Chi è «produttore» nel regolamento imballaggi? Il testo italiano è cambiato il 18 settembre
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Un’impresa che vende in un altro Stato membro e che a settembre ha concluso di non essere un «produttore» ai sensi del regolamento imballaggi non ha lasciato nulla che la documenti: non c’è un fascicolo, c’è un’iscrizione che non è stata chiesta. È la decisione più difficile da difendere quando qualcuno la rimette in discussione, ed è stata presa su un testo che il 18 settembre è cambiato.
Le due lettere che hanno cambiato testo
Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio si applica dal 12 agosto 2026: «Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2026» (articolo 71), salvo l’articolo 67, paragrafo 5, rinviato al 2029. Trentasette giorni dopo, la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha rettificato il solo testo italiano (GU L, 2026/90776) alla definizione di «produttore», articolo 3, punto 15), lettere c) e d).
Alla lettera c), anziché: «il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure», leggasi: «il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente agli utilizzatori finali, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure».
Alla lettera d) il testo era anche sgrammaticato. Anziché: «il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lettera c); oppure», leggasi: «il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente agli utilizzatori finali, prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera c); oppure».
Consumatori e utilizzatori finali non sono la stessa platea
Lo stesso articolo 3 definisce «consumatore»: «qualsiasi persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale» (punto 22). E «utilizzatore finale»: «la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale» (punto 23). La prima esclude le imprese, la seconda le comprende.
Chi vende imballaggi per il trasporto, di servizio o per produzione primaria a un’azienda di un altro Stato membro non vende a consumatori, ma a utilizzatori finali professionali. Con il testo italiano di agosto si leggeva fuori dalla lettera c); con quello inglese, francese, tedesco o spagnolo — e con l’italiano di oggi — ci sta dentro. Riguarda i costruttori di macchine per il confezionamento e chi compra da loro, i fornitori di film, reggette e pallet, e chi vende a distanza: la definizione vale «indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata».
Da quella qualifica discendono obblighi che non si recuperano dopo. I produttori non registrati, dice l’articolo 44, paragrafo 4, «non mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro per la prima volta imballaggi o prodotti imballati»: non è una sanzione, è un divieto di vendere. E l’articolo 45, paragrafo 3, chiama per nome le lettere c) e d): impone di nominare «un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore» in ogni Stato membro diverso da quello di stabilimento. Le due lettere sbagliate erano le due che fanno scattare quel mandato — prima ancora di quali dati servono a provare la conformità dell’imballaggio.
Sette rettifiche, e in inglese nessuna
Abbiamo interrogato il repertorio Cellar sui CELEX da 32025R0040R(01) a 32025R0040R(10) nelle 24 lingue ufficiali: rispondono sette rettifiche, per tredici versioni linguistiche. Spagnolo tre volte; ceco, svedese e italiano due; francese, bulgaro, estone e tedesco una. Dalla R(08) in poi non risponde nulla. L’inglese non compare mai: alle lettere c) e d) dice «directly to end users» — direttamente agli utilizzatori finali — dal 22 gennaio 2025. Non un ripensamento del legislatore: un difetto della sola versione italiana.
Lo conferma il consolidato, che esiste in otto lingue, esattamente quelle rettificate: in inglese non esiste, perché non c’è nulla da consolidare. Quello italiano, consultato oggi, porta un solo marcatore ►C1, la rettifica del 2025: alle lettere c) e d) si legge ancora il testo vecchio, «direttamente ai consumatori» compreso.
Non è un episodio isolato
La rettifica del 18 settembre è la seconda italiana. La prima, del 28 novembre 2025 (GU L, 2025/90971), riguarda l’articolo 5, paragrafo 5, primo comma, lettera c): la soglia di 50 ppm per le PFAS e la prova dovuta «se il fluoro totale supera 50 mg/kg». Per chi la riceve il testo rinviava «all’articolo 3, punti 1), 13) e 17)»; deve leggersi «all’articolo 3, paragrafo 1, punti 13) e 17)»: tre rinvii per due ruoli, uno alla definizione di imballaggio.
E la lettera d) italiana, anche corretta, resta più stretta: inglese, francese, tedesco e spagnolo vi includono l’operatore stabilito in un paese terzo, l’italiano no — l’inciso «o in un paese terzo» sta alla sola lettera c). Che invece conserva la coda «o prodotti imballati in imballaggi diversi», assente in inglese, francese e tedesco, e tolta dallo spagnolo con la rettifica del 9 settembre 2025.
Quello che non sappiamo
Non diamo consulenza legale: se una singola impresa sia «produttore» per una linea di prodotto è un giudizio che si prende sui suoi contratti. Non sappiamo quando il consolidato recepirà la rettifica del 18 settembre — al 20 settembre non l’aveva — né se altre ne siano in lavorazione. Non abbiamo verificato il quadro italiano di attuazione, dal registro nazionale alle sanzioni dell’articolo 68. Una rettifica pubblicata ma non ancora indicizzata in Cellar non l’avremmo vista.
Perché serve un sistema chiuso
La qualifica di «produttore» non sta scritta da nessuna parte: si ricava incrociando anagrafica clienti, paese di destinazione, canale di vendita e tipologia di imballaggio. Sono i dati più riservati che un’azienda possiede, e caricarli su un servizio esterno per sapere se si è produttori significa consegnare ad altri la propria mappa commerciale.
Poi c’è la data: la decisione vale solo insieme al testo vigente il giorno in cui è stata presa, e serve una copia datata della norma dentro il perimetro, non un collegamento a una pagina che cambia da sola. E quando la norma cambia la domanda arriva tutta insieme: quali linee e quali mercati ricadono nella nuova lettura. Con i dati in un modello unico è un’interrogazione di un pomeriggio; sparsi fra commerciale, logistica e amministrazione è un progetto di mesi.
I due assi, applicati
Adempiere. Lo stesso impianto diventa un controllo sui dati dell’azienda: per ogni cliente estero, se sia utilizzatore professionale o consumatore, per quale imballaggio e in quale Stato membro — e quindi l’elenco datato dei mercati in cui scattano l’iscrizione al registro e la nomina del rappresentante autorizzato, con allegata la versione del testo su cui si è deciso. È il fascicolo da esibire a chi chiede perché non vi siete iscritti.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme anagrafiche clienti, ordini per paese, distinte base e schede degli imballaggi in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando — per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità. Alla rettifica successiva la valutazione si rifà sull’intero catalogo in un pomeriggio. Sempre on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella rete del cliente, oppure in cloud dedicato con VPN dedicata e data center in Italia, e sempre con gestione condivisa.
Dalla prima sessione, senza costi, esce l’elenco datato dei vostri mercati esteri con, per ciascuno, quale lettera dell’articolo 3, punto 15), vi riguarda. Resta a voi anche se non proseguiamo. Parlatene con un nostro tecnico.