Emissioni industriali: recepimento scaduto, e il testo italiano dice meno degli altri
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Se nel vostro stabilimento gira un impianto di pirolisi, un maglio da fucina, una pressa per fucinare, una laminazione a freddo o una linea di celle per batterie, il 1º luglio scorso è passata una data che vi riguarda e che nessuno vi ha comunicato. Era il termine entro cui l’Italia doveva mettere in vigore le norme che portano quelle attività dentro il regime autorizzativo delle emissioni industriali. Al 27 settembre 2026, per l’Italia, non risulta notificata alla Commissione nessuna misura di recepimento. Il termine è scaduto lo stesso.
Il termine, parola per parola
La direttiva (UE) 2024/1785 modifica la 2010/75/UE sulle emissioni industriali e la 1999/31/CE sulle discariche. Pubblicata in Gazzetta il 15 luglio 2024, è in vigore dal 4 agosto 2024 — la data che torna in tutti i commi transitori. L’articolo 4, paragrafo 1: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º luglio 2026.»
Le attività che entrano per la prima volta
L’allegato I della 2010/75/UE — l’elenco che fa scattare l’autorizzazione — è riscritto in più punti. Il punto 1.4 copre ora gassificazione, liquefazione o pirolisi di carbone e di «altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW». Al punto 2.3 compaiono la lettera a bis), «attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 tonnellate di acciaio grezzo all’ora», e la lettera b bis), «attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa». Il punto 3.6 è nuovo: estrazione e trattamento in loco di quindici minerali, dalla bauxite al litio al tungsteno. Nuovo anche il punto 2.7: «Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 tonnellate di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all’anno.»
Sette Stati su ventisette
Al 27 settembre 2026 l’interrogazione della banca dati Cellar, incrociata con la scheda EUR-Lex sul recepimento, dà sette Stati membri: Cechia 33 misure, Svezia 16 (tutte notificate il 16 luglio 2026), Finlandia 10, Lituania 7, Belgio 1, Grecia 1 (dichiarata parziale), Austria 1. La cifra ceca comprende atti notificati a partire dal 2004: norme preesistenti ricollegate alla direttiva, non trentatré provvedimenti nuovi.
Per gli altri venti Stati, Italia compresa, la scheda riporta zero misure, e la nostra query restituisce zero righe con il controllo positivo superato: sulla Svezia ne dà sedici. Dice che a quella data nessuna misura italiana risulta notificata; non dice che nessuna norma italiana esista, perché registra le comunicazioni alla Commissione, che possono arrivare in ritardo sulla legislazione nazionale.
Il punto 2.7 che nel testo italiano non c’è
Il 15 settembre 2026 la Commissione ha pubblicato in Gazzetta una comunicazione di domande e risposte sulla direttiva (C/2026/4834), oltre quattordicimila parole. Alla Q46 elenca le attività coperte dall’articolo 3, paragrafo 4 — il comma transitorio che concede «entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT […] o entro il 1º settembre 2034, se anteriore» — e fra queste mette la «fabbricazione di batterie (allegato I, punto 2.7)». Alla Q53 lo ripete.
Il testo italiano dell’articolo 3 non lo dice. Il paragrafo 4 riguarda le installazioni che svolgono le attività «di cui all’allegato I, punto 1.4, punto 2.3, lettere b) e b bis), e punto 3.6». Nelle sue circa 1.170 parole la stringa «2.7» non compare mai, e nemmeno la parola batterie: le abbiamo contate.
Abbiamo allora aperto lo stesso paragrafo nelle altre lingue. L’inglese: «points 1.4, 2.3(b), 2.3(ba), 2.7 and 3.6». Lo svedese: «punkterna 1.4, 2.3 b, 2.3 ba, 2.7 och 3.6». Francese, tedesco, spagnolo, portoghese e neerlandese fanno lo stesso. Sette versioni su sette, fra quelle che abbiamo letto, mettono la fabbricazione di batterie nel comma transitorio. L’italiana no.
Non è quindi una divergenza fra la Commissione e la direttiva: la Q&A è allineata alle sette versioni che abbiamo confrontato. È il testo italiano a stare da solo. Quale versione prevalga non lo decidiamo noi: un atto europeo ha ventiquattro testi che fanno tutti fede. Il fatto operativo è un altro: chi in Italia apre la Gazzetta e legge l’articolo 3 trova un comma che non lo nomina.
Il 22 settembre, cinque giorni fa, è uscita una rettifica alla direttiva (L 2026/90789), nelle sole versioni italiana e ungherese. Corregge due passaggi sui gestori dei servizi idrici — considerando 19 e articolo 7 — e l’articolo 3 non lo tocca. Che resta anche con un «detengono un’autorizzazione prima del 1º luglo 2026» al paragrafo 2.
La Q&A, del resto, dichiara i propri limiti: «Non è giuridicamente vincolante, in quanto soltanto la Corte di giustizia dell’Unione europea può fornire un’interpretazione autentica del diritto dell’Unione.» E avverte di non tenere conto della proposta COM(2025) 986, del 10 dicembre 2025, che modifica la 2010/75/UE «con lo scopo di semplificare alcune prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi».
Che cosa si può preparare intanto
Quale norma vi si applichi oggi è una valutazione giuridica, e la firma chi la fa di mestiere. Prima, tre cose si possono mettere in ordine.
L’inventario. Ogni attività dello stabilimento messa a fronte dell’allegato I riveduto, con accanto il numero che decide la soglia: megawatt termici, kilojoule per maglio, meganewton per pressa, tonnellate/ora di laminazione, tonnellate/anno di celle. Non la stima a memoria: il dato misurato, con fonte e data.
Le date. I commi transitori distinguono i casi su tre riferimenti: in funzione prima del 4 agosto 2024; in funzione e autorizzata prima del 1º luglio 2026; domanda completa presentata prima del 1º luglio 2026 e messa in funzione entro il 1º luglio 2027.
La versione letta. Per ogni attività, quale testo avete consultato, in che lingua, a quale data: sul punto 2.7 la risposta cambia con la colonna che si apre.
Come lo chiudiamo noi
Sull’asse dell’adempiere: quell’inventario non è un foglio di calcolo che qualcuno aggiorna a memoria. È un controllo che gira sui vostri documenti e sui vostri sistemi — schede tecniche, registri di manutenzione, dati di processo, autorizzazioni in essere — e aggancia ogni attività alla riga dell’allegato I che la cattura, con la soglia, il valore misurato, la lingua e la data del testo su cui la verifica è stata fatta. Quando la norma italiana arriverà, o una rettifica sposterà una riga, cambia il riferimento e non si rifà il lavoro: resta una traccia datata da esibire a un’ispezione, non un parere in un cassetto.
Sull’asse del decidere: lo stesso impianto tiene in un modello operativo unico ciò che oggi sta in archivi separati — anagrafica degli impianti, sensori di processo, gestionale della manutenzione, fascicolo autorizzativo, monitoraggio delle due Gazzette. Su quel modello agenti AI eseguono le verifiche ripetitive e segnalano gli scostamenti, con un vostro tecnico al comando: decide lui, il sistema gli porta il caso istruito. Vale per la manifattura come per l’energia, la difesa, la pubblica amministrazione e la sanità. Lo facciamo on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella vostra rete, oppure sul nostro cloud dedicato, con data center in Italia e locali che presidiamo noi, sempre con gestione condivisa: non dovete avere in casa chi amministra modelli di IA.
Quante attività del vostro stabilimento sapreste agganciare oggi a una riga dell’allegato I riveduto, con il numero misurato accanto? Mezza giornata con un nostro tecnico ve lo dice.
Fonti
- Direttiva (UE) 2024/1785, del 24 aprile 2024 (EUR-Lex, IT)
- Rettifica del 22 settembre 2026 alla 2024/1785 (EUR-Lex)
- Misure nazionali di esecuzione notificate per la 2024/1785 (EUR-Lex)
- Comunicazione C/2026/4834 — Q&A sulla direttiva (UE) 2024/1785 (EUR-Lex, IT)
- Proposta di direttiva COM(2025) 986 del 10 dicembre 2025 (EUR-Lex)
Quello che non sappiamo
La banca dati registra le notifiche, non la legislazione: se un provvedimento italiano esistesse e non fosse ancora stato comunicato, la scheda resterebbe a zero. Non sappiamo se un provvedimento italiano sia in preparazione: non risulta pubblicato. Abbiamo confrontato l’articolo 3 in otto lingue, non in ventiquattro: non sappiamo se altre versioni si allineino all’italiana. Non sappiamo se una seconda rettifica interverrà sul punto: quella del 22 settembre ha corretto altro. La Q&A dichiara di non essere vincolante, e solo la Corte di giustizia può dire quale interpretazione regge. E non diciamo che cosa discenda oggi, per un singolo impianto, dal termine scaduto: è una valutazione legale, e la fa chi la firma.