Note operative Normativa

GPSR, sicurezza generale dei prodotti: obblighi già in vigore, il fascicolo resta sparso in sei sistemi

7 min di lettura

Fotografia in bianco e nero di cinque scatole di cartone sigillate con nastro adesivo, impilate su una mensola di legno davanti a un muro di mattoni
Ogni scatola è sigillata e pronta per il mercato. Nessuna etichetta visibile dice se, dietro, il fascicolo esiste davvero.

Uno scenario tipico, non un caso nostro. Un’azienda della bassa modenese produce piccoli elettrodomestici da cucina, nel settore manifatturiero, venduti sia in negozio sia su un marketplace online. Un consumatore segnala che un componente si è surriscaldato. Nello stesso mese un distributore chiede, prima di rinnovare l’ordine, la prova che il modello sia coperto da un’analisi dei rischi aggiornata e che l’azienda sappia, lotto per lotto, quanti pezzi siano ancora in circolazione. L’ufficio qualità ha il reclamo. L’ufficio tecnico ha l’analisi dei rischi, fatta due anni fa. Nessuno dei due, da solo, sa dire se il componente segnalato appartenga al lotto già corretto o a uno precedente.

Il regolamento, l’aggiornamento di maggio 2026, e da quando si applica davvero

Il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, «relativo alla sicurezza generale dei prodotti» — il GPSR, dall’acronimo inglese General Product Safety Regulation — è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/1 del 23 maggio 2023. L’articolo 52 fissa due tempi distinti: l’entrata in vigore, «il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione» — quindi il 12 giugno 2023 — e l’applicazione, che l’articolo scrive per esteso: «Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024». Da quella data il regolamento abroga la direttiva 2001/95/CE e sostituisce, per la generalità dei beni di consumo non alimentari, l’impianto su cui l’industria italiana lavorava da vent’anni.

Il testo non è fermo. Il regolamento (UE) 2024/2748 del 9 ottobre 2024 ha inserito nel GPSR un capo II bis — procedure di emergenza e presunzione di conformità alternativa per i «beni rilevanti per la crisi», attivabili solo se la Commissione dichiara la modalità di emergenza del regolamento (UE) 2024/2747 — con applicazione «a decorrere dal 29 maggio 2026»: meno di tre mesi fa. Non risulta attivato a nostra conoscenza, e non tocca gli obblighi ordinari di cui parla questo articolo, ma conferma che il testo resta sotto manutenzione attiva.

Dove sta, davvero, il dato

Il regolamento non affida la sicurezza a un solo ufficio. La distribuisce su almeno sei sistemi che, in un’azienda tipica, non si parlano fra loro.

Il primo è l’ufficio tecnico: l’articolo 9, paragrafo 2, impone ai fabbricanti un’«analisi interna dei rischi» più «una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza», da tenere disponibile «per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato» (par. 3).

Il secondo è la linea di produzione, dove vive l’identificativo fisico: il paragrafo 5 chiede sul prodotto «un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento» che ne consenta l’identificazione, «facilmente visibile e leggibile». È il dato che, mesi dopo, dice se un esemplare appartiene al lotto già corretto o a uno precedente — ma nasce in produzione, non in qualità.

Il terzo è l’ufficio acquisti, che governa importatori e distributori: l’articolo 11 chiede all’importatore di assicurarsi «che il fabbricante si sia conformato alle prescrizioni di cui all’articolo 9»; l’articolo 12 chiede al distributore di accertarsi che entrambi «abbiano rispettato le prescrizioni» — una verifica a cascata su un fascicolo che chi verifica, spesso, non ha mai visto per intero.

Il quarto è l’assistenza clienti, dove arriva il reclamo: l’articolo 9, paragrafo 12, impone di tenere «un registro interno di tali reclami e dei richiami dei prodotti nonché di qualsiasi misura correttiva adottata»; il paragrafo 13 limita i dati personali del reclamante a «non più di cinque anni dalla data del loro inserimento» — retention diversa da quella decennale della documentazione tecnica, su un sistema diverso.

Il quinto è il legale o compliance. Se un prodotto già sul mercato risulta pericoloso, il fabbricante deve informarne «immediatamente, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del mercato» (art. 9, par. 8); l’articolo 20 impone la stessa notifica «senza indebito ritardo» per ogni incidente con «gravi effetti nocivi, permanenti o temporanei» sulla salute. Il Safety Business Gateway è un portale della Commissione, non un modulo del gestionale: chi lo compila cerca altrove i dati da riportare.

Il sesto, quando il prodotto si vende anche online, è il canale e-commerce: l’articolo 22 impone ai fornitori di mercati online un «punto di contatto unico» verso le autorità, la registrazione «sul portale Safety Gate» e «processi interni per la sicurezza dei prodotti» — un sistema che il fabbricante, spesso, non controlla affatto.

Lo stesso schema — una prova che la norma pretende, dispersa fra uffici che non hanno mai avuto motivo di scambiarsi quel dato — ricorre nella documentazione tecnica del Regolamento Macchine e nella verifica a cascata sui fornitori della CSDDD.

Il dato che nessun sistema aziendale contiene per intero

Il pezzo che manca quasi sempre non è un dato isolato: è la catena che li tiene insieme. Un numero di lotto nato in produzione, un reclamo arrivato in assistenza, la misura correttiva decisa dalla qualità, la notifica trasmessa dal legale — nessun sistema, di norma, collega questi eventi allo stesso oggetto lungo tutta la sua vita. L’ERP sa quanti pezzi di un lotto sono stati spediti, non se pende un reclamo. Il CRM sa del reclamo, non se è già stato notificato alle autorità. Il portale della Commissione registra la notifica, ma non parla né con l’uno né con l’altro. È lo stesso schema già raccontato per il passaporto della batteria e per il DataMatrix dei farmaci: il dato non manca in assoluto, manca la ricomposizione.

Se domattina un’autorità di vigilanza del mercato, o un cliente capofila prima di rinnovare l’ordine, vi chiedesse di ricostruire quella catena per un singolo lotto — dall’analisi dei rischi fino all’eventuale notifica — in quanti di questi sei sistemi dovreste entrare, e quanto tempo servirebbe per essere certi che i numeri tornano?

Vedi il servizio · Parlane con un tecnico

Quello che non sappiamo

Non diamo consulenza legale su quali prodotti, in concreto, restino fuori dal perimetro del GPSR: l’articolo 2 esclude medicinali, alimenti, mangimi, piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari, aeromobili e oggetti d’antiquariato; per i prodotti già coperti da normativa di armonizzazione settoriale (macchine, giocattoli, elettrodomestici con marcatura CE specifica) si applica «unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti» — sovrapposizione da leggere caso per caso. Sulle sanzioni, l’articolo 44 lascia agli Stati membri stabilire le «norme relative alle sanzioni», «efficaci, proporzionate e dissuasive», con notifica alla Commissione «entro il 13 dicembre 2024»: nessun importo è fissato dal regolamento stesso. Nella banca dati delle misure nazionali di EUR-Lex non risulta alcun provvedimento italiano notificato per il GPSR: non abbiamo verificato se le autorità italiane operino sul regime sanzionatorio del Codice del Consumo già esistente o su un provvedimento più recente che non abbiamo trovato. Lo scenario in apertura è un modello tipico, dichiarato come tale: non descrive il funzionamento interno di alcuna azienda reale.

I due assi, applicati

Adempiere. L’analisi dei rischi, il registro dei reclami e le notifiche verso le autorità diventano, nel nostro impianto, un controllo che gira sui documenti e sui sistemi del cliente — fascicolo tecnico, registro qualità, tracciabilità di produzione — con un allarme quando un reclamo si accumula su un lotto già segnalato o quando la documentazione tecnica non viene aggiornata da anni. Fascicolo esportabile e datato, pronto per l’autorità di vigilanza o per il cliente che lo chiede prima di rinnovare l’ordine.

Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme ufficio tecnico, produzione, acquisti, assistenza clienti, legale e canale e-commerce in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando: non solo rispondere quando arriva il controllo, ma sapere in anticipo quale lotto ha un reclamo aperto. Per grandi imprese manifatturiere, difesa, pubblica amministrazione e sanità, sempre in due modalità: on-premise, su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato con VPN dedicata e data center in Italia — sempre gestione condivisa.

Dalla prima sessione, senza costi, esce la mappa datata di quali dei sei pezzi del fascicolo GPSR sono già pronti, in quale sistema stanno e chi li aggiorna — comprese le caselle ancora vuote. Resta a voi anche se non proseguiamo insieme. Parlatene con un nostro tecnico.

Fonti