Passaporto digitale di prodotto: sei norme armonizzate in Gazzetta UE, e un archivio che deve sopravvivere all’azienda
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L’ufficio tecnico che in queste settimane sta scegliendo il nuovo PLM, o che ha appena migrato le distinte base sul gestionale, sta prendendo senza accorgersene una decisione di durata: quei dati dovranno restare leggibili da un’autorità di vigilanza, da un riciclatore e da un riparatore che oggi non esiste ancora, per tutta la vita attesa del prodotto — e anche se l’azienda avesse cessato l’attività. Non è uno scenario prudenziale: è la lettera del regolamento (UE) 2024/1781, che da luglio ha un impianto tecnico di sei norme.
Sei riferimenti, e tutto quello che possiamo dirne
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 della Commissione, del 14 luglio 2026, «relativa alle norme armonizzate per i passaporti digitali di prodotto elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2024/1781», è in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, dal 15 luglio 2026 ed è entrata in vigore lo stesso giorno. L’articolo 1 fa una cosa sola: pubblica i riferimenti dell’allegato, che riportiamo con i titoli che hanno lì.
- EN 18216:2026 — «Passaporto digitale di prodotto - Protocolli di scambio dei dati»
- EN 18219:2026 — «Passaporto digitale di prodotto - Identificativi unici»
- EN 18220:2026 — «Passaporto digitale di prodotto - Supporti dati»
- EN 18221:2026 — «Passaporto digitale di prodotto - Conservazione, archiviazione e persistenza dei dati»
- EN 18222:2026 — «Passaporto digitale di prodotto - Interfacce per programmi applicativi (API) per gestire il ciclo di vita dei passaporti di prodotto e per la ricercabilità»
- EN 18223:2026 — «Passaporto digitale di prodotto - Interoperabilità dei sistemi»
Qui finisce ciò che possiamo raccontarvi: sono norme CEN a pagamento, numero e titolo sono pubblici, il contenuto no. Il resto sta nel regolamento.
Che cosa compra la presunzione di conformità
Il considerando 1 richiama l’articolo 41, paragrafo 2, dell’ESPR: «I passaporti digitali di prodotto conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 10 e 11 nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse». Tre limiti in una riga: copre gli articoli 10 e 11, non l’articolo 9 né i contenuti dell’atto delegato di categoria; solo nella misura in cui quei requisiti sono contemplati; e resta una scelta, non un obbligo — l’unica, però, il cui esito sia prevedibile prima di un’ispezione.
Le sei norme nascono dalla decisione di esecuzione C(2024) 5423 della Commissione, del 31 luglio 2024 — la richiesta a «CEN, Cenelec ed ETSI di redigere norme armonizzate a sostegno dei requisiti di cui all’articolo 10 e all’articolo 11», considerando 2 — modificata dalla decisione C(2025) 8024 del 28 novembre 2025.
Gli articoli 10 e 11: l’obbligo vero è la durata
L’articolo 10 fissa i requisiti essenziali: un supporto dati fisicamente sul prodotto, che lo lega a «un identificativo univoco persistente»; dati «basate su norme aperte» e «trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da parte del fornitore». Il paragrafo 4 aggiunge un obbligo che quasi nessuno ha messo a budget: all’immissione sul mercato l’operatore mette a disposizione «una copia di riserva del passaporto digitale di prodotto tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto».
L’articolo 11 riguarda progettazione tecnica e funzionamento, ed è dove il passaporto smette di essere un’etichetta: «pienamente interoperabile con altri passaporti digitali di prodotto» sugli «aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end» (lettera a); accessibile gratuitamente a clienti, riparatori, riciclatori, vigilanza del mercato e dogane secondo i rispettivi diritti (lettera b), con i diritti di aggiornamento a loro volta limitati (lettera f).
La lettera e) è la riga che cambia il progetto: «il passaporto digitale di prodotto resta disponibile per il periodo specificato negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 anche in caso di insolvenza dell’operatore economico responsabile della sua creazione, o in caso di liquidazione o cessazione della sua attività nell’Unione». Quel periodo «corrisponde almeno alla durata attesa di un prodotto specifico» (articolo 9, paragrafo 2, lettera i): per un profilato o un mobile non sono mesi. Che nell’elenco compaiano conservazione, archiviazione e persistenza dei dati e interoperabilità dei sistemi dice qual è il problema: non emettere il passaporto, ma tenerlo leggibile da terzi quando il sistema che l’ha generato sarà stato dismesso due volte.
Le due che mancano sono quelle sul riservato
CEN-CENELEC dichiara che le norme del comitato congiunto JTC 24 sono otto: sei sono citate in Gazzetta. Le due che mancano sono, secondo la stessa fonte, EN 18239 — diritti di accesso, sicurezza dei sistemi informativi e riservatezza commerciale — ed EN 18246 — autenticazione, affidabilità e integrità dei dati: quelle che presidiano il confine fra dato pubblicabile e segreto industriale, di cui abbiamo scritto la settimana scorsa.
Che cosa non è ancora esigibile
Nessun atto delegato dell’articolo 4 che renda il passaporto obbligatorio per un gruppo di prodotti risulta adottato. Il calendario indicativo della Commissione colloca nel quarto trimestre 2026 l’atto per ferro e acciaio, nel 2027 tessile, alluminio e pneumatici, nel 2028 i mobili, nel 2029 i materassi, con almeno diciotto mesi di transizione. Nessuna data vi obbliga domani: c’è una finestra che quasi nessuno usa.
Una cosa si decide subito, ed è contrattuale prima che tecnica. Il secondo comma dell’articolo 11 vieta al fornitore di servizi di trattare i vostri dati «in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti», ma con una deroga — «a meno che ciò non sia stato specificamente concordato» — che è una clausola di contratto: si scrive adesso o si subisce dopo.
Perché un sistema chiuso
Questo archivio ha una geometria scomoda: le sorgenti sono le più riservate che avete — distinte base, disegni quotati, condizioni di fornitura, parametri di processo — e il risultato deve restare interrogabile per anni da autorità, riciclatori e riparatori, ciascuno per la sua fetta. Un servizio esterno generico rovescia la geometria: per comporre il passaporto deve leggere il lato segreto, mentre ciò che va pubblicato è una frazione minima di quanto gli avete mostrato. Il verso giusto è l’opposto: composizione dentro il perimetro, su modelli a pesi aperti che girano su macchine presidiate, e fuori esce solo il record, campo per campo, con i diritti già applicati. È anche l’unica forma compatibile con due requisiti del regolamento: nessun blocco da parte del fornitore, e un passaporto che sopravvive all’insolvenza dell’azienda. Con un formato proprietario in abbonamento non muore con l’azienda: muore con il contratto.
È il controllo che mettiamo in esercizio: un impianto che legge distinte base e fascicoli di conformità, compone il record con i campi e i loro diritti di accesso e tiene la traccia — data, campo, documento di origine — da esibire alla vigilanza del mercato. Lo stesso impianto tiene insieme PLM, ERP, qualità e fornitori in un modello operativo unico, su cui agenti AI allineano il passaporto alle modifiche tecniche, con un operatore al comando: on-premise su macchine autonome, o su cloud dedicato con data center in Italia presidiato da noi.
Sapreste dire dove sarà fra quindici anni il passaporto del prodotto che spedite domani, e chi lo saprà leggere? Mezz’ora con un nostro tecnico basta per iniziare.
Fonti
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/1736, con l’allegato delle sei norme (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR), consolidato: artt. 9, 10, 11, 41 (EUR-Lex)
- Commissione europea — Digital Product Passport: calendario
- Commissione europea — norme armonizzate per il passaporto digitale
- CEN-CENELEC — le otto norme del JTC 24
Quello che non sappiamo
Non conosciamo il contenuto tecnico delle sei norme: sono a pagamento, e ne riportiamo solo numero, titolo ed edizione come figurano nell’allegato. È onestà, non reticenza: chi vi racconta che cosa prescrivono senza averle acquistate sta indovinando. Lo stesso per EN 18239 ed EN 18246, la cui decisione di citazione non risulta ancora pubblicata: il calendario della Commissione la colloca a settembre 2026, e la pagina ufficiale delle norme armonizzate elenca ancora solo la 2026/1736. Non sappiamo infine come opererà la clausola dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), valida per supporti dati e identificativi «fino a quando i riferimenti delle norme armonizzate non saranno pubblicati»: ora lo sono, e per noi quella finestra si è chiusa il 15 luglio 2026, ma nessun documento della Commissione lo conferma.