Note operative Normativa

Efficienza di riciclaggio delle batterie: che cosa si esclude dal calcolo

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Crogiolo da fonderia incrostato, con un mestolo appoggiato all’interno, fotografia in bianco e nero
Quello che entra nel crogiolo pesa al denominatore, quello che ne esce pesa al numeratore. Fra i due c’è una scelta di metodo, e ha una scadenza.

La percentuale di efficienza di riciclaggio che avete in mano per il 2025 non misura solo quello che esce dall’impianto: misura anche che cosa avete deciso di contare all’ingresso. Sei elementi si possono tenere fuori dal conto, la scelta resta vostra fino al 31 dicembre 2029, e per tre di essi dal 1º gennaio 2030 non lo sarà più. Chi contava su un rinvio degli obiettivi ha appena avuto la risposta: non arriva.

L’11 settembre 2026 la Commissione ha trasmesso a Parlamento e Consiglio la relazione COM(2026) 470 final sull’opportunità di rivedere quegli obiettivi. La conclusione sta in una riga: «Gli attuali obiettivi di cui all’allegato XII, parti B e C, del regolamento (UE) 2023/1542 rappresentano un giusto equilibrio tra ambizione e fattibilità.» È una valutazione, non un atto normativo: per spostare gli obiettivi serviva un atto delegato a norma dell’articolo 89, e non c’è. Da sola non cambia una virgola, ma toglie di mezzo l’ipotesi su cui qualcuno pianificava.

Gli obiettivi non si toccano, e il primo è già scaduto

Sul testo consolidato al 13 agosto 2026, l’ultimo di quattro, l’allegato XII, parte B chiede entro il 31 dicembre 2025 il riciclaggio del 75 % in peso medio delle batterie al piombo-acido, del 65 % delle batterie al litio, dell’80 % delle nichel-cadmio e del 50 % degli altri rifiuti; entro il 31 dicembre 2030, l’80 % per il piombo-acido e il 70 % per il litio. La parte C chiede entro il 31 dicembre 2027 il recupero del 90 % per cobalto, rame, piombo e nichel e del 50 % per il litio; entro il 31 dicembre 2031, il 95 % per i primi quattro e l’80 % per il litio. La prima scadenza è passata da nove mesi, e l’articolo 71, paragrafo 2 mette l’obbligo in capo ai riciclatori.

Il primo dato formale, invece, deve ancora partire: la relazione colloca la comunicazione dei riciclatori alle autorità competenti entro la metà del 2027 e quella degli Stati membri entro la metà del 2028 (articolo 75, paragrafo 7, e articolo 76, paragrafo 1). L’anno che sta finendo è il primo che finirà per iscritto in un documento verificato.

Sei elementi, due regimi, una data

Il metodo è il regolamento delegato (UE) 2025/606 del 21 marzo 2025 (GU L, 4.7.2025): l’efficienza è il rapporto fra la massa delle frazioni derivate e quella delle frazioni iniziali, per anno civile e per composizione chimica. Da qui l’aritmetica che conta: un elemento contato in entrata ma non recuperato resta al denominatore senza comparire al numeratore, e abbassa il risultato. La composizione della frazione iniziale si può ricavare anche dal passaporto della batteria.

Il punto (5) dell’allegato dispone: «Fino al 31 dicembre 2029, l’ossigeno, il carbonio proveniente da fonti di carbonio a livello di elemento, il ferro proveniente da fonti di ferro a livello di elemento, il fosforo, il cloro e lo zolfo possono essere considerati ai fini del calcolo dell’efficienza di riciclaggio, nella m iniziale e nella m derivata.» Il punto (6) cambia il verbo: «A decorrere dal 1º gennaio 2030, il carbonio proveniente da fonti di carbonio a livello di elemento, il ferro proveniente da fonti di ferro a livello di elemento e il fosforo sono considerati», mentre per ossigeno, cloro e zolfo l’inclusione «diviene facoltativa».

Possono contro sono: oggi i sei elementi sono facoltativi e sceglie l’impianto; dal 2030 tre entrano d’ufficio in entrambi i termini del rapporto e tre restano opzionali. Il regime rigido parte il 1º gennaio 2030 e il 70 % sul litio si misura al 31 dicembre 2030: l’anno dell’obiettivo è il primo anno del metodo nuovo. E l’articolo 71, paragrafo 5 fissa il ritmo della revisione: «Entro il 18 agosto 2026 e successivamente almeno ogni cinque anni». Il prossimo esame obbligato cade non oltre il 18 agosto 2031.

La parola che manca nel regolamento

La relazione scrive che «a decorrere dal 1º gennaio 2030 non sarà più possibile escludere dai calcoli i solventi e la grafite (e più in generale le frazioni di carbonio)», e più avanti che «la grafite, il ferro e il fosforo dovranno essere inclusi nei calcoli».

Nel regolamento delegato, però, «grafite» non compare mai: zero occorrenze in italiano e zero in inglese. «Solventi» nemmeno. «Carbonio» compare ventotto volte, sempre nella formula «carbonio proveniente da fonti di carbonio a livello di elemento» o nella nota che tiene la plastica riciclata distinta «dal carbonio a livello di elemento».

Non è una contraddizione: la grafite è carbonio, e l’anodo è una fonte a livello di elemento. È però una differenza che si sente in fase di compilazione: i modelli dell’allegato prevedono una riga per il carbonio da fonti a livello di elemento, non per la grafite. Chi ha costruito il tracciato dei dati sul linguaggio della relazione cerca un campo che non esiste; chi lo ha costruito sul regolamento deve sapere che lì dentro, per la Commissione, finiscono anche i solventi.

Tre modelli di calcolo, tre esiti

Il Centro comune di ricerca ha stimato l’efficienza media ponderata ottenibile sulle batterie al litio con tre modelli: nessuna esclusione di frazioni; esclusione del solo ossigeno, con grafite e solventi considerati recuperati; esclusione di ossigeno, solventi e grafite. Stesso parco impianti, stesso anno, tre percentuali e tre esiti.

Senza esclusioni, «conseguire gli obiettivi sarebbe molto difficile nel caso di tutte le batterie al litio, a meno che non siano recuperate ulteriori frazioni (ad esempio la grafite)». Con il solo ossigeno fuori, il 2025 potrebbe mancare perché grafite e solventi pesano in entrata «sebbene nella pratica non siano ancora riciclati a un tasso sufficientemente elevato». Con tutte e tre le esclusioni, il modello «consentirebbe di raggiungere gli obiettivi per il 2025 e il 2030 per le batterie al litio».

Resta fermo anche il 50 % di litio al 2027: l’obiettivo, «pur non essendo il massimo attualmente raggiungibile in termini di fattibilità tecnologica e redditività economica, è considerato ben equilibrato». Una riduzione, si legge, «potrebbe ritardare gli investimenti necessari nel riciclaggio delle batterie» e «si applicherebbe anche al riciclaggio nei paesi terzi a norma dell’articolo 72, paragrafo 3».

Quello che non sappiamo

L’analisi del JRC è una modellizzazione prospettica e la relazione ne dichiara i limiti: «si avvale di ipotesi e stime, come qualsiasi altra attività di modellizzazione». La composizione dei rifiuti disponibili è stimata con una distribuzione di Weibull e gran parte dei dati dell’industria era riservata. Le percentuali dei tre modelli stanno in una figura, non nel testo: non le riportiamo. Non sappiamo che cosa faccia un singolo impianto e non lo scriviamo: i dati pubblici misurano esiti, non processi. Molti portatori di interessi l’hanno definita prematura; nessuno ha chiesto di modificarne le conclusioni.

I due assi, applicati

Adempiere. Il registro che serve non è un foglio con una percentuale in fondo. Tiene insieme, per anno civile e per composizione chimica, le frazioni iniziali con la loro analisi di cernita, le intermedie, le derivate e, elemento per elemento, il regime di calcolo scelto fra quelli concessi fino al 2029. Nel nostro impianto è un controllo che gira sui dati di pesata e sui documenti di processo, ricalcola il rapporto nelle due ipotesi e segnala quali flussi reggerebbero già con il metodo del 2030. La verifica è annuale e il regolamento è esplicito: «In ogni caso, nell’ambito delle attività di audit, non sono escluse le visite presso gli impianti di riciclaggio.»

Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme pesate, analisi di laboratorio, formulari e prove documentali di esportazione in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono calcolo, riconciliazione e preparazione del fascicolo, con un operatore al comando che approva o corregge. Per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità, dalla manifattura ai gestori di rifiuti. Sempre nelle due modalità: on-premise su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato con VPN dedicata e data center in Italia, con gestione condivisa.

Dalla prima sessione, senza costi, esce il doppio calcolo datato: il vostro tasso con il metodo di oggi e con quello del 2030, più le frazioni su cui si gioca la differenza. Resta a voi anche se non proseguiamo insieme. Parlatene con un nostro tecnico.

Fonti