Note operative Normativa

Data Act: i dati delle vostre macchine sono (anche) vostri

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Braccio robotico industriale con un operatore che ne consulta i dati
La macchina lavora, i dati restano. Da settembre 2025, anche a chi la usa.

Il Data Act — regolamento (UE) 2023/2854 — si applica dal 12 settembre 2025. Dieci mesi dopo, molte aziende non se ne sono ancora accorte. Eppure il principio che introduce è di quelli che spostano i rapporti di forza: i dati generati da un prodotto connesso appartengono anche a chi lo usa, non solo a chi lo ha costruito. E chi vende servizi cloud non può più trattenere i clienti con ostacoli tecnici e contrattuali. La prossima tappa è vicina: dal 12 settembre 2026 i prodotti connessi immessi sul mercato dovranno dare accesso ai dati fin dalla progettazione.

Il principio: la pressa è vostra, i dati pure

Fino a ieri la prassi era questa: comprate un macchinario connesso, il macchinario genera dati di funzionamento — cicli, temperature, vibrazioni, consumi, allarmi — e quei dati finiscono nel cloud del costruttore. Voi, che il macchinario lo avete pagato e lo fate lavorare, li vedete solo attraverso il portale del fornitore. Se volete usarli per la vostra manutenzione predittiva, o darli a un manutentore indipendente, dipendete dalla sua disponibilità e dal suo listino.

Il Data Act rovescia lo schema. L’utilizzatore di un prodotto connesso — azienda o privato — ha diritto di accedere ai dati generati dall’uso, in modo gratuito, tempestivo e in formato leggibile da una macchina. E ha diritto di farli condividere con un terzo di sua scelta: un manutentore, un assicuratore, un fornitore di servizi di analisi. Il detentore dei dati può proteggere i propri segreti commerciali con misure adeguate, ma non può usare la riservatezza come pretesto per negare tutto. Per chi compra macchinari, la clausola «i dati restano al costruttore» smette di essere una fatalità: è materia negoziabile, con la legge dalla parte del compratore.

Cloud: cambiare fornitore diventa un diritto regolato

Il secondo pilastro riguarda i servizi di trattamento dati — cloud ed edge, da IaaS a SaaS. Dal 12 settembre 2025 i contratti devono prevedere clausole di switching: preavviso massimo di due mesi per avviare il passaggio, un periodo di transizione di 30 giorni (prorogabile solo se tecnicamente necessario), l’obbligo di esportare dati e asset digitali in formato strutturato e di rimuovere gli ostacoli — tecnici, contrattuali, organizzativi — al cambio di fornitore o al rientro dei carichi in casa propria.

Sui costi, il regolamento ha fissato un percorso in due tempi. Fino all’11 gennaio 2027 i fornitori possono addebitare solo corrispettivi ridotti, non superiori ai costi effettivamente sostenuti per il passaggio. Dal 12 gennaio 2027 il corrispettivo sparisce del tutto: fine delle egress fee legate allo switching, oggi una delle voci più pesanti nei preventivi di migrazione. Attenzione alla distinzione: le tariffe ordinarie del servizio restano dovute fino alla fine del contratto; ciò che viene abolito è il sovrapprezzo per andarsene.

Il calendario: cosa è già scattato, cosa arriva

  • 12 settembre 2025 — il regolamento si applica: diritti di accesso e condivisione dei dati, clausole di switching, tutele contro le clausole abusive nei contratti di condivisione dati fra imprese.
  • 12 settembre 2026 — i prodotti connessi e i servizi correlati immessi sul mercato dopo questa data devono essere progettati perché i dati siano accessibili all’utilizzatore per impostazione predefinita (articolo 3).
  • 12 gennaio 2027 — abolizione totale dei corrispettivi di passaggio fra servizi cloud (articolo 29).
  • 12 settembre 2027 — le tutele sulle clausole abusive si estendono anche ai contratti conclusi prima di settembre 2025, se a tempo indeterminato o di durata molto lunga.

In Italia il decreto che designa le autorità nazionali di controllo non è ancora stato adottato. Ma il regolamento è direttamente applicabile: gli obblighi valgono comunque, e i diritti — soprattutto — si possono già esercitare.

Perché rafforza chi vuole i dati in casa

Per un’azienda manifatturiera o una utility che compra macchinari connessi e servizi cloud, il Data Act è una leva contrattuale nuova. I dati delle macchine possono alimentare il vostro modello operativo, non solo il portale del fornitore: la manutenzione predittiva costruita sui dati di stabilimento è l’esempio più immediato. E la fine delle egress fee toglie l’argomento principale contro il rientro dei dati in un’infrastruttura propria o in un modello ibrido governato dall’azienda: il costo di uscita, che finora rendeva ogni migrazione una trattativa in salita, ha una scadenza scritta nel regolamento.

Il punto non è cambiare fornitore per principio. È che ora potete chiedere i dati, ottenerli in un formato usabile e portarli dove servono a voi — e chi ve li nega deve giustificarsi davanti a una norma, non davanti a una vostra richiesta di cortesia.

Cosa fare

  1. Censite i prodotti connessi in azienda: macchinari, veicoli, dispositivi, impianti. Per ciascuno: chi detiene i dati, con che accesso, con che contratto.
  2. Nei nuovi acquisti di macchinari, mettete nero su bianco accesso ai dati, formato, frequenza e diritto di condivisione con terzi. Dal 12 settembre 2026 l’accesso by design è un requisito: chiedetelo già ora.
  3. Rileggete i contratti cloud: verificate che clausole di switching, preavviso e assistenza alla migrazione siano conformi; segnatevi cosa pagate oggi di egress e cosa non pagherete più dal 12 gennaio 2027.
  4. Decidete dove volete i vostri dati: quali flussi hanno senso in un modello operativo proprio, quali restano dal fornitore. Il diritto di accesso vale se avete un posto dove mettere i dati e un uso da farne.
  5. Provate una richiesta di accesso su un macchinario esistente: è la prova operativa più rapida per capire quanto il vostro parco fornitori è pronto — e quanto lo siete voi.

Volete capire quali dati delle vostre macchine potete reclamare e cosa farci davvero? Parliamone: mezz’ora con un nostro esperto.

Fonti