Presunzione di conformità batterie: sei articoli, una norma sola
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Chi immette sul mercato un pacco batteria si sentirà chiedere, dal 18 febbraio 2027, la composizione dettagliata degli elettrodi e i diagrammi di smontaggio da qualcuno che si presenta come rifabbricante: dovrà rispondere sì o no, e oggi nessun atto europeo gli dice chi abbia il diritto di chiedere.
I due errori costano allo stesso modo. Aprire a chi non ne ha titolo significa consegnare a un terzo la ricetta del catodo; chiudere a chi ne ha titolo significa arrivare davanti a un’autorità di vigilanza del mercato con un diniego da giustificare. Quella riga doveva tracciarla la Commissione entro il 18 agosto 2026. Il 16 settembre ha pubblicato qualcosa sulle batterie, ma è un’altra cosa, e copre meno di quanto il titolo lasci sperare.
Una sola norma armonizzata, quattro anni e nove mesi dopo la richiesta
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 2026/2048 del 16 settembre 2026, pubblica la decisione di esecuzione (UE) 2026/2048 della Commissione del 14 settembre 2026, in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Il suo allegato contiene una riga: la norma «EN 18060:2025», dal titolo «Veicoli stradali — Batterie ricaricabili con accumulo interno di energia — Prestazioni di moduli e batterie EV agli ioni alcalini (Li-Ion, Na-Ion), Pb, NiMH e a chimica combinata». È la prima norma armonizzata a sostegno del regolamento (UE) 2023/1542. La richiesta di normazione a CEN e CENELEC è la decisione C(2021) 8614 del 7 dicembre 2021: fra la richiesta e la prima norma sono passati quattro anni e nove mesi.
L’allegato non indica quali requisiti del regolamento la norma copra: nessun articolo, nessuna clausola. E il testo si acquista dagli enti di normazione: pubblico è il riferimento, non il contenuto. Il fabbricante deve comprarlo e stabilire da sé, sotto la propria responsabilità, fin dove arriva la copertura.
La presunzione vale su sei articoli. La norma ne tocca uno
L’articolo 15, paragrafo 3 dispone che le batterie conformi alle norme armonizzate pubblicate in Gazzetta ufficiale «sono considerate conformi ai requisiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 78 nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse». Sei articoli, letti sul testo consolidato al 13 agosto 2026: prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale (articolo 9, con valori minimi rinviati a un atto delegato atteso entro il 18 agosto 2027); prestazioni e durabilità di industriali ricaricabili sopra i 2 kWh, mezzi di trasporto leggeri e veicoli elettrici (articolo 10, già in applicazione dal 18 agosto 2024); sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria, che dal 18 agosto 2024 chiede prove condotte «con i metodi più avanzati» (articolo 12); etichettatura e marcatura, con il codice QR obbligatorio dal 18 febbraio 2027 (articolo 13); stato di salute e durata di vita prevista nel sistema di gestione della batteria (articolo 14); progettazione tecnica e funzionamento del passaporto (articolo 78).
La norma di ieri riguarda prestazioni e durabilità di moduli e batterie per veicoli stradali: il territorio dell’articolo 10, e nemmeno tutto. Per chi assembla sistemi fissi di accumulo il conto è immediato: l’articolo 12 è applicabile da due anni e non ha norma armonizzata, quindi non c’è presunzione da invocare. Metodi di prova, difendibilità e traccia documentale restano sul fabbricante — nella manifattura emiliana come altrove.
Il livello riservato del passaporto non ha ancora i suoi destinatari
L’articolo 77, paragrafo 9 è esplicito: «Entro il 18 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino quali persone devono essere considerate persone aventi un interesse legittimo conformemente all’allegato XIII, rispettivamente punti 2 e 4». Il termine è scaduto da un mese.
Lo abbiamo cercato senza passare dalle parole del titolo, che è il metodo più fragile: due interrogazioni all’archivio Cellar dell’Ufficio delle pubblicazioni, sul grafo delle relazioni fra atti. Con base giuridica nel regolamento (UE) 2023/1542 risultano solo il regolamento delegato (UE) 2025/606 sull’efficienza di riciclaggio, il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 sui formati di comunicazione dei dati, una comunicazione del 10 gennaio 2025 e una relazione dell’11 settembre 2026. Fra gli atti che lo citano, il 2026 porta il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 sul registro dei passaporti digitali di prodotto, la strategia Battery booster e la decisione di ieri. Nessuno è l’atto dell’articolo 77, paragrafo 9: alla data odierna, secondo questa ricerca, non risulta adottato.
L’assenza si riflette dentro il regolamento. L’articolo 78 — uno dei sei coperti dalla presunzione — pone fra i requisiti essenziali che consumatori e operatori economici accedano al passaporto gratuitamente e «sulla base dei rispettivi diritti di accesso di cui all’allegato XIII e dell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 77, paragrafo 9». Un requisito essenziale rinvia a un atto che non c’è, e nessuna norma armonizzata può colmarlo.
Intanto il livello pubblico si è mosso in silenzio. La rettifica del 10 aprile 2026 (GU L, 2026/90285) corregge l’allegato XIII, punto 1, lettera q): dove il testo del 2023 rinviava ai «paragrafi 3 e 4» dell’articolo 13, ora si legge «paragrafi 4 e 5». Chi aveva mappato i campi pubblici sul testo originale ha puntato per quasi tre anni ai paragrafi sbagliati. Dei tre livelli dell’articolo 77 e del confine con il segreto industriale abbiamo scritto nella nota sul passaporto della batteria dal 18 febbraio 2027.
Perché serve un sistema chiuso
Qui non c’è una regola da applicare: c’è una decisione da prendere in proprio e da saper difendere dopo. Quali campi del fascicolo tecnico sono segreto industriale, a chi si aprono, con quale motivazione, e fin dove arriva la copertura di EN 18060:2025 sul singolo modello. Sono giudizi che si formano su capitolati, distinte base, rapporti di prova, pareri legali interni e sul testo a pagamento della norma: documenti che non possono uscire dall’azienda, meno che mai finire nel prompt di un servizio esterno che li conserva e li riusa. Un modello a pesi aperti dentro il perimetro del cliente lavora su quei documenti senza spostarli, e ogni proposta di classificazione resta scritta con data, fonte e versione del testo su cui è stata presa. Quando l’atto di esecuzione arriverà, la revisione non riparte da zero: si confronta l’elenco ufficiale con le decisioni già prese, si aggiorna ciò che diverge e si mostra a un ispettore perché nell’attesa si era scelto così.
Quello che non sappiamo
Il limite del metodo va detto per primo: una ricerca sul grafo delle citazioni e delle basi giuridiche trova ciò che è stato indicizzato con quelle relazioni. Un atto appena adottato, pubblicato in altra forma o con metadati incompleti può sfuggirle. Per questo scriviamo che l’atto non risulta adottato alla data odierna, secondo questa ricerca, e non che non è stato adottato. Non sappiamo quali requisiti la Commissione consideri coperti da EN 18060:2025: la decisione non lo dice, e la norma non l’abbiamo letta — è a pagamento, e ne riportiamo solo il riferimento pubblicato. Non abbiamo infine verificato se dell’atto mancante esista una bozza nei canali di consultazione: ne abbiamo cercato l’atto adottato, non il progetto.
I due assi, applicati
Adempiere. Nel nostro impianto l’articolo 15, paragrafo 3 diventa un controllo che legge la documentazione tecnica di ogni modello e segnala, requisito per requisito, dove la presunzione di conformità c’è e dove manca, con la motivazione del metodo di prova scelto e la traccia pronta per un’ispezione.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme capitolati, distinte base, rapporti di prova e pareri legali in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono la proposta di classificazione e di copertura normativa con un operatore al comando che approva o corregge. Per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità. Sempre in due modalità: on-premise, su macchine autonome che non richiedono integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato, con VPN dedicata e data center in Italia — sempre con gestione condivisa.
Dalla prima sessione, senza costi, esce la mappa datata dei vostri modelli: quali requisiti restano oggi senza presunzione di conformità e quali campi del passaporto sono ancora classificati su un testo superato. Resta a voi anche se non proseguiamo insieme. Parlatene con un nostro tecnico.