Delega nucleare: dodici mesi per scrivere le regole che vi vincoleranno
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La vostra impresa ha già speso per stare dentro il perimetro nucleare italiano: personale abilitato, strumenti tarati, procedure di radioprotezione, polizze, qualifiche di fornitura. Quelle spese valgono finché vale la disciplina che le definisce — e quella disciplina viene riscritta tutta, da capo, entro il 15 ottobre 2027. Nessuno vi scriverà per avvisarvi: i decreti arriveranno già fatti.
Che cosa è stato pubblicato il 30 settembre
La legge 29 settembre 2026, n. 169, «Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile», è nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2026 ed entra in vigore il 15 ottobre 2026. Su Normattiva, oggi, gli articoli risultano non ancora vigenti proprio per quella data: il testo si legge soltanto nel PDF del fascicolo. L’abbiamo letto per intero — cinque articoli.
Una legge delega non dispone: autorizza a disporre. Da questa legge non nasce nessun obbligo che riguardi la vostra impresa. Gli obblighi nasceranno dai decreti legislativi che la legge consente al Governo di scrivere, e che oggi non esistono. Per questo il momento in cui si può incidere non è la pubblicazione del decreto: è quello in cui lo schema gira fra Conferenza unificata, Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari.
Dodici mesi, quattro materie
L’articolo 1, comma 1, stabilisce che il Governo «è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per» quattro materie: «la produzione e l’utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile» «secondo la tassonomia dell’Unione europea» di cui all’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852; «la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare»; la disattivazione degli impianti esistenti, i rifiuti radioattivi, il combustibile esaurito e la fusione; «la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia».
Dodici mesi dal 15 ottobre 2026 portano al 15 ottobre 2027. Il comma 3 aggiunge poi ventiquattro mesi di correttivi dopo ciascun decreto.
I pareri hanno un termine. Scaduto, si procede lo stesso
Il comma 2 è la parte da leggere due volte. I decreti si adottano su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con altri dieci ministri — imprese e made in Italy, difesa, università e ricerca, salute, infrastrutture e trasporti, cultura, lavoro e politiche sociali, protezione civile e politiche del mare, sport e giovani, economia e finanze — «previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata» e con il parere del Consiglio di Stato, «che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere».
Poi le Camere: le Commissioni competenti «si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato». Se le Commissioni segnalano disposizioni non conformi ai criteri e il Governo non intende conformarsi, il testo torna alle Camere e il parere definitivo arriva in dieci giorni — «decorso il quale» vale di nuovo.
Sono termini acceleratori, non condizioni: la loro scadenza non ferma il decreto, lo libera. La conseguenza pratica per chi lavora nella filiera è una sola: la finestra utile per far arrivare un’osservazione tecnica dura settimane, si apre senza preavviso e non si riapre. Lo schema è lo stesso che abbiamo descritto per il decreto sul riconoscimento facciale.
Diciassette lettere, e dentro c’è il vostro mestiere
L’articolo 2 elenca l’oggetto della delega in diciassette lettere, dalla a) alla s). Quelle che toccano un’impresa già operativa:
- e) «la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano destinate alla ricerca», e insieme «la disciplina della destinazione d’uso dei relativi siti»;
- f), g) e h): sperimentazione, localizzazione, costruzione o installazione ed esercizio, fino alla disattivazione, dei nuovi impianti di produzione — «anche ai fini della produzione di idrogeno e di calore» — degli impianti di fabbricazione e riprocessamento del combustibile e di quelli di stoccaggio temporaneo e smaltimento definitivo. Tutte e tre le lettere ripetono la formula «nel rispetto del principio di regolazione dell’intero ciclo di vita degli impianti» e includono «i relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione»;
- i) l’utilizzo «anche per il settore navale e marittimo»; l) la fusione, «anche per i profili regolatori».
Trentadue criteri, tre che cambiano i conti
L’articolo 3 fissa trentadue princìpi e criteri direttivi, dalla a) alla mm). Non è una delega in bianco: i vincoli ci sono e sono puntuali. Tre vanno letti adesso.
Il titolo unico. La lettera f) prevede «procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»; la g) che il titolo «sostituisca ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e atto di assenso, comunque denominati», «ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale» della parte seconda del d.lgs. 152/2006. La h) lo rende variante urbanistica, la i) dichiara gli interventi «di pubblica utilità, indifferibili e urgenti». Per una PA locale significa che l’istruttoria si sposta; per un fornitore, che cambia l’interlocutore che rilascia e revoca.
I titoli esteri. La lettera l) prevede il riconoscimento di titoli e certificazioni «già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico» o di Stati legati all’Italia da accordi bilaterali di settore. Chi ha qualifiche maturate all’estero ha un interesse diretto a come quel riconoscimento verrà scritto.
Chi paga. La lettera o) impone garanzie finanziarie «con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato», anche tramite fondi per la disattivazione e i rifiuti; la v) mette gli oneri dei controlli di sicurezza e radioprotezione a carico «degli esercenti le attività nucleari»; la z) aggiunge la copertura assicurativa contro i rischi d’esercizio. Come per le discariche, la garanzia diventa un costo ricorrente da provare.
C’è poi un quarto elemento, ed è un’assenza: chi sarà l’autorità non è deciso. L’articolo 2, lettera p), parla di riordino o soppressione degli organi esistenti «anche al fine di valutare l’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare», e l’articolo 3 ripete la formula «ove istituita» ogni volta che la richiama. Oggi non sapete chi rilascerà il titolo, chi ispezionerà e chi qualificherà il vostro personale. L’articolo 5, infine, stanzia 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029 e chiude con la clausola per cui dall’attuazione «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
I due assi, applicati
Adempiere. Il presidio utile qui non è un parere: è un controllo che gira ogni settimana sulle fonti dove gli schemi compaiono — Conferenza unificata, Consiglio di Stato, Commissioni — e che li confronta con l’inventario dei vostri titoli, qualifiche del personale, polizze, garanzie e procedure di radioprotezione, ciascuno agganciato alla norma che oggi lo regge. Quando uno schema tocca una di quelle norme, lo sapete entro la giornata, con il tempo di osservare. E resta la traccia: che cosa avete osservato, su quale versione del testo, in che data. Dopo non si riapre, e l’unica prova che avete partecipato è quella.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme in un modello operativo unico i dati che nel settore energia stanno in sistemi diversi — anagrafiche di impianto, archivi tecnici, gestionali, sensori, documenti autorizzativi — e su quel modello agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando, per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità. Alla pubblicazione del primo decreto la domanda che cosa di nostro perde la base giuridica si risolve in una mattina sull’intero archivio, invece che cartella per cartella. Sempre on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella vostra rete, oppure in cloud dedicato con VPN dedicata e data center in Italia, e sempre con gestione condivisa: non dovete già avere in casa chi amministra modelli.
Dalla prima sessione, senza costi, esce l’inventario datato dei vostri titoli e qualifiche con, per ciascuno, la norma che oggi lo regge e la lettera dell’articolo 3 che potrebbe riscriverla. Resta a voi anche se non proseguiamo. Parlatene con un nostro tecnico.