Elenco dei nuovi alimenti: tredici rettifiche in due giorni sulle condizioni d’uso
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Se la scheda tecnica di un vostro ingrediente riporta la categoria d’impiego copiata dall’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, andate a rileggere come è scritta. Per una dozzina di voci quella riga, da lunedì, non dice più le parole che avete trascritto — e in qualche caso la categoria che avevate letto non era quella che l’autorizzazione intendeva.
Tredici rettifiche in due giorni
Il 28 e il 29 settembre 2026 la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha pubblicato tredici rettifiche a regolamenti di esecuzione sui nuovi alimenti: sei il 28, sette il 29. Gli atti rettificati vanno dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 al (UE) 2026/397 — otto anni di autorizzazioni riaperte in quarantotto ore.
Dodici delle tredici citano il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, quello che «istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti», e intervengono sulla tabella 1 («Nuovi alimenti autorizzati») del suo allegato. La tredicesima, sul reg. 2025/1549, riguarda ugualmente «le condizioni d’uso dei nuovi alimenti» e tocca la tabella allegata al reg. 2023/2210.
Le abbiamo lette tutte e tredici per intero. Contengono 34 coppie «anziché»/«leggasi»: 22 cadono nell’allegato — cioè nella tabella che si consulta — e 12 nei considerando. Nessuna tocca un tenore massimo, una specifica o un limite: in nessuno dei 34 punti compare una cifra.
Due categorie che in italiano erano diventate una
Ogni punto fa la stessa cosa: cambia il nome della categoria di alimento in cui l’ingrediente può essere impiegato. Alla voce «Sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) (fonte microbica)», seconda colonna («Categoria dell’alimento specificato»), anziché «Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte (compreso il trattamento UHT)», leggasi «Prodotti lattieri non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati (compreso il trattamento UHT)».
Sembra una sfumatura di traduzione. Non lo è, e il testo inglese lo dimostra: distingue «milk products» da «milk-based products», due categorie diverse, mentre l’italiano le aveva rese entrambe con a base di latte. La rettifica ristabilisce la differenza — milk products diventa «prodotti lattieri», milk-based products resta «prodotti a base di latte».
Che siano due cose distinte si vede meglio dove convivono nella stessa casella. Per l’«Acido N-acetil-D-neuraminico» l’inglese elenca «Unflavoured fermented milk-based products, heat treated after fermentation, flavoured fermented milk products including heat-treated products»: la prima metà è a base di latte, la seconda è lattiera. La rettifica al reg. 2018/1023 corregge soltanto la seconda — «prodotti aromatizzati a base di latte fermentato» diventa «prodotti lattieri fermentati aromatizzati» — e lascia intatta la prima. Una cella, due categorie, una sola sbagliata.
E il verso non è sempre lo stesso. Per l’«Olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce)» l’italiano diceva «Prodotti lattiero-caseari» dove l’inglese dice «Milk-based products»: la rettifica al reg. 2025/1528 lo riporta a «Prodotti a base di latte», e con esso la nota, che ora si legge «Ove utilizzato in prodotti a base di latte, l’olio di Cyperus esculentus (zigolo dolce) non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.» Quale sia la categoria giusta si decide voce per voce: non c’è una regola che si applichi a tutte.
Perché il nome della categoria è vincolante
Il regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, all’articolo 6, paragrafo 2, non lascia margine: «Solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione in quanto tali o utilizzati nei o sugli alimenti conformemente alle condizioni d’uso e ai requisiti di etichettatura ivi specificati.» Le condizioni d’uso sono quella colonna. Se cambia il nome della categoria, cambia il testo rispetto al quale si verifica se un prodotto ci sta dentro o fuori.
Va detto con chiarezza: una rettifica corregge il testo pubblicato, e da qui non si ricava che un prodotto oggi sul mercato sia illecito. Che effetti abbia nel tempo — se il testo corretto valga dall’origine o dalla pubblicazione — non è cosa che possiamo stabilire noi. Il punto pratico è un altro, e non richiede di risolvere quella questione: la riga che avete in archivio e quella pubblicata oggi non coincidono più.
Solo l’italiano, e il contatore inganna
Tutte e tredici le rettifiche esistono in una sola versione linguistica: l’italiana. L’abbiamo verificato sul repertorio Cellar, espressione per espressione. Non è un ripensamento del legislatore, è una traduzione che viene allineata — come era già successo alla definizione di «produttore» nel regolamento imballaggi.
Il numero fra parentesi nel codice CELEX conta le rettifiche registrate sull’atto, non quelle italiane. La R(05) sul reg. 2018/1023 è la quinta di quell’atto, ma le precedenti riguardavano spagnolo, francese, croato, slovacco, estone, lettone e sloveno: l’italiano era stato toccato una volta sola, con la R(02). Sul reg. 2025/1528 la R(03) segue una spagnola e una francese, ed è la prima italiana. Contare le parentesi per stimare quante volte sia cambiato il testo che leggete voi porta fuori strada — vale per ogni atto europeo, che di testi ufficiali ne ha ventiquattro.
Il consolidato non le ha ancora
Il reg. 2017/2470 ha 59 versioni consolidate, dalla prima dell’11 aprile 2018: l’elenco è un raccoglitore a cui si cambiano le pagine. La più recente porta la data del 10 agosto 2026, anteriore alle rettifiche di fine settembre, che quindi non vi compaiono. Chi consulta il consolidato — il modo normale di leggere una tabella modificata 59 volte — sta leggendo le categorie nella forma precedente. È la stessa domanda che vale per l’elenco duplice uso: non quale elenco avete usato, ma quale versione.
Quello che non sappiamo
Non diamo consulenza: se una vostra ricetta ricada in «prodotti lattieri» o in «prodotti a base di latte» si decide sul prodotto, non su un articolo. Non sappiamo quando il consolidato recepirà le rettifiche, né se altre siano in lavorazione sulle voci non ancora toccate. Non abbiamo confrontato voce per voce le altre ventidue versioni linguistiche. Una rettifica pubblicata ma non ancora indicizzata in Cellar non l’avremmo vista.
I due assi, applicati
Adempiere. Il controllo utile qui tiene insieme tre cose che di solito stanno in tre posti diversi: il ricettario con gli ingredienti e le dosi, la categoria d’impiego dichiarata per ciascuno, e la versione dell’elenco dell’Unione su cui quella categoria è stata verificata, con la data della consultazione. Davanti a un’ispezione la prova non è che avevate ragione: è quando avete letto e che cosa diceva l’elenco quel giorno. Il controllo gira sui vostri documenti, segnala le voci la cui categoria è cambiata dopo l’ultima verifica e lascia la traccia con data, oggetto ed esito.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme ricettari, schede tecniche, specifiche dei fornitori, etichette e archivio normativo in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando — per grandi imprese, pubblica amministrazione, difesa e sanità. Alla prossima tornata di rettifiche la domanda quali prodotti tocca si risolve sull’intero catalogo in un pomeriggio, invece di riaprire le cartelle una per una. Sempre on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella vostra rete, oppure in cloud dedicato con VPN dedicata e data center in Italia, e sempre con gestione condivisa: non dovete già avere in casa chi amministra modelli.
Dalla prima sessione, senza costi, esce l’elenco datato dei vostri ingredienti autorizzati con, per ciascuno, la categoria d’impiego e la versione dell’elenco su cui è stata verificata. Resta a voi anche se non proseguiamo. Parlatene con un nostro tecnico.
Fonti
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti
- EUR-Lex — Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, elenco dell’Unione
- EUR-Lex — Reg. 2017/2470, testo consolidato al 10 agosto 2026
- EUR-Lex — Rettifica del 29 settembre 2026 al reg. di esecuzione (UE) 2018/1023
- EUR-Lex — Rettifica del 29 settembre 2026 al reg. di esecuzione (UE) 2021/82
- EUR-Lex — Rettifica del 29 settembre 2026 al reg. di esecuzione (UE) 2025/1528
- EUR-Lex — Rettifica del 28 settembre 2026 al reg. di esecuzione (UE) 2026/397