Note operative Normativa

Passaporto digitale di prodotto: cosa sarete obbligati a rendere pubblico (e come non pubblicare i segreti)

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Parete di ventiquattro armadietti metallici identici, tutti chiusi con la serratura in vista, ripresa frontale in bianco e nero
Tutti uguali visti da fuori. Quello che c’è dentro lo sa solo chi apre.

Chi scrive oggi la scheda tecnica di un capo d’abbigliamento, di un pneumatico o di un profilato in alluminio mescola, quasi sempre senza una regola scritta, due tipi di dati: quelli che il cliente ha sempre potuto vedere e quelli che restano nel gestionale interno per abitudine, non per una scelta motivata. Per chi produce tessile, pneumatici, mobili, acciaio o alluminio, quella distinzione dovrà diventare un elenco formale, voce per voce, su ogni prodotto — e chi non l’ha già impostata rischia di doverla rifare sotto scadenza, con l’intero catalogo da riclassificare in poche settimane.

Che cosa impone davvero il regolamento

Il regolamento (UE) 2024/1781, che istituisce il quadro per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), in vigore dal 18 luglio 2024, definisce all’articolo 3, punto 28, il passaporto digitale di prodotto come «l’insieme di dati specifici sul prodotto che include le informazioni indicate nell’atto delegato pertinente adottato a norma dell’articolo 4 ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati». L’articolo 9 lo trasforma in una condizione di accesso al mercato: quando l’atto delegato per una categoria di prodotto diventa applicabile, quel prodotto può essere immesso sul mercato o messo in servizio solo se il passaporto è disponibile. Non è un’etichetta in più: è un requisito di conformità, come la marcatura CE.

L’allegato III elenca che cosa può o deve finire nel passaporto: identificativo univoco del prodotto, dichiarazione di conformità e documentazione tecnica, manuali e informazioni di sicurezza, identificativo del fabbricante e dell’importatore, codice GTIN. È, in sostanza, il fascicolo tecnico che oggi esiste già in azienda — ma sparso fra distinta base, scheda prodotto, dichiarazioni dei fornitori e archivio qualità — trasformato in un record digitale interrogabile dall’esterno.

Chi vede che cosa: lo decide la Commissione, categoria per categoria

Qui arriva il punto che il titolo di questo pezzo anticipa: il regolamento non traccia da solo il confine fra dato pubblico e dato riservato. Lo delega, categoria per categoria, agli atti delegati che la Commissione adotta ai sensi dell’articolo 4. L’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), impone che ogni atto delegato specifichi «i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso»: clienti, fabbricanti, importatori, distributori, riparatori, autorità di vigilanza del mercato, dogane, organizzazioni della società civile e sindacati compaiono tutti nell’elenco dell’articolo 11, lettera b) — ma l’accesso di ciascuno resta condizionato ai diritti di accesso specifici stabiliti nell’atto delegato applicabile. Non un passaporto tutto pubblico: uno diverso per ogni categoria di soggetto che lo consulta.

Quando definisce quei requisiti, l’articolo 4, paragrafo 10, lettera d), impone alla Commissione di prendere in considerazione la protezione delle informazioni commerciali riservate — ma è un criterio di bilanciamento che la Commissione applica in sede di atto delegato, non una lista di esclusioni consultabile oggi da un’azienda. Per ogni categoria, il confine fra ciò che finisce nel passaporto pubblico e ciò che resta interno si scrive nel momento in cui l’atto delegato per quella categoria viene pubblicato — non prima, e non per tutte le categorie insieme.

Il calendario per categoria, verificato voce per voce

Il primo piano di lavoro dell’ESPR, la comunicazione COM(2025) 187 del 16 aprile 2025, fissa sei categorie prioritarie con un calendario indicativo di adozione degli atti delegati: tessili e articoli di abbigliamento (priorità 1, 2027, mercato da 78 miliardi di euro), ferro e acciaio (priorità 1 fra i prodotti intermedi, 2026), pneumatici (2027), alluminio (2027), mobili (2028), materassi (2029). Una precisazione utile, perché la vulgata la confonde spesso: le calzature non sono fra queste sei categorie. Il piano le tratta come categoria separata dal tessile — materiali, funzioni e filiera diversi, impatto ambientale inferiore — e prevede solo uno studio, da completare entro fine 2027, per decidere se includerle nell’ecodesign dell’ESPR. Chi produce calzature non ha, oggi, una data d’ingresso nel passaporto digitale.

Il registro dell’articolo 13 — l’infrastruttura che conserva gli identificativi univoci di ogni passaporto, che la Commissione doveva aprire entro il 19 luglio 2026 — è già realtà: attivato in fase di test il 20 luglio 2026, un giorno dopo la scadenza di legge. La prima scadenza operativa reale, però, è il 18 febbraio 2027, e riguarda le batterie industriali e per veicoli elettrici del regolamento (UE) 2023/1542, non ancora le categorie ESPR: il sistema è acceso, ma per tessile, acciaio, pneumatici, mobili, alluminio e materassi i primi obblighi di passaporto arriveranno solo con gli atti delegati ancora da adottare.

Il fronte già aperto: l’invenduto di tessile e calzature

Su un punto, invece, tessile e calzature sono già dentro una scadenza passata, non futura. L’articolo 25, paragrafo 1, è netto: «Dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati all’allegato VII» — che comprende proprio abbigliamento e accessori (codici NC 4203, 61, 62, 6504, 6505) e calzature (NC 6401-6405). Lo stesso paragrafo esclude le microimprese e le piccole imprese e rinvia le medie imprese al 19 luglio 2030: per le grandi imprese del settore, il divieto è già in vigore da questa estate. L’articolo 24 aggiunge un obbligo collegato — pubblicare ogni anno, sul proprio sito, quantità e destinazione dei prodotti invenduti di cui l’azienda si è disfatta, comprese le eventuali deroghe applicate.

È la prova che, su tessile e calzature, l’ESPR produce già effetti concreti indipendentemente dal passaporto digitale — e che i due obblighi corrono su binari e calendari diversi, con lo stesso settore esposto a entrambi in tempi diversi.

Il lavoro vero: classificare prima che arrivi l’atto delegato

Aspettare l’atto delegato della propria categoria per scoprire cosa sarà pubblico è la scelta più costosa possibile: significa riclassificare tutto il catalogo sotto una data già fissata, con l’ufficio tecnico in emergenza mentre le vendite non si fermano. Il lavoro che ha senso fare ora è costruire il dataset del passaporto dalle fonti che esistono già — distinte base, schede tecniche, dichiarazioni dei fornitori, fascicoli di conformità — e classificare ogni voce come pubblica per obbligo prevedibile, riservata per segreto industriale o da decidere quando arriva l’atto delegato, con la motivazione scritta per ciascuna scelta. Vale lo stesso principio della mappatura del segreto commerciale imposta dal Data Act sui prodotti connessi — norma diversa, stesso errore da evitare: dichiarare riservato un dato solo quando arriva la richiesta di mostrarlo, non prima. E per chi in manifattura discute già quali parametri far uscire dal perimetro aziendale verso un servizio esterno, vale l’avvertimento documentato per chi carica distinte base e disegni quotati in un’AI pubblica: un dato già mostrato non torna riservato per decreto.

È il controllo che mettiamo in esercizio: un sistema che legge distinte base, schede prodotto e fascicoli di conformità, marca ogni voce con lo stato di pubblicazione previsto e la motivazione, e produce la traccia — data, voce, decisione — da esibire quando l’atto delegato della propria categoria diventa applicabile. Lo stesso impianto tiene insieme il resto dei dati sparsi dell’azienda — PLM, ERP, qualità, fornitori — in un modello operativo unico, su cui agenti AI possono già oggi tenere aggiornata la futura scheda di passaporto, con un operatore al comando: on-premise su macchine autonome, oppure su cloud dedicato con data center in Italia che presidiamo direttamente.

Sapreste dire oggi, prodotto per prodotto, quali dati finiranno nel passaporto pubblico e quali restano segreto industriale? Una prima mappa in mezz’ora con un nostro tecnico basta per iniziare.

Fonti

Quello che non sappiamo

Non sappiamo quali dati renderanno pubblici gli atti delegati per tessile o acciaio, né i diritti di accesso per categoria di soggetto: quegli atti non risultano ancora pubblicati, e il piano di lavoro fissa solo l’adozione, non la data di applicazione del passaporto — che comunque non può essere anteriore a 18 mesi dall’entrata in vigore dell’atto, salvo eccezioni motivate (art. 4, § 4). Non sappiamo nemmeno se le calzature entreranno fra le categorie ESPR: dipende dallo studio annunciato per fine 2027. Aggiorneremo questo pezzo quando gli atti delegati o quello studio saranno pubblicati.