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Farmaci, il bollino finisce il 9 febbraio 2027: il lotto resta sparso in sei sistemi

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Cristalli di brina ravvicinati su una superficie scura, texture aghiforme e intrecciata, fotografia in bianco e nero
Ogni cristallo cresce per conto proprio. Nessuna immagine li mette insieme in un disegno solo.

Uno scenario tipico, non un caso nostro. Un grossista farmaceutico riceve da una farmacia la segnalazione di una confezione il cui identificativo univoco risulta già disattivato altrove: sospetta manomissione. Il farmacista chiede la tracciabilità completa del lotto, dalla produzione allo scaffale, e la controprova che durante il trasporto la temperatura sia rimasta nell’intervallo dichiarato in scheda tecnica. L’ufficio qualità del grossista sa quali confezioni sono uscite dal proprio magazzino quel giorno. Nessuno, da solo, sa dire chi abbia letto per ultimo quella confezione, né se il furgone che l’ha trasportata abbia mai superato la soglia critica.

Il regolamento che l’Italia ha già recepito, e il termine che cambia

Il regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015 — Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 32/1 del 9 febbraio 2016 — integra la direttiva 2001/83/CE con le norme di dettaglio sulle caratteristiche di sicurezza dell’imballaggio dei medicinali per uso umano: un identificativo univoco in codice a barre bidimensionale, il DataMatrix, e un sistema anti-manomissione. L’articolo 4 fissa la composizione dell’identificativo: codice del prodotto, numero di serie (massimo venti caratteri), numero di rimborso nazionale — in Italia, l’AIC —, numero di lotto e data di scadenza. Si applica dal 9 febbraio 2019 (art. 50), ma il recital 44 ricorda che «il Belgio, la Grecia e l’Italia disponevano già di sistemi per la verifica dell’autenticità dei medicinali e l’identificazione delle singole confezioni»: per questi tre Stati l’art. 50 sposta al 9 febbraio 2025 il termine per applicare gli articoli da 1 a 48.

L’Italia ha recepito con il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, in vigore dall’8 febbraio), che sostituisce gradualmente il bollino farmaceutico della Zecca dello Stato (art. 5-bis del d.lgs. 540/1992) con il DataMatrix. L’articolo 13, comma 4, apre un periodo di transizione: «Dal 9 febbraio 2025 all’8 febbraio 2027 è previsto un periodo di stabilizzazione per le operazioni di apposizione e attivazione, verifica, disattivazione e riattivazione dell’identificativo univoco». Fino ad allora, comma 6, l’identificativo può essere sostituito dal bollino: chi ha scorte col vecchio bollino le smaltisce senza fermare la produzione. Dal 9 febbraio 2027 la sostituzione finisce e tornano pienamente applicabili le sanzioni dell’articolo 10 (art. 13, comma 9): da 10.000 a 60.000 euro per lotto per chi non appone o non attiva l’identificativo (comma 1) o immette in commercio senza l’anti-manomissione (comma 3); da 15.000 a 80.000 per chi non verifica l’autenticità (comma 5); da 20.000 a 80.000 per la distribuzione con identificativo disattivato fuori caso (comma 6) o la mancata disattivazione dovuta (comma 7); fino a 30.000-140.000 per la riattivazione indebita (comma 8).

Dove sta, davvero, il dato

Il decreto non affida la tracciabilità a un solo sistema: la distribuisce su almeno sei, e nessuno di questi parla con tutti gli altri. Il fabbricante genera e attiva l’identificativo sulla linea di confezionamento (art. 7, comma 1). L’Archivio nazionale — art. 9, gestito da un soggetto senza scopo di lucro che si avvale, per convenzione, della società individuata dalla legge istitutiva dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (l. 559/1966) — riceve ogni attivazione e disattivazione, ma non la temperatura di trasporto né lo stato di rimborsabilità. La banca dati centrale, erede del bollino e ribattezzata «Banca dati centrale» dall’articolo 12, raccoglie da produttori, depositari e grossisti codice prodotto, numero di confezioni, destinazione e valore economico a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Sistema Tessera Sanitaria (art. 50, decreto-legge 269/2003) va adeguato per registrare l’identificativo alla dispensazione su ricetta dematerializzata. I gestionali di farmacie e strutture del settore sanitario leggono materialmente la confezione. I grossisti verificano e, nei casi previsti dal contratto, disattivano l’identificativo lungo la filiera (art. 7, commi 3, 5 e 6). Fuori da questo elenco restano i data logger della catena del freddo: registrano la temperatura e non la comunicano a nessuno dei sistemi sopra — lo stesso schema già raccontato per gli imballaggi e per la due diligence di filiera: il dato non manca, è distribuito fra soggetti che non hanno motivo di parlarsi.

Il dato che nessun sistema aziendale contiene per intero

Quanto siano davvero scollegati questi sistemi lo misura, con metodo e limiti dichiarati, il report dell’Osservatorio GIMBE n. 4/2026, La standardizzazione e la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento nelle strutture sanitarie, realizzato con il sostegno di GS1 Italy su 79 questionari completi da 17 regioni e province autonome (margine di errore dichiarato ±9,5%). Il 29,1% delle strutture non usa alcun sistema di lettura dei codici a barre; il 74,7% non ha magazzini automatizzati o robotizzati. L’integrazione fra gestionale di magazzino e cartella clinica elettronica manca del tutto nel 41,8% dei casi, è prevista ma non attiva nel 31,6%, parziale nel 21,5%: completa solo nel 5,1%. Sul DataMatrix, l’87,3% dichiara di non avere ancora indicazioni operative per adeguarsi; il 6,3% ha aggiornato i lettori o avviato accordi con fornitori; il 2,5% ha già formato il personale.

Lo stesso report incrocia lo stato dei provvedimenti attuativi del decreto: su nove previsti, cinque risultavano adottati e quattro no, all’8 giugno 2026 — fra questi ultimi, proprio il decreto che deve regolare come l’Archivio nazionale si interfaccia con farmacie e distributori per la disattivazione (art. 7, comma 2) e quello che deve adeguare la banca dati centrale (art. 12). Come per il passaporto della batteria, il fascicolo che dimostra la conformità nasce spesso fuori dall’azienda che deve esibirlo: qui nell’Archivio nazionale, gestito da un soggetto terzo. Anche i tasselli pensati per mettere ordine non sono ancora tutti al loro posto — e non sappiamo se lo siano oggi: non lo abbiamo riverificato da fonte primaria dopo la data del report.

Se domani l’AIFA o il NAS vi chiedessero di ricostruire il percorso completo di un lotto — dalla linea di produzione al paziente, temperatura compresa — in quanti di questi sistemi dovreste entrare, e quanto tempo servirebbe prima di essere certi di aver trovato ogni scansione?

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Quello che non sappiamo

Non diamo consulenza legale su chi rientri nell’obbligo dell’identificativo univoco: dipende dalla classe di rimborsabilità e dagli allegati I e II del regolamento, che il Ministero della Salute, d’intesa con l’AIFA, può integrare. Le sanzioni citate sono lette per intero nell’articolo 10, applicabili dal 9 febbraio 2027 (art. 13, comma 9): non ne anticipiamo altre non verificate. I dati GIMBE sono aggiornati, per dichiarazione degli autori, all’8 giugno 2026: non abbiamo riverificato se nel frattempo siano stati adottati i decreti mancanti, né se il campione di 79 strutture — non probabilistico, lo dichiarano gli stessi autori — sia rappresentativo del Paese. Lo scenario in apertura è un modello tipico, dichiarato come tale: non descriviamo il funzionamento interno di alcun grossista, farmacia o struttura reale.

I due assi, applicati

Adempiere. La tracciabilità che il regolamento pretende — identificativo attivato, verificato, disattivato nel punto giusto della filiera, temperatura nei limiti dichiarati — diventa, nel nostro impianto, un controllo che gira sui documenti e sui log dei sistemi del cliente: produzione, Archivio nazionale quando accessibile, gestionale di magazzino, data logger di trasporto. Un allarme quando una scansione attesa manca o una temperatura esce dall’intervallo, un fascicolo esportabile e datato per l’ispezione AIFA o NAS — non un parere che si esaurisce sulla carta.

Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme produzione, magazzino, dispensazione e logistica del freddo in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando: non solo rispondere a una richiesta di rintracciabilità, ma segnalare in anticipo il lotto vicino alla scadenza in un magazzino non automatizzato, o la consegna che ha superato la soglia di temperatura prima di arrivare in farmacia. Per grandi imprese farmaceutiche, distribuzione e sanità pubblica e privata. Sempre in due modalità: on-premise, su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete del cliente, oppure cloud dedicato, con VPN dedicata e data center in Italia — sempre con gestione condivisa.

Dalla prima sessione, senza costi, esce la mappa datata di quali dati di tracciabilità sono già disponibili, in quale sistema stanno e chi li aggiorna — comprese le caselle ancora vuote. Resta a voi anche se non proseguiamo insieme. Parlatene con un nostro tecnico.

Fonti