Note operative Normativa

La norma armonizzata sul manuale esiste dal 2020: quasi nessuno la cita

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Pagina di uno spartito musicale stampato, righe fitte fuori fuoco tranne la piega centrale, fotografia in bianco e nero
In un elenco di quasi cento righe, una sola dà la presunzione di conformità sul manuale. Le altre si leggono, questa si applica.

Chi scrive manuali di macchine cita quasi sempre la stessa norma: IEC/IEEE 82079-1:2019, lo standard su cui si formano i tecnici della comunicazione tecnica in mezzo mondo. Nell’elenco delle norme armonizzate a sostegno della direttiva macchine 2006/42/CE, però, IEC/IEEE 82079-1:2019 non compare — in nessuna versione, mai. C’è un’altra norma, che quasi nessuno nomina, che invece compare da sei anni: «EN ISO 20607:2019», riga 94 dell’ultimo elenco pubblicato in Gazzetta ufficiale UE. È quella, non l’altra, a dare la presunzione di conformità: la differenza fra le due non è di prestigio professionale, è di effetto giuridico, e sta scritta riga per riga in un documento pubblico.

Riga 94, verificata due volte

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, del 26 luglio 2023, elenca in allegato I, parte seconda (norme di tipo B), i riferimenti delle norme armonizzate a sostegno della direttiva macchine. Alla riga 94 si legge, verbatim: «EN ISO 20607:2019» — «Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione (ISO 20607:2019)». Non è la prima apparizione: la stessa norma entra nell’elenco tre anni prima, riga 66, con la decisione di esecuzione (UE) 2020/480 del 1° aprile 2020 — stesso titolo, stessa classificazione di tipo B. Sei anni di presunzione di conformità, non pochi mesi.

Il considerando (9) della decisione 2020/480 spiega perché quella riga non porta alcuna nota: «non occorre aggiungere limitazioni all’atto della pubblicazione di tali norme». Nella decisione 2023/1586 la struttura conferma la stessa lettura: l’allegato I riporta solo numero e titolo, senza colonna per condizioni o limitazioni — quella colonna esiste altrove nel documento, ma serve a registrare le date di ritiro delle norme sostituite, non le riserve su quelle vigenti. Abbiamo controllato il testo integrale, non la sola riga: nell’intero documento non compare un asterisco, una nota, un rinvio a piè di elenco.

Quello che non c’è, verificato con grep

Sulla norma che tutti citano il conto è opposto. Abbiamo cercato «82079», maiuscole e minuscole indifferenti, nel testo pubblicato della decisione 2023/1586 e in tutte e sette le sue versioni consolidate su EUR-Lex, dal 30 aprile 2024 al 15 maggio 2026: zero occorrenze in tutte e otto. Il conto vale come prova solo perché ciascuno degli otto file contiene «20607» — la riga 94 — il che dimostra che è il documento giusto e non una pagina vuota o di errore: l’insidia che rende inservibile metà delle ricerche di questo tipo. IEC/IEEE 82079-1:2019 non è mai entrata nell’elenco delle norme armonizzate a sostegno della direttiva macchine, in nessuna delle otto versioni pubblicate dal 2023 a oggi.

Due cataloghi, un limite che non aggiriamo

Il testo di entrambe le norme è a pagamento, e non lo abbiamo letto: non lo pubblica gratuitamente né l’ente di normazione né la Commissione, e una pagina di anteprima non sostituisce il testo integrale. Quello che segue viene solo dai cataloghi ufficiali, non dal merito delle norme. Il catalogo ISO registra «ISO 20607:2019 - Safety of machinery — Instruction handbook — General drafting principles», edizione 1, pubblicata nel giugno 2019, 24 pagine, stato «Published», già segnata «to be revised». Il catalogo IEC registra «IEC/IEEE 82079-1:2019», titolo «Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements», edizione 2.0, pubblicata il 16 maggio 2019, 130 pagine, stato «PUBLISHED», con una terza edizione già in lavorazione. Non aggiungiamo altro, perché non abbiamo altro da cui prenderlo: come le due norme trattino nel merito il manuale resta dietro un pagamento che non abbiamo effettuato.

L’articolo 20: perché la differenza è giuridica

Le due schede tecniche di sopra sarebbero solo una curiosità bibliografica se il regolamento (UE) 2023/1230 — che dal 20 gennaio 2027 sostituisce la direttiva macchine — non legasse un effetto preciso alla pubblicazione in Gazzetta. L’art. 20, § 1 lo scrive così: «Un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento conforme alle norme armonizzate […] i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato III contemplati da tali norme». È la presunzione di conformità: chi applica la norma armonizzata non deve dimostrare altrimenti la conformità ai requisiti che quella norma copre. EN ISO 20607:2019 produce questo effetto per chi scrive il manuale di istruzioni; IEC/IEEE 82079-1:2019 no — qualunque cosa dica nel merito, e qualunque comunità di tecnici la scelga come riferimento di metodo.

Tra oggi e il 20 gennaio 2027

Il regolamento si applica dal 20 gennaio 2027 — non dal 14, come ancora riporta il testo CELEX non rettificato: lo abbiamo verificato in un pezzo precedente e vale anche qui. Fino a quella data resta in vigore la direttiva 2006/42/CE, ed è un fatto verificabile che per il regolamento non esiste, oggi, alcun elenco proprio di norme armonizzate: la pagina della Commissione dedicata alle norme armonizzate del settore macchine è ancora intestata «Machinery (MD)», con base «Directive 2006/42/EC», ed elenca solo le decisioni pubblicate a sostegno della direttiva — inclusa la 2023/1586 e i suoi sei aggiornamenti registrati fino al 12 marzo 2026. Una voce distinta per il regolamento, sullo stesso sito, non esiste ancora.

Che cosa significa per chi deve verificare i manuali

Per chi deve controllare centinaia o migliaia di manuali, questi fatti disegnano uno spazio preciso. Il regolamento impone il contenuto: l’allegato III, punto 1.7.4.2, intitolato proprio «Contenuto delle istruzioni per l’uso», elenca le informazioni minime che il manuale deve riportare. Non impone la forma: il punto 1.7.4.1, «Principi generali di redazione delle istruzioni per l’uso», si ferma a due indicazioni generali su uso previsto e capacità dell’operatore, senza una metodologia di redazione. La norma armonizzata che coprirebbe quella forma esiste — EN ISO 20607:2019, riga 94 — ma è a pagamento, e chi vuole la presunzione di conformità sulla forma del proprio manuale deve acquistarla. E non esiste, né nel regolamento né in alcuna decisione della Commissione, un formato o uno schema obbligatorio: nessun modello ufficiale da compilare. È in questo spazio — contenuto imposto, forma libera salvo acquisto volontario di una norma a pagamento, nessuno schema imposto — che una verifica sistematica dei fascicoli tecnici ha qualcosa da dire manuale per manuale, non a campione.

L’art. 20 non riguarda solo i manuali: lo stesso articolo, con un nuovo paragrafo 10, è il ponte scelto per far valere sulle macchine le norme armonizzate sull’IA che ancora non esistono — la stessa assenza, raccontata da un’altra angolatura. Una volta che quel controllo gira sui documenti tecnici, smette di occuparsi solo delle righe della Gazzetta: mette a fattor comune i dati sparsi fra ufficio tecnico, qualità e commerciale su cui si prendono le decisioni che contano davvero.

Quanti dei vostri manuali si affidano a una norma che sul regolamento macchine non dà alcuna presunzione di conformità? Una verifica riga per riga chiarisce la differenza in un pomeriggio.

Fonti