Norme armonizzate macchine: il 20 gennaio 2027 l’elenco viene abrogato
7 min di lettura
Se state progettando oggi una macchina che immetterete sul mercato dopo il 20 gennaio 2027, l’elenco da cui il vostro ufficio tecnico sta copiando i riferimenti delle norme, quel giorno, cessa di esistere. Lo dispone una decisione pubblicata il 7 settembre. E l’elenco che dovrebbe prenderne il posto, alla data in cui scriviamo, non risulta pubblicato.
La decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 della Commissione, del 4 settembre 2026, uscita in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, il 7 settembre, fa due cose opposte: prima allunga l’elenco delle norme armonizzate a sostegno della direttiva macchine 2006/42/CE, poi lo abroga.
Sessantasette righe e centotrentacinque giorni
L’allegato modifica l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, che è l’elenco. Le righe le abbiamo contate sul testo italiano: quattro inserite «nella parte seconda, punto 2», le norme di tipo B trasversali, e sessantatré nella parte terza, punto 2, lettera a), le norme di tipo C, macchina per macchina; più due righe sostituite, la 401 bis e la 457 bis, per recepire due rettifiche.
La prima nuova riga porta il numero «32 bis.» ed è «EN ISO 3744:2026», con il titolo che l’allegato le dà: «Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora […] (ISO/FDIS 3744:2024)». Dietro arrivano robot industriali, presse piegatrici, rettificatrici, gru a torre. Il testo di queste norme è a pagamento e non l’abbiamo letto: numero, titolo ed edizione li riportiamo come figurano nell’allegato, che è fonte pubblica.
Poi l’articolo 2, in una riga: «La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è abrogata con effetto dal 20 gennaio 2027.» E «entra in vigore il giorno della pubblicazione»: fra le due date passano centotrentacinque giorni. Il considerando (14) spiega perché: la direttiva è abrogata dal regolamento (UE) 2023/1230 con effetto dal 20 gennaio 2027, quindi «è necessario abrogare, con effetto a decorrere dalla medesima data, la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586». L’elenco muore con la direttiva che serviva. Di una singola riga di quell’elenco avevamo già scritto: ora ha una scadenza.
L’elenco che dovrebbe sostituirlo, oggi, non risulta
Il regolamento (UE) 2023/1230 lega la presunzione di conformità a una condizione sola: l’articolo 20, paragrafo 1, la concede ai prodotti conformi alle norme armonizzate «i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», cioè a sostegno del regolamento.
Abbiamo cercato quella pubblicazione, e dichiariamo metodo e limite. Due interrogazioni all’endpoint SPARQL di Cellar sui titoli degli atti in inglese, per «2023/1230» e per «harmonised standards for machinery». La seconda restituisce ventitré atti, tutti «in support of Directive 2006/42/EC», e comprende la decisione del 4 settembre: la banca dati è aggiornata, non è un elenco vuoto. Nessun atto risulta adottato a sostegno del regolamento. Il limite: una ricerca per titolo non vede un atto intitolato diversamente da entrambe le stringhe. La verifica indipendente è la pagina della Commissione sulle norme armonizzate per le macchine, che porta oggi un avviso esplicito: «a new Commission Implementing Decision with the list of harmonised standards under the new Machinery Regulation is being prepared […]. The first Machinery Regulation list can be expected before the end of this year» — una nuova decisione è in preparazione; il primo elenco del regolamento macchine è atteso entro la fine dell’anno. Non scriviamo che non sia stata pubblicata: scriviamo che, secondo questa ricerca, non risulta.
Che cosa resta in piedi il 21 gennaio
Le disposizioni transitorie proteggono meno di quanto si creda. L’articolo 52, paragrafo 1, del testo consolidato dispone che gli Stati membri «non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del» 20 gennaio 2027. Protegge i prodotti già immessi: la macchina uscita dal capannone il 19 gennaio continua a circolare. Non dice nulla sulla presunzione di conformità della macchina che immettete il 21.
Il paragrafo 2 salva un’altra cosa, e vale soldi: «I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell’articolo 12 della direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.» Chi ha pagato un organismo notificato non ripaga.
Resta scoperta la parte che costa di più rifare. L’allegato IV impone di indicare nel fascicolo «i riferimenti delle norme armonizzate di cui all’articolo 20, paragrafo 1» — quelle del regolamento — e l’allegato V chiede, nella dichiarazione UE di conformità, «la data della pubblicazione del riferimento alle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea»: una data che oggi non esiste. Vale anche per chi contava sulla presunzione transitoria dell’IA ad alto rischio a bordo macchina: stesso articolo 20, stesso presupposto.
La valvola esiste, ma si apre solo in emergenza
Una via d’uscita per quando le norme armonizzate mancano c’è, e non è quella che si spera. L’articolo 25 quinquies — introdotto dal regolamento (UE) 2024/2748, che nel consolidato porta il marcatore ▼M1 — consente alla Commissione di elencare norme appropriate o stabilire specifiche comuni, ma solo «Laddove le macchine o i prodotti correlati siano stati designati come beni rilevanti per la crisi». L’articolo 25 bis pone tre condizioni cumulative: un atto di esecuzione della Commissione, quella designazione e la modalità di emergenza nel mercato interno attivata. Nessuna riguarda la giornata ordinaria di un costruttore a gennaio. Esiste anche la strada generale dell’articolo 20, paragrafo 3, ma è subordinata al fallimento della richiesta di normazione rivolta agli enti europei: finché quel lavoro procede nei termini, non si apre.
Perché un sistema chiuso, ricavato da questo caso
Il fascicolo tecnico non è documentazione: è il corpus più riservato che un costruttore possiede. L’allegato IV chiede «disegni e schemi di progettazione e fabbricazione della macchina o del prodotto correlato nonché dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti»; l’articolo 10, paragrafo 3, aggiunge che «il codice sorgente o la logica di programmazione integrati nella documentazione tecnica» vanno messi a disposizione delle autorità su richiesta motivata, per almeno dieci anni dall’immissione sul mercato. Dieci anni in cui deve poter essere riletto alla data in cui la decisione progettuale è stata presa, contro l’elenco vigente quel giorno, non quello di oggi. E quando la base cambia serve una risposta rapida a una domanda sola: quali macchine e quali fascicoli poggiano su quali norme. Memoria datata e interrogazione immediata chiedono la stessa cosa: che disegni, logiche di controllo e calcoli restino in un ambiente vostro, dove nessun fornitore esterno legge ciò che avete progettato.
Sull’asse dell’adempiere, diventa un controllo che gira sui vostri documenti: ogni fascicolo agganciato ai riferimenti che cita, con la data di pubblicazione in Gazzetta di ciascuno, e l’avviso quando una riga cambia numero o base giuridica, con la traccia da mostrare all’organismo notificato. Sull’asse del decidere, lo stesso impianto tiene insieme in un modello operativo unico il fascicolo, l’anagrafica delle macchine vendute, i certificati dell’organismo notificato e il monitoraggio della Gazzetta; su quel modello agenti AI eseguono le verifiche di routine con un vostro tecnico al comando. Vale per la manifattura come per difesa, pubblica amministrazione e sanità. Lo facciamo on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella vostra rete, oppure sul nostro cloud dedicato, con data center in Italia e locali che presidiamo, sempre con gestione condivisa: non dovete avere in casa chi amministra modelli di IA.
Sapete quante delle vostre macchine in produzione hanno un fascicolo che cita l’elenco in abrogazione? Una verifica con un nostro tecnico ve lo dice in un pomeriggio.
Fonti
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 della Commissione, del 4 settembre 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/1230 — testo consolidato 02023R1230, IT, 27.7.2026 (EUR-Lex)
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, del 26 luglio 2023 (EUR-Lex)
- Norme armonizzate «Machinery (MD)» — Commissione europea, DG GROW
Quello che non sappiamo
Il primo limite è il metodo con cui abbiamo cercato un’assenza: una ricerca per titolo su Cellar non vede un atto che non contenga né «2023/1230» né «harmonised standards for machinery», e l’avviso della Commissione è aggiornato al momento in cui l’abbiamo letto, senza data di revisione in pagina. Non sappiamo quando esce il nuovo elenco: atteso entro la fine dell’anno non è una data, e il margine fino al 20 gennaio 2027 può ridursi a poche settimane. Non sappiamo quali righe conterrà: la Commissione annuncia la grande maggioranza di quelle citate oggi, ma non pubblica l’elenco. E non sappiamo come un organismo notificato tratterà un fascicolo consegnato in quella finestra: non è ancora successo abbastanza da avere un precedente.