Analisi probabilistica e articolo 158: i diritti GDPR che restano limitati
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Il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 — testo unico in materia di adempimenti e accertamento — è nel Supplemento ordinario n. 28/L alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026. Alle pagg. 164-165, l’articolo 158, rubricato «Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio», riproduce quasi verbatim «articolo 2, commi da 1 a 4, 7 e 9, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13». Non introduce un potere nuovo: lo sposta in un testo unico. Ma il modo in cui lo definisce misura quanto l’amministrazione può già fare, e quanto chi viene selezionato può ancora opporre.
Due modelli, una sola frase che li separa
Il comma 1 distingue due famiglie di analisi del rischio fiscale. La prima è quella che tutti immaginano pensando a un controllo: «analisi deterministica», «insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull’elaborazione di dati […] volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l’avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell’avvio dell’analisi». Il rischio, qui, è già scritto.
La seconda famiglia è diversa nella sostanza, non solo nel nome. È l’«analisi probabilistica»: «insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l’elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento a un rischio fiscale noto». La frase che le separa è breve e pesante: «definibile prima dell’avvio dell’analisi» contro «anche non noti a priori». Il suo output la norma lo chiama «indicatore di rischio desunto o derivato»: «risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi» (lett. d). Profilazione, dichiarata tale dalla legge.
A cosa servono i risultati, e su quali dati
Il comma 2 chiude un dubbio: i risultati, oltre che per la prevenzione di evasione, frode e abuso del diritto e per lo stimolo dell’adempimento spontaneo, «possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi». Non solo accertamento a valle: anche selezione a monte.
Il comma 3 dice su quali dati: «tutte le basi dati di cui l’Agenzia delle entrate dispone», compresa l’Anagrafe tributaria ed «escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51» — polizia e giustizia penale, regime distinto — usate «anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici». È lo stesso principio che regge l’interconnessione delle banche dati europee: più le fonti si parlano, meno serve dichiarare in anticipo cosa si cerca.
Il comma 4: qui la norma diventa nostra
È qui che la norma tocca il punto che ci interessa. Prevede che, «limitatamente alle attività di analisi del rischio condotte dall’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento delle finanze […] nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-undecies, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 […] considerati i principi di necessità e di proporzionalità, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali», si definiscano tre cose: le «specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e 22» del GDPR, «in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all’obiettivo di interesse pubblico»; il «contenuto minimo essenziale» previsto dall’art. 23, par. 2 del Regolamento; e «le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati».
Quei cinque articoli sono i diritti a cui si aggrapperebbe chi si scopre selezionato da un modello: il 15 è l’accesso, il 17 la cancellazione, il 18 la limitazione, il 21 l’opposizione; il 22, il più rilevante qui, è il diritto a non essere sottoposti a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione. Il comma 4 non li abolisce: autorizza un regolamento ministeriale a definirne «specifiche limitazioni».
Non è un potere senza contrappesi: l’art. 23, par. 1 del GDPR consente agli Stati di limitare quei diritti quando necessario e proporzionato per un obiettivo di interesse pubblico, fra cui il fiscale; il regolamento si scrive «sentito il Garante»; e lo stesso comma 4 impone «misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati». E il Codice privacy ci arriva prima: l’art. 2-undecies elenca già, al comma 1, lettera f-bis), «agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale» fra i casi in cui quei diritti non si esercitano con richiesta al titolare. Il comma 3 però impone che, se l’esercizio è «ritardato, limitato o escluso», ciò avvenga «con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato» salvo che la comunicazione comprometta la finalità, e aggiunge che i diritti «possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160». La notizia, quindi, non è che i diritti spariscano: è che la misura di quanto resta è oggi rinviata a un regolamento del MEF che, a nostra verifica, al 13 agosto 2026 non risulta ancora adottato.
Dove ci fermiamo
L’art. 158 riordina norme già esistenti — riproduce l’art. 2 del d.lgs. 13/2024, febbraio 2024. Non è un potere nuovo introdotto oggi: è la sua codificazione in un testo unico, ed è la differenza che separa una lettura seria da un allarme. Non sappiamo se e quando il regolamento del MEF sarà adottato, né quali limitazioni conterrà: la ricerca condotta su Gazzette successive e Normattiva non ha trovato traccia di un’adozione, ma non è stata esaustiva. Non abbiamo notizia di accertamenti già fondati su analisi probabilistica, e non ne affermiamo l’esistenza. Questa è lettura normativa su fonti primarie, non un parere legale.
Che cosa cambia per chi viene selezionato
Per un’impresa la conseguenza è organizzativa: se la verifica nasce da un modello che ha isolato uno di quei rischi «non noti a priori», l’impresa discute anche di come è stata selezionata, con diritti di accesso e opposizione di portata ancora da definire. Le domande a cui conviene saper rispondere con documenti propri: quali dati la riguardano stanno nelle basi dati interconnesse e con quale qualità; se dichiarazioni e adempimenti sono ricostruibili con data e versione; se esiste già una spiegazione interna — un’operazione straordinaria, una variazione di magazzino, un rapporto infragruppo — per le anomalie che un modello esterno leggerebbe come segnale. Non è difendersi da un accertamento: è rispondere con un fascicolo invece che a memoria — la stessa distanza fra chi ha già i dati che dimostrano l’attuazione e chi esibisce una policy firmata, o fra chi sa da dove viene ogni contatto nel CRM e chi lo scopre alla richiesta.
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I due assi, applicati
Adempiere. Gli obblighi documentali e dichiarativi di un’impresa — quelli che l’art. 158 incrocia oggi con altre basi dati senza dichiarare in anticipo cosa cerca — diventano, nel nostro impianto, un controllo sui documenti e sui sistemi del cliente: per ogni adempimento, quale dato lo dimostra, dove sta, con quale data e quale evidenza. Non un’anagrafe che elenca fornitori senza dire cosa forniscono davvero, ma un fascicolo che si esporta, datato, il giorno in cui arriva una richiesta — invece di essere ricostruito a memoria.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme gestionali, archivi, documenti e sistemi in un modello operativo unico su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando, per grandi imprese, difesa, pubblica amministrazione e sanità. Dall’altra parte del tavolo, l’analisi del rischio descritta dall’art. 158 è già un impianto così: basi dati interconnesse, modelli che isolano pattern. L’asimmetria non è fra chi ha ragione e chi ha torto: è fra chi ha i dati in un modello unico e chi li ha sparsi. Sempre in due modalità: on-premise, su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato, con VPN dedicata e data center in Italia; sempre con gestione condivisa.
Dalla prima sessione, senza costi, esce l’elenco datato di quali dati dimostrano quali adempimenti e dove stanno — comprese le caselle che restano vuote. Resta a voi anche se non proseguiamo insieme. Parlatene con un nostro tecnico.