Note operative Normativa

Chi deve dimostrare l’asserzione ambientale che avete già stampato?

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Raccordo a gomito in ottone con la misura 3/4 fusa in rilievo sul corpo, fotografia in bianco e nero
La misura sta fusa nel pezzo e chiunque la verifica con un calibro. Una frase sull’imballaggio no: finché non esce la prova, resta un’affermazione.

La frase ambientale che sta sul vostro imballaggio l’ha scritta qualcuno, forse anni fa, e da allora nessuno l’ha più riaperta. Fra sei giorni smette di essere una questione di interpretazione. Dal 27 settembre 2026 alcune di quelle frasi sono pratiche commerciali sleali in ogni caso: nessun consumatore medio da valutare, nessuna circostanza da pesare, nessun margine per spiegare che cosa intendevate. O tirate fuori la prova, o la frase va tolta.

Che cosa scatta il 27 settembre

Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026) attua la direttiva (UE) 2024/825 e riscrive, fra gli altri, gli articoli 18, 21, 22 e 23 del Codice del consumo. È in vigore dal 24 marzo 2026, ma il suo articolo 2 sposta l’effetto: «Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026». L’articolo 4 della direttiva impone a tutti la stessa sequenza: recepimento entro il 27 marzo 2026, applicazione dal 27 settembre 2026. È la data che EUR-Lex attribuisce al consolidato 02005L0029-20260927, dove ogni innesto porta il marcatore ►M2.

All’allegato I di quella direttiva — la lista delle pratiche considerate sleali in ogni caso, che in Italia è l’articolo 23 del Codice del consumo — sono state aggiunte dodici voci. Quattro riguardano le asserzioni ambientali, una i requisiti di legge presentati come pregio, sette gli aggiornamenti software e la durabilità dei beni.

Le quattro voci che toccano una frase già stampata

La prima, il punto 2 bis, colpisce i bollini: «Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.» La seconda, il 4 bis, colpisce la parola vaga: «Formulare un’asserzione ambientale generica per la quale l’operatore economico non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione.» La terza, il 4 ter, colpisce la parte spacciata per il tutto: è sleale l’asserzione che concerne «il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto». La quarta, il 4 quater, colpisce la compensazione: «Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.»

Una differenza di parole cambia ricerche e controlli interni: dove la direttiva dice «marchio di sostenibilità», il legislatore italiano ha scritto «etichetta di sostenibilità», sia nella definizione dell’articolo 18 sia nella lettera b-bis dell’articolo 23.

Che cosa rende generica una frase

La definizione entra all’articolo 2 della direttiva, lettera p): è generica ogni asserzione ambientale «non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione». Il considerando 9 fa i nomi: «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «biodegradabile», «a base biologica». E indica la via d’uscita: «imballaggio rispettoso dal punto di vista del clima» è generico, mentre «il 100 % dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili» non lo è, perché la specificazione sta sullo stesso mezzo.

Se la frase resta generica, l’unica difesa è l’eccellenza riconosciuta: prestazioni conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 — l’Ecolabel UE — oppure «a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri». Non è una soglia che si costruisce in sei giorni.

Chi porta la prova, e che cosa succede se non arriva

L’articolo 27, comma 5, del Codice del consumo — testo in vigore dal 2 aprile 2023, non toccato dal decreto 30/2026 — dice che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può chiedere al professionista prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica, e aggiunge: «Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti.» Non c’è presunzione di buona fede da far valere: c’è un fascicolo da consegnare. Il comma 9 dello stesso articolo prevede una sanzione «da 5.000 euro a 10.000.000 euro».

Per le promesse al futuro la prova è ancora più pesante e non passa dalla lista nera: il consolidato porta all’articolo 6, paragrafo 2, una lettera d) che rende ingannevole l’asserzione su prestazioni ambientali future priva di «un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise», verificato periodicamente da un terzo indipendente le cui conclusioni siano messe a disposizione dei consumatori.

Quello che resta fuori dalla lista

Il resto non è più morbido: è valutato caso per caso. L’articolo 21 del Codice del consumo ora elenca fra le caratteristiche principali del prodotto «gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità». Le sette voci su software e durabilità — aggiornamenti che peggiorano il funzionamento, aggiornamenti facoltativi presentati come necessari, caratteristiche introdotte per limitare la durata — toccano chiunque venda beni con elementi digitali: è il terreno che abbiamo sfiorato scrivendo di presunzione di conformità sulle batterie. Con la stessa decorrenza cambia anche il consolidato 02011L0083-20260927 della direttiva sui diritti dei consumatori, che aggiunge obblighi informativi precontrattuali su garanzia legale, garanzia commerciale di durabilità, periodo minimo degli aggiornamenti software e riparabilità.

Perché serve un sistema chiuso

La prova di un’asserzione ambientale non è un documento: è un insieme. Distinte base e dati di fornitura, analisi di ciclo di vita, certificati di sistema, contratti che vincolano un mix energetico o una percentuale di riciclato, verbali di prova. Sono i dati più riservati che avete, sparsi fra gestionale, cartelle di progetto, posta elettronica e archivi dei fornitori. Darli in pasto a un servizio esterno significa esportare il vostro costo di produzione e la vostra catena di fornitura a chi non ha firmato nulla.

Poi c’è il tempo. La prova serve alla data in cui l’asserzione è stata pubblicata, non a oggi: il catalogo del 2024 va difeso con i dati del 2024. E serve il verso opposto: quando una frase cade, bisogna sapere in un pomeriggio su quali codici prodotto, cataloghi, schede e pagine compare — anche se è scritta in tre modi diversi. Un sistema che tiene documenti, gestionale e archivio storico dentro il perimetro risponde a entrambe le domande; una rassegna a mano non risponde a nessuna nei tempi di un procedimento.

I due assi, applicati al caso

Adempiere. Il controllo che mettiamo in esercizio è un registro delle asserzioni: ogni frase ambientale pubblicata, dove compare, da quando, con quale documentazione a sostegno e con quale versione dei dati — la traccia datata da esibire se l’Autorità chiede le prove dell’articolo 27, comma 5, non un parere che si chiude in un PDF.

Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme gestionale, documenti, archivi e dati di impianto in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando — per grandi imprese, manifattura, pubblica amministrazione, sanità e difesa. On-premise su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella vostra rete, oppure cloud dedicato con data center in Italia presidiato da noi, sempre a gestione condivisa: non dovete avere in casa chi amministra i modelli.

Sapete dire, senza aprire il magazzino, su quante confezioni è stampata oggi la vostra frase ambientale? Mezz’ora con un nostro tecnico basta per capire da dove si parte.

Quello che non sappiamo

Non sappiamo come l’Autorità userà in concreto la nozione di asserzione generica: le voci nuove non sono ancora applicabili. Non sappiamo quale sia la soglia di sufficienza della prova: l’articolo 27, comma 5, non fissa né contenuto minimo né termine. Nei testi che abbiamo letto — direttiva, consolidato e decreto — non c’è un obbligo di conservazione della documentazione probatoria, né una durata. E non abbiamo verificato se sia stato adottato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy che il d.lgs. 30/2026 prevede per l’allegato II-octies.

Fonti