Per quanti anni garantite gli aggiornamenti? Dal 27 settembre va detto prima di vendere
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Per quanti anni il vostro prodotto connesso riceverà aggiornamenti software? Se la risposta non è scritta da nessuna parte, fra cinque giorni vi manca un’informazione che il consumatore ha diritto di avere prima di vincolarsi. Se invece è scritta, da quel giorno entra nel contratto e non la cambiate più da soli. Un numero basso vi fa perdere la vendita; un numero alto vi impegna per tutti gli anni che avete dichiarato, e provare di averlo detto tocca a voi.
Cinque righe nuove, identiche in negozio e a distanza
Ieri abbiamo scritto della metà proibitiva di questa riforma: le frasi ambientali che dal 27 settembre non si possono più usare. Questa è l’altra metà, quella che aggiunge righe invece di toglierne. Sta nel consolidato 02011L0083-20260927 della direttiva sui diritti dei consumatori, dove ogni innesto porta il marcatore ►M4 — la direttiva (UE) 2024/825 — e in Italia negli articoli 48 e 49 del Codice del consumo riscritti dal decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30.
Le stesse cinque informazioni valgono in negozio (articolo 48) e a distanza o fuori dai locali commerciali (articolo 49): il promemoria della garanzia legale di conformità, da dare «in modo visibile, utilizzando l’avviso armonizzato»; l’etichetta armonizzata quando il produttore offre una garanzia di durabilità gratuita, sull’intero bene e più lunga di due anni; un promemoria separato per contenuti e servizi digitali; il periodo minimo di aggiornamenti; l’indice di riparabilità.
Le ultime due vi obbligano a guardare dentro i vostri dati. All’articolo 49 il periodo minimo va dato «per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell’operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software». Sulla riparabilità l’obbligo è a cascata: se l’indice armonizzato non è applicabile scattano «informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione». Non i tempi di consegna: il costo stimato, la procedura d’ordine e quello che non lasciate riparare.
L’avviso e l’etichetta non si disegnano in casa
L’articolo 65-ter, introdotto dallo stesso decreto, rinvia all’allegato II-octies del Codice del consumo. Su Normattiva quell’allegato è diviso in parte 1, avviso, e parte 2, etichetta, e il testo di entrambe è una formula sola: «Parte di provvedimento in formato grafico». È un modello grafico, non un testo da riscrivere.
Il disegno arriva dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 del 25 settembre 2025, adottato in base all’articolo 22 bis della direttiva e applicabile dal 27 settembre 2026. Le sue note sono vincoli tipografici: «gli elementi dell’avviso armonizzato non possono essere modificati», «La dimensione minima dell’avviso armonizzato è A4», a colori o in bianco e nero in negozio, obbligatoriamente a colori online. L’etichetta della durabilità — titolo GARAN, simbolo del calendario, codice QR verso il portale «La tua Europa» — non scende sotto i 95 × 100 mm e riserva 80 punti al solo numero di anni. Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha messo online i file, in una pagina aggiornata il 27 luglio 2026. Il decreto ministeriale previsto dall’articolo 65-ter, comma 3, serve invece ad adeguare l’allegato «alle modifiche apportate agli atti di esecuzione»: in Gazzetta Ufficiale non lo abbiamo trovato, e finché il regolamento europeo resta quello del 2025 non ha nulla da adeguare.
Il numero dichiarato entra nel contratto
Qui sta la parte che si paga negli anni. L’articolo 49, comma 5, dispone che «Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti». Il periodo di aggiornamenti scritto sulla scheda il 27 settembre 2026 è quindi contenuto di ogni contratto concluso quel giorno, e resta tale anche se nel 2029 la roadmap cambia.
Il comma 10 chiude il cerchio: «L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista». Non basta averlo pubblicato: bisogna dimostrare che cosa era esposto quel giorno. E online l’articolo 51, comma 2, impone di comunicare alcune di queste informazioni — fra cui l’etichetta di durabilità — «direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine»: non in una pagina di dettaglio, nell’ultima schermata.
Due dettagli italiani spostano il perimetro. L’aggiornamento del software è definito come aggiornamento gratuito e di sicurezza necessario alla conformità «oppure un aggiornamento delle funzionalità»: più largo del testo europeo, che si ferma alla conformità. E il Codice chiama produttore «il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo». Molte imprese della manifattura che si credono solo distributori sono produttori: la condizione sulla messa a disposizione delle informazioni da parte del produttore non filtra nulla quando il produttore siete voi.
Perché serve un sistema chiuso
Le informazioni nuove non stanno in un documento: stanno nei dati che tenete più stretti. La durata degli aggiornamenti dipende dal ciclo di vita dei componenti, dagli accordi con chi vi fornisce il firmware e dai contratti di manutenzione; il costo stimato di un ricambio è un margine; la disponibilità futura è una previsione di magazzino. Darli a un servizio esterno perché generi le schede significa consegnare a terzi struttura di costo e catena di fornitura.
Poi c’è la data. L’informazione precontrattuale fa fede nella forma in cui è stata data: serve poterla ricostruire al giorno in cui il cliente l’ha letta, perché è quel testo a essere entrato nel contratto e l’onere della prova è vostro. E serve il verso opposto: quando il periodo passa da cinque a sette anni, bisogna sapere in un pomeriggio su quali codici prodotto, schede, cataloghi, marketplace e lingue compare ancora il cinque. È il problema di propagazione già visto sui fascicoli tecnici, moltiplicato per il numero di vetrine.
I due assi, applicati al caso
Adempiere. Il controllo che mettiamo in esercizio è un registro versionato delle dichiarazioni precontrattuali: per ogni codice prodotto il periodo di aggiornamenti, l’indice o le informazioni sui ricambi, la presenza dell’avviso e dell’etichetta, con la data di ogni variazione e il documento interno che la giustifica — la traccia da esibire a chi chiede che cosa era esposto in una certa settimana.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme gestionale, documenti, archivi e dati di impianto in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando — per grandi imprese, manifattura, pubblica amministrazione, sanità e difesa. On-premise su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella vostra rete, oppure cloud dedicato con data center in Italia presidiato da noi, sempre a gestione condivisa: non dovete avere in casa chi amministra i modelli.
Sapete dire oggi, per ogni vostro codice prodotto, per quanti anni avete promesso aggiornamenti? Trenta minuti con un nostro tecnico bastano per capire dove sta il dato.
Quello che non sappiamo
Non sappiamo come l’Autorità garante della concorrenza e del mercato — competente per queste sezioni in forza dell’articolo 66 del Codice del consumo — leggerà la condizione sulla messa a disposizione delle informazioni da parte del produttore quando venditore e produttore coincidono. Non sappiamo se un periodo di aggiornamenti più lungo di due anni allunghi la responsabilità dell’articolo 133, comma 2, che parla di fornitura continuativa prevista dal contratto e non di aggiornamenti dichiarati. Nei testi letti non c’è l’elenco dei beni per i quali l’indice di riparabilità armonizzato esiste già. E il decreto ministeriale non risulta pubblicato a oggi: non possiamo escludere che sia in lavorazione.
Fonti
- EUR-Lex — testo consolidato 02011L0083-20260927 della direttiva 2011/83/UE, articoli 2, 5, 6, 8 e 22 bis (fonte primaria, marcatori ►M4)
- EUR-Lex — regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 del 25 settembre 2025, formato e contenuto dell’avviso e dell’etichetta armonizzati (fonte primaria)
- Normattiva — Codice del consumo, articolo 65-ter, testo vigente (fonte primaria)
- Normattiva — Codice del consumo, articolo 49, testo vigente (fonte primaria)
- MIMIT — Avviso armonizzato ed etichetta (di durabilità) armonizzata, pagina aggiornata il 27 luglio 2026 (fonte primaria)