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Il Garante contro OpenAI: 15 milioni per disegnare il perimetro dell’AI consumer

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Facciata monumentale del Palazzo di Giustizia a Roma, con palme in controluce
Il perimetro dell’AI consumer non lo disegna il fornitore: lo disegna il diritto.

Poco più di un anno fa, il 20 dicembre 2024, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiuso l’istruttoria su ChatGPT con una sanzione da 15 milioni di euro a OpenAI. Non un fulmine a ciel sereno: era l’epilogo amministrativo di un braccio di ferro iniziato nel marzo 2023, quando l’Autorità italiana aveva bloccato il servizio — primo caso al mondo — per la raccolta illecita di dati personali. OpenAI ha definito la sanzione «sproporzionata» e l’ha impugnata; a marzo 2025 il Tribunale di Roma ha sospeso in via cautelare la multa, e la decisione di merito è ancora attesa. Chi aspetta la sentenza per trarre conclusioni sbaglia prospettiva: per le aziende la lezione è già scritta negli atti, e riguarda il perimetro giuridico dentro cui vive ogni servizio AI consumer usato al lavoro.

I fatti, in ordine

  • 30 marzo 2023: il Garante dispone la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani. Le contestazioni: nessuna informativa adeguata, assenza di base giuridica per la raccolta massiccia di dati destinati all’addestramento, mancata verifica dell’età, e un data breach del 20 marzo (conversazioni e dati di pagamento esposti). OpenAI sospende ChatGPT in Italia.
  • Fine aprile 2023: il servizio torna disponibile dopo l’introduzione delle misure richieste — informative più chiare, controlli sull’età, strumenti per opporsi all’uso dei propri dati.
  • 20 dicembre 2024: chiusa l’istruttoria, arriva la sanzione da 15 milioni. Quattro i rilievi: trattamento dei dati per addestrare ChatGPT senza adeguata base giuridica, violazione degli obblighi di trasparenza, mancata notifica del breach del 2023, assenza di meccanismi di verifica dell’età. In più, una misura inedita: l’obbligo di una campagna informativa di sei mesi su radio, TV, giornali e Internet sul funzionamento del servizio e sui diritti degli interessati.
  • La replica di OpenAI: la decisione è «sproporzionata» — quasi venti volte i ricavi generati in Italia nel periodo — e verrà appellata; l’azienda rivendica di aver collaborato con l’Autorità dopo il blocco del 2023.
  • Il seguito: poiché OpenAI ha stabilito il quartier generale europeo in Irlanda durante l’istruttoria, il Garante ha trasmesso gli atti all’autorità irlandese, capofila per il meccanismo «one stop shop». Il 21 marzo 2025 il Tribunale di Roma ha sospeso la sanzione in attesa del giudizio di merito.

Il tribunale dirà chi ha ragione sulla proporzionalità. Ma i quattro rilievi descrivono con precisione dove passa il confine che ogni azienda utilizzatrice deve conoscere.

La lezione n. 1: «consumer» non significa «fuori dal GDPR» — significa che il rischio è vostro

Quando un dipendente incolla in un servizio AI consumer l’anagrafica di un cliente o un referto, l’azienda resta titolare del trattamento: la conformità non si trasferisce al fornitore insieme al prompt. E il caso italiano dimostra che perfino la base giuridica con cui il fornitore addestra i modelli può essere contestata dall’autorità. Vietare tutto non funziona — l’uso sommerso prosegue, senza presidi. Funziona governare: censire gli strumenti davvero usati, distinguere versioni consumer e versioni business, definire cosa può entrare in un prompt e cosa no. È il lavoro di compliance by design che separa l’adozione dall’esposizione.

La lezione n. 2: il contratto è il perimetro — e va letto prima

I rilievi del Garante sono una checklist contrattuale rovesciata. La base giuridica incerta sull’addestramento? Nel contratto va verificato se i vostri dati alimentano i modelli del fornitore e come si esclude. La mancata notifica del breach? Servono clausole che obblighino il fornitore ad avvisarvi in tempi compatibili con le vostre 72 ore verso l’autorità. L’informativa carente? Va chiarito chi è titolare, chi responsabile ex art. 28, dove risiedono i dati, quali sub-fornitori li toccano. Le condizioni consumer, per costruzione, non offrono quasi nulla di tutto questo: chi porta l’AI dentro processi operativi deve pretendere condizioni enterprise, con DPA firmato e verificabile.

La lezione n. 3: contano anche la sede e la giurisdizione del fornitore

Un dettaglio procedurale del caso vale più di molti convegni: durante l’istruttoria OpenAI ha stabilito la sede europea in Irlanda, e la competenza sulle violazioni successive è passata all’autorità irlandese. Legittimo. Ma per chi compra significa che la vigilanza sul vostro fornitore può cambiare Paese durante il rapporto, con tempi e sensibilità diversi. Sapere dove ha sede il fornitore, dove risiedono i dati e quale autorità vigila non è burocrazia: è parte della valutazione di sovranità che andrebbe fatta prima della firma, come per qualunque infrastruttura critica.

Cosa fare, se l’AI consumer è già entrata in azienda

  1. Censite l’uso reale: quali strumenti AI usano le persone, con quali dati, su quali account.
  2. Migrate ai piani business/enterprise dove esistono: DPA, esclusione dall’addestramento, log e controlli.
  3. Verificate quattro clausole: uso dei dati per training, ubicazione e conservazione, notifica dei breach, sub-fornitori.
  4. Scrivete una policy d’uso breve e applicabile: cosa può entrare in un prompt, cosa mai, chi autorizza le eccezioni.
  5. Valutate la DPIA quando i trattamenti toccano dati di clienti, dipendenti o categorie particolari.

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Fonti