Note operative Normativa

Contratti secretati: la deroga è alla gara, non al controllo

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Martelletto da giudice appoggiato al suo blocco, con una fascia metallica chiara, fotografia in bianco e nero su fondo scuro
Il colpo di martelletto dura un istante. Il controllo su un contratto secretato dura tutta la sua esecuzione.

Uno scenario tipico, non un caso nostro. Un ente che deve affidare un sistema per la sicurezza firma il provvedimento che attribuisce la classifica di segretezza: da quel momento la gara ordinaria non si può più fare. L’ufficio acquisti prepara l’elenco degli operatori da invitare alla procedura informale che la sostituisce; l’ufficio del personale controlla i nulla osta di chi dovrà eseguire il contratto, ma non è scritto da nessuna parte se per quel livello di classifica il nulla osta serva davvero. In un terzo ufficio, quello legale, pochi sanno che la Corte dei conti aprirà un fascicolo su quel provvedimento, destinato entro il 30 giugno dell’anno seguente a una relazione al Parlamento. Nessuno dei tre uffici ha l’intero quadro. Non è un’ipotesi: è la procedura che il Codice dei contratti pubblici prevede, senza giri di parole, per i contratti che chiama «secretati».

Due deroghe, non una

La norma è l’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 — il Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° aprile 2023 — nel Titolo V, che si intitola «I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati». Il comma 1 va letto per intero: «Le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate» in due casi distinti. Il primo, lettera a): «per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza». Il secondo, lettera b): «per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative». Due strade diverse: la prima passa dalle classifiche di segretezza della legge 124/2007, la seconda no — un contratto può richiedere misure speciali senza che nulla sia mai classificato. Chi apre il fascicolo deve saperlo subito: a valle cambiano i requisiti.

Due provvedimenti motivati

Il comma 2 non lascia spazio all’automatismo: per la lettera a) le stazioni appaltanti «attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 […] dando conto delle cause specifiche che giustificano la stipulazione di un contratto secretato, con particolare riguardo ai presupposti previsti per ciascuna classifica». Per la lettera b) «dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza […] precisando le cause che esigono tali misure». Non è la stessa firma: due provvedimenti distinti, con presupposti diversi da mettere per iscritto — sono gli atti su cui si apre il primo controllo del comma 5.

Il nulla osta non è automatico

Il comma 3 stabilisce: «I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonché del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124». Quel «nei limiti» non è decorativo: l’articolo 42, comma 1-bis della legge 124/2007 dice che «per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS)». Il livello «riservato» resta fuori: il nulla osta del personale dipende dalla classifica che il provvedimento del comma 2 ha attribuito per quel contratto, non è un requisito fisso. Chi verifica i nulla osta — di norma un ufficio diverso da chi ha firmato il provvedimento — deve conoscere quella classifica: la stessa granularità che regola come un sistema di IA tratta informazioni classificate. Per l’impresa nel suo complesso, non solo per le persone che vi lavorano, il percorso del nulla osta ha requisiti propri — area riservata, titolari effettivi, antimafia — già descritti qui.

La gara che non ha un numero fisso

Il comma 4 sostituisce la gara con un «esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza». Non c’è un numero secco: cinque è la soglia solo se esistono davvero cinque operatori qualificati, e solo se negoziare con più di uno non compromette la segretezza. Decidere che non ce ne sono cinque, o che la negoziazione multipla non è compatibile con la sicurezza, è una valutazione che — a differenza dei provvedimenti del comma 2 — la norma non impone di motivare per iscritto. È il punto in cui il fascicolo resta più povero, ed è il primo che un controllo va a cercare.

Tre controlli, non uno

Il comma 5 affida la vigilanza alla Corte dei conti, non con un controllo solo: «La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione». Tre controlli su tre oggetti diversi: l’atto che ha giustificato la secretazione, il contratto in sé, e — non più preventivo, ma sulla gestione nel tempo — l’esecuzione. Poi la parte che chiude il cerchio: «Dell’attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica» — il COPASIR. Un provvedimento firmato in un giorno preciso, un’esecuzione che dura anni, un controllo di un organo diverso da chi ha firmato, una relazione annuale che riassume tutto: quattro tempi diversi, e nessuno coincide con il momento in cui qualcuno verifica se è ancora tutto in ordine.

Che cosa deve poter mostrare chi gestisce un contratto secretato

  • Il provvedimento motivato che attribuisce la classifica o dichiara le misure speciali, con le cause specifiche — non una formula di stile.
  • La classifica esatta, perché da essa dipende se il nulla osta del personale è dovuto.
  • I nulla osta del personale dell’operatore economico, aggiornati e con scadenza tracciata.
  • Il fascicolo della gara informale: chi è stato invitato, e perché in quel numero.
  • Lo stato dei tre controlli della Corte dei conti — provvedimento, contratto, gestione — con la data dell’ultima verifica.
  • Il riferimento nella relazione annuale al COPASIR, se e quando il contratto vi compare.

Quello che non sappiamo

Non trattiamo né divulghiamo informazioni classificate: lavoriamo su fonti pubbliche, qui il testo dell’articolo 139 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 42 della legge 124/2007, vigenti su Normattiva a oggi. Non sappiamo quali prassi istruttorie segua la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, né i tempi medi dei controlli preventivi: informazioni che un ente o un’impresa verificano con i propri referenti, non con un articolo.

I due assi, applicati ai contratti secretati

Adempiere, qui, non è la sintesi di un parere legale: è un controllo che gira sui documenti dell’ente e dell’operatore economico e mette in fila il provvedimento che giustifica il contratto secretato, la classifica, i nulla osta che richiede, il fascicolo della gara informale e lo stato dei tre controlli della Corte dei conti — pronto da esibire, non da ricostruire quando arriva la richiesta.

Decidere è l’altro asse: lo stesso impianto che tiene insieme provvedimenti, nulla osta, fascicoli di gara e relazioni di controllo tiene insieme anche i dati sparsi di un ente o di un’impresa della difesa — archivi, gestionali, sensori, documenti — in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando. Sempre in due modalità, mai una sola: on-premise, su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato, con data center residente in Italia e locali presidiati direttamente da noi — mai un fornitore che chiede al cliente di avere già in casa chi amministra l’intelligenza artificiale. È il metodo con cui costruiamo la piattaforma, applicato a un settore — la difesa — dove il controllo non è un accessorio della sicurezza: ne è la prova.

Dovete gestire un contratto che rientra nell’articolo 139, o rispondere a una gara informale che lo richiama? Mezz’ora con un nostro esperto per la prima lettura di quello che dovrete poter dimostrare.

Fonti