Avviso di richiamo: due rimedi a scelta del consumatore, e le parole che non potete usare
7 min di lettura
Chi fa produrre da altri e vende con il proprio marchio — il modello di interi distretti italiani, dai casalinghi alla puericultura all’articolo sportivo — ha deciso anni fa di non tenere l’elenco di chi compra: il cliente è del rivenditore, non del marchio. Se uno di quei prodotti va richiamato, quella decisione presenta il conto in pochi giorni: non ritirare la merce dagli scaffali, ma un rimedio dovuto, uno per uno, a ogni consumatore che ha il pezzo in casa.
Chi ci mette il marchio è il fabbricante
Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti si applica dal 13 dicembre 2024; il consolidato al 29 maggio 2026 porta una sola modifica, sulle procedure di emergenza. L’articolo 13, paragrafo 1, chiude la porta a ogni lettura di comodo: una persona «è considerata un fabbricante […] ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 9 se […] immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio». Il terzista che stampa lo scafo non è il fabbricante: lo è chi ci applica la targhetta.
Il richiamo non finisce quando il prodotto torna indietro
Gli articoli da 33 a 37 stanno nel capo VIII, Diritto di informazione e a un rimedio: l’unica parte che costa denaro riga per riga. L’articolo 37, paragrafo 1, impone di offrire al consumatore «un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo». Il paragrafo 2 dice che cosa significa: offrire «la scelta tra almeno due» fra riparazione, sostituzione «con uno sicuro dello stesso tipo e almeno dello stesso valore e qualità» e rimborso «almeno pari al prezzo pagato dal consumatore». Uno solo è ammesso se gli altri sarebbero impossibili o di costo sproporzionato, valutati anche gli inconvenienti per il consumatore. Il paragrafo 5 toglie l’ultima scappatoia: «Il consumatore non deve sostenere le spese di spedizione o di restituzione del prodotto», e per i prodotti non trasportabili è l’operatore a organizzarne il ritiro.
Qui sta la differenza dal regolamento (UE) 2023/1230, di cui abbiamo scritto a proposito dei manuali di istruzioni. I due testi definiscono il richiamo quasi con le stesse parole, ma nel testo italiano del 2023/1230 «rimborso» non compare mai: il regolamento macchine dice al fabbricante che cosa fare — rendere conforme, ritirare, richiamare — e non dice all’acquirente che cosa ottiene. Là un utilizzatore professionale che avete in anagrafica, qui un consumatore che forse non sapete di avere.
L’avviso ha un titolo obbligatorio e cinque espressioni vietate
L’articolo 36, paragrafo 2, elenca il contenuto dell’avviso, nella lingua dello Stato di commercializzazione. Il titolo non è libero: deve consistere nei termini «Richiamo per la sicurezza del prodotto». Servono immagine, nome e marca; numeri di lotto o serie e il disegno di dove trovarli; l’istruzione «di smettere immediatamente di usare il prodotto richiamato»; i rimedi; un numero verde.
La lettera c) manda all’aria le bozze scritte dal marketing: la descrizione del pericolo deve evitare «qualsiasi elemento che possa ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori», e nomina cinque espressioni una per una — «volontario», «precauzionale», «discrezionale», «in situazioni rare», «in situazioni specifiche» — più il divieto di indicare che non sono stati segnalati incidenti. Il richiamo volontario e precauzionale del comunicato-tipo italiano è, testualmente, un avviso non conforme. Il modello sta in allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 del 24 maggio 2024.
L’elenco clienti non è più una scelta di marketing
L’articolo 35, paragrafo 1, vuole che «tutti i consumatori interessati che possono essere identificati ricevano direttamente la notifica e senza indebito ritardo», e che gli operatori che raccolgono i dati personali dei clienti «devono utilizzare tali informazioni per richiami e avvisi per la sicurezza»: il database delle promozioni diventa uno strumento di sicurezza, obbligatorio. Quando non basta, il paragrafo 4 impone un avviso «chiaro e visibile» su sito, social, newsletter, punti vendita e mezzi di comunicazione di massa. E chi vende su marketplace ha un canale che parte senza di lui: l’articolo 22, paragrafo 12, obbliga il mercato online a informare i suoi acquirenti e a pubblicare il richiamo sull’interfaccia.
Il lato italiano, arrivato a maggio
Il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026, in vigore dal 16 maggio) riscrive la parte IV, titolo I del Codice del consumo. Il nuovo articolo 104, comma 3, aggiunge quello che il regolamento lascia agli Stati: gli operatori si assicurano «che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana». Il numero verde risponde in italiano.
Il nuovo articolo 112 fissa le sanzioni. Chi immette prodotti pericolosi è punito «con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro», aumentata fino alla metà in caso di rischio grave: materia penale. Violare gli obblighi del capo III costa da 2.500 a 25.000 euro; non ottemperare ai provvedimenti dell’autorità, da 3.000 a 30.000. E al comma 6: «Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
Conviene contare gli insiemi. Il capo III sono gli articoli da 9 a 21; gli articoli 35, 36 e 37 stanno nel capo VIII, e quella sanzione, alla lettera, non li nomina. Resta l’altra strada: il consumatore reclama perché il rimedio non è soddisfacente, l’autorità ordina, la mancata ottemperanza è di nuovo un’ammenda. E il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 chiede agli Stati membri, entro il 22 dicembre 2026 e poi ogni anno, il numero di quei reclami e il «Numero e valore delle sanzioni irrogate per tipo di violazione».
Perché un sistema chiuso
Un richiamo si prepara su tre cose che non possono uscire: l’anagrafica di chi ha comprato, i lotti ancora in circolazione, un difetto non ancora pubblico. Mandarle a un modello esterno significa consegnare a un terzo un richiamo non annunciato e un archivio di consumatori — mentre l’articolo 35, paragrafo 2, impone di tenere quei recapiti «limitati al minimo necessario» e di usarli solo per la sicurezza: una limitazione di finalità che un servizio a consumo non rispetta.
Poi c’è il testo. L’avviso è un atto regolato: una parola sbagliata lo rende non conforme, e da un modello che non potete ispezionare non potete dimostrare quale versione l’ha scritto né che il controllo sulle espressioni vietate sia girato. Un richiamo dura mesi, a ondate: se il modello cambia sotto di voi, la seconda ondata parla un’altra lingua. E il modello che impara quali lotti generano reclami è la mappa della vostra catena di fornitura: addestrato fuori, resta a chi lo ospita.
Quello che non sappiamo
Non diamo consulenza legale sulla qualificazione del singolo operatore né sulla copertura sanzionatoria degli articoli 35, 36 e 37 in Italia: abbiamo letto l’articolo 112 e contato gli insiemi, non le pronunce che lo interpretano. Non sappiamo se la Commissione userà l’articolo 35, paragrafo 3, per imporre la registrazione dei prodotti in categorie specifiche: a oggi non risulta un atto su quel punto. Il legame fra distretti e marchio proprio è un modello ricorrente, dichiarato tale.
I due assi, applicati
Adempiere. L’articolo 36 diventa un controllo che gira sulla bozza dell’avviso prima che esca: titolo esatto, campi obbligatori, espressioni vietate bloccate, italiano per avviso e servizio informazioni. Più un registro datato di chi è stato notificato, quando, con quale rimedio offerto e quale accettato — la traccia che serve alla camera di commercio, non un parere che si chiude in un file.
Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme produzione, spedizioni, assistenza, e-commerce e marketplace in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando: quali lotti sono ancora fuori, chi è raggiungibile davvero, quando conviene sostituire invece di riparare. Per grandi imprese del settore manifatturiero, difesa, PA e sanità, in due modalità: on-premise su macchine autonome, oppure cloud dedicato con data center in Italia, sempre con gestione condivisa.
Dalla prima sessione, senza costi, esce una cosa concreta: quanti dei vostri acquirenti degli ultimi due anni sareste in grado di raggiungere domattina, e da quali sistemi. Parlatene con un nostro tecnico.