Dal 1° ottobre 2026 Dechlorane Plus, metossicloro e UV-328 non escono più dall’Unione
7 min di lettura
Il container prenotato per la settimana prossima porta, fino a stasera, merce che esce dall’Unione senza dirlo a nessuno. Da domani tre sostanze non partono più, e cinque voci nuove partono solo se una notifica è stata depositata trentacinque giorni prima della data di spedizione. Trentacinque giorni prima di domani era il 27 agosto. Una notifica firmata oggi copre, al più presto, una partenza del 4 novembre.
Due date dentro lo stesso articolo
Il regolamento delegato (UE) 2026/1278 della Commissione, del 9 giugno 2026 (GU L, 2026/1278, 12.8.2026) modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, che attua nell’Unione la convenzione di Rotterdam sul previo assenso informato. L’articolo 3 tiene separate due date: entrata in vigore «il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione», cioè il 1° settembre 2026, e poi «Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2026». Il considerando (14) dice perché: «Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo». Sette settimane: finiscono stasera.
Il termine operativo non sta nel delegato: sta nell’articolo 8, paragrafo 2, del 649/2012. Chi spedisce verso un paese terzo una sostanza della parte 1 dell’allegato I «dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si applica il presente regolamento» notifica l’autorità nazionale designata del proprio Stato membro «almeno trentacinque giorni prima della data prevista di esportazione»; poi ogni anno civile, per la prima spedizione. L’autorità inoltra all’Agenzia entro il venticinquesimo giorno precedente, l’Agenzia avvisa il paese importatore almeno quindici giorni prima: una catena a tre anelli, che non si accorcia.
L’allegato V è un divieto, non un avviso
L’allegato V si intitola «Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione»; la parte 1 raccoglie gli inquinanti organici persistenti degli allegati A e B di Stoccolma. Gli dà effetto l’articolo 15, paragrafo 2: «Non è consentita l’esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell’allegato V il cui impiego è vietato nell’Unione ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente.» Non una notifica: un divieto, e vincola chi è «esportatore» per l’articolo 3, punto 18 — «la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione».
Da domani la parte 1 ha tre voci in più: Dechlorane Plus, metossicloro, UV-328. Il considerando (12) ricostruisce la catena: «Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ha deciso di includere le sostanze Dechlorane Plus, metossicloro, e UV-328 nell’allegato A della convenzione. Di conseguenza tali sostanze sono state inserite nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbero pertanto essere aggiunte all’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.» Due giorni fa lo stesso meccanismo nel verso che entra; questo è il verso che esce.
Il divieto non è secco: la prima colonna di ciascuna voce scrive le eccezioni, che sono quelle del regolamento POP. Per l’UV-328 restano esportabili gli articoli coperti dalle deroghe dell’allegato I, parte A, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1021 — veicoli a motore terrestri, rivestimenti industriali e aeromobili fino al 4 agosto 2030, ricambi fino a fine ciclo di vita o al 31 dicembre 2043 — e le concentrazioni entro il valore limite: 100 mg/kg oggi, 10 dal 4 agosto 2027, 1 dal 4 agosto 2029. Per il metossicloro il limite è 0,01 mg/kg. Fuori da quelle caselle non parte.
Le tre parti dell’allegato I non chiedono la stessa cosa
La parte in cui una sostanza cade decide che cosa dovete fare. La parte 1 è l’«Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione»: fa scattare i trentacinque giorni dell’articolo 8 «a prescindere dall’uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice» — la sottocategoria in tabella spiega perché la sostanza è elencata, non restringe l’obbligo. La parte 2 raccoglie le sostanze «assoggettabili alla notifica PIC» e aggiunge il vincolo pesante: l’articolo 14, paragrafo 6, ammette l’esportazione solo se «l’esportatore abbia chiesto e ottenuto un consenso esplicito all’importazione». La parte 3 sono le sostanze già soggette alla procedura PIC: lì serve anche che «l’ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all’importazione».
Nelle parti 1 e 2 entrano quattro benzotriazoli: UV-350 (CAS 36437-37-3, CE 253-037-1), UV-328 (25973-55-1, 247-384-8), UV-320 (3846-71-7, 223-346-6), UV-327 (3864-99-1, 223-383-8), con sottocategoria i(1)-i(2) e limitazione restr-restr. MOCA — «2,2’-dicloro-4,4’-metilendianilina; 4,4’-metilenbis[2-cloroanilina]» (101-14-4, 202-918-9) — entra nella sola parte 1, sottocategoria i(2): notifica sì, consenso esplicito no. Nella parte 3 entrano carbosulfan e fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l); il carbosulfan esce dalla parte 2 e la sua voce nella parte 1 prende il simbolo «#».
Il perimetro si allarga dove è facile non guardare: l’articolo 15, paragrafo 1, assoggetta alla notifica anche gli articoli che contengono «le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva». Un benzotriazolo è uno stabilizzante alla luce: vive in forma non reattiva nei polimeri e nei rivestimenti, dentro prodotti finiti che nessuno compra come sostanza chimica.
Un codice doganale rettificato dentro la modifica
L’articolo 2 del delegato non modifica: rettifica. «Nella tabella che figura nell’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012, alla voce «Terbufos», nella quarta colonna, «ex 3808.59» è sostituito da «ex 3808.91».» Quella quarta colonna è il codice HS delle miscele: chi ha classificato una miscela con terbufos sul testo in vigore fino a ieri lo ha fatto su un codice sbagliato. Nel consolidato al 1° ottobre il marcatore ►M10 copre quelle sette cifre; la riga vicina, il toxafene, resta a ex 3808.59. Il confronto con il consolidato precedente dice dove cade il peso: le tre parti dell’allegato I e la parte 1 dell’allegato V. Nessun articolo cambia una parola.
Il numero che la dogana vi chiede non è il codice NC: è il numero di riferimento identificativo della notifica, che l’articolo 19, paragrafo 1, vuole nella «casella 44 dei documenti amministrativi unici o dati corrispondenti di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica». Ne ha uno anche chi è escluso: l’articolo 2, paragrafo 3, tiene fuori ricerca e analisi entro 10 kg per esportatore e per anno civile, ma impone «un numero speciale di riferimento identificativo». È la casella in cui si rompono anche le prove di origine preferenziale.
Quello che non sappiamo
Non affermiamo che una filiera italiana esporti oggi queste sostanze: è una verifica da fare sui vostri codici. Non sappiamo come le autorità nazionali designate tratteranno le spedizioni già contrattualizzate con partenza nei prossimi trentacinque giorni: il delegato non prevede un transitorio, e l’unica valvola scritta — l’articolo 8, paragrafo 5 — disapplica il termine solo «in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l’ambiente», non per il ritardo commerciale. Non abbiamo verificato quante notifiche risultino già depositate.
I due assi, applicati
Adempiere. Le voci nuove diventano un controllo che gira sui vostri sistemi: per ogni codice destinato all’esportazione, la distinta base fino alla sostanza, il paese di destinazione, la classificazione dichiarata e lo stato della notifica — depositata quando, con quale numero di riferimento, valida per quale anno civile. Segnala le spedizioni scoperte prima che lo faccia una dogana, e lascia un fascicolo datato: la traccia della notifica, non il ricordo di averla mandata.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme ERP, anagrafiche articoli, schede dei fornitori, pratiche doganali e calendario delle partenze di un’impresa manifatturiera o di un operatore logistico in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando: quale spedizione spostare, quale consenso esplicito chiedere per primo, quale formulazione cambiare invece di attendere una risposta. Per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità, on-premise su macchine autonome oppure in cloud dedicato con data center in Italia, sempre con gestione condivisa.
Dalla prima sessione, senza costi, esce l’elenco datato delle vostre spedizioni esposte: quale codice, quale destinazione, quale notifica manca. Resta a voi. Parlatene con un nostro tecnico.