuscole, fotografia in bianco e nero
La soglia non si vede a occhio: dieci microgrammi per chilo. Serve una prova, e il regolamento non dice con quale metodo ottenerla.

Il carico di componenti che sdoganate mercoledì, e la partita di tessuto già a magazzino, da quel giorno rispondono a una soglia che oggi non esiste ancora: dieci microgrammi per chilo di una sostanza che non comprate, non usate e non avete mai cercato in una distinta base. Sopra quella soglia l’articolo non si può immettere sul mercato dell’Unione. E importarlo, secondo la definizione che conta, è già immetterlo.

Il conto dei venti giorni

Il regolamento delegato (UE) 2026/1423 della Commissione, del 30 giugno 2026 (GU L, 2026/1423, 10.9.2026) aggiunge una sola voce all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti. L’articolo 2 dispone che entra in vigore «il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea»: pubblicato giovedì 10 settembre, il ventesimo giorno cade mercoledì 30 settembre 2026. Nessuna data di applicazione differita: entrata in vigore e applicabilità coincidono.

La voce sta in una riga. Clorpirifos, CAS 2921-88-2, CE 220-864-4, e nella colonna delle deroghe una frase: «Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al clorpirifos presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso).»

Abbiamo confrontato riga per riga il consolidato al 1° gennaio 2026 con quello al 30 settembre. Oltre all’intestazione di versione cambiano due soli blocchi, entrambi marcati M18: l’atto modificativo nella tabella di testa e questa voce in coda alla parte A. Nient’altro si muove. È la quindicesima versione consolidata del regolamento — le abbiamo contate sul registro Cellar, dalla 02019R1021-20190625 alla 02019R1021-20260930, che porta il numero di strato 014 — e vale la domanda di sempre: quale testo avete letto, e in che data.

La parola che vi riguarda è «articoli»

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2019/1021 non lascia margini: «Sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo l’articolo 4.» Le tre parole che contano sono le ultime dell’elenco.

Un «articolo» non è una sostanza chimica. Il regolamento rinvia al REACH, che lo definisce «un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica»: una guarnizione, un cavo, un capo confezionato, una cassa, un pannello. Anche «immissione in commercio» rinvia al REACH: «l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato». Chi importa non sta a valle del divieto: ci è dentro dal primo giorno, e per una sostanza che non compare in nessun suo ordine.

La convenzione ammette deroghe. L’Unione non ne prende nessuna

Il percorso viene da Stoccolma. Il considerando (3) ricorda che la conferenza delle parti della convenzione, riunita «dal 28 aprile al 9 maggio 2025», ha deciso di modificarne l’allegato A «per includervi il clorpirifos con deroghe specifiche», e che l’Unione aveva sostenuto quella linea con la decisione (UE) 2025/868 del Consiglio del 23 aprile 2025.

Il considerando (5) chiude la porta: «Nell’Unione il clorpirifos come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari e nei biocidi non è approvato a norma dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 e (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno inserire il clorpirifos nell’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza deroghe specifiche.» L’approvazione come antiparassitario non è mai stata rinnovata: l’aveva chiusa il regolamento di esecuzione (UE) 2020/18 del 10 gennaio 2020. Il limite in tracce, dice il considerando (6), serve a migliorare «l’applicazione e l’esecuzione nell’Unione dell’articolo 3, paragrafo 1».

La differenza si misura sulla voce che precede la vostra nell’allegato. Il Dechlorane Plus porta deroghe per i ricambi di veicoli, macchine agricole e forestali, applicazioni aerospaziali e di difesa, dispositivi medici, con scadenze fino al 31 dicembre 2043. Il clorpirifos ha una riga e nessuna data.

L’unica finestra è di sei mesi, e non è nella voce nuova

Una finestra esiste, ma sta altrove: nell’articolo 4, paragrafo 2. Per una sostanza aggiunta all’allegato I dopo il 15 luglio 2019 l’articolo 3 «non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data». Il comma successivo va oltre: il divieto non tocca gli articoli già in uso prima di quella data.

Sul calendario: ciò che è stato prodotto entro il 30 settembre 2026 ha sei mesi, quindi fino al 30 marzo 2027 se il termine decorre dalla data di applicabilità — lettura naturale, ma quella frase il dies a quo non lo scrive. Ciò che viene prodotto dopo non ha nulla. E l’aggancio è la data di produzione dell’articolo, non quella dell’ordine né dello sdoganamento: è un dato che sta dal vostro fornitore, non da voi. Chi non riesce a dimostrarla non ha la finestra, anche se il pezzo è fermo in magazzino da un anno.

Il fondo della tabella, e nessun metodo

0,01 mg/kg sono dieci microgrammi per chilo, dieci parti per miliardo. Nell’allegato I non c’è una soglia di contaminante in tracce più bassa: PFOS, PFOA e PFHxS stanno a 0,025 mg/kg, i difenileteri bromurati a 10, l’esabromociclododecano a 75. Solo il metossicloro, inserito in precedenza, sta allo stesso livello.

E qui il punto che nessuna circolare vi dirà: il regolamento non indica con quale metodo misurarlo. Nell’intero testo consolidato «CEN» compare una volta sola, dentro la voce sul PFOS, dove si legge che le norme del Comitato europeo di normalizzazione «sono usate come metodi di prova analitici». La voce sul clorpirifos non ha nulla di simile. L’unico appiglio è la definizione dell’articolo 2, punto 12: contaminante non intenzionale in tracce è una quantità «inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell’applicazione». La norma presuppone che un metodo esista e non dice quale. Chi vi chiederà la prova — un cliente, una dogana, un capofila — la chiederà per codice, non per azienda. È lo stesso meccanismo delle schede di dati di sicurezza: il documento segue l’articolo, e torna indietro quando cambia il presupposto.

Quello che non sappiamo

Non affermiamo che il clorpirifos sia presente in una qualunque filiera: è una possibilità da escludere con una misura, non un fatto accertato qui. Non abbiamo verificato quali laboratori accreditati coprano oggi 0,01 mg/kg sulle diverse matrici — tessili, polimeri, carta, leghe — né se esista una norma armonizzata applicabile: il regolamento non ne cita nessuna. Non conosciamo orientamenti di controllo nazionali pubblicati dopo il 10 settembre 2026, né come le autorità doganali tratteranno la data di produzione dichiarata ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2.

I due assi, applicati

Adempiere. La voce nuova diventa un controllo che gira sui vostri sistemi: per ogni codice immesso sul mercato, la distinta base, le dichiarazioni del fornitore con la loro data, i rapporti di prova disponibili e la data di produzione dichiarata — quella che decide se la finestra dei sei mesi vi copre. Il controllo segnala i codici scoperti prima che li chieda qualcun altro, e lascia un fascicolo datato ed esportabile, da mettere davanti a un’autorità o al cliente che vi gira il proprio obbligo.

Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme ERP, anagrafiche fornitori, archivio documentale, laboratorio e pratiche doganali di un’impresa manifatturiera in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando: quali fornitori interrogare per primi, quali lotti fermare, quali campioni mandare a prova con il budget che avete davvero. Per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità. Sempre nelle due modalità: on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella vostra rete, oppure cloud dedicato con VPN dedicata e data center in Italia, con gestione condivisa — non dovete già avere in casa chi amministra modelli.

Dalla prima sessione, senza costi, esce l’elenco datato dei vostri codici esposti: quale articolo, quale fornitore, quale documento manca. Resta a voi. Parlatene con un nostro tecnico.

Fonti