Note operative Normativa

CBAM: la soglia di 50 tonnellate è cumulativa, chi la supera risponde per l’intero anno

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Colata di metallo fuso incandescente che scorre verticalmente tra strutture industriali arrugginite, fotografia in bianco e nero
Il dato sulle emissioni nasce qui, nella colata: non nella dichiarazione doganale che arriva mesi dopo.

Uno scenario tipico, non un caso nostro. Un’impresa che lavora profilati di alluminio per l’edilizia, nel settore della manifattura, importa billette semilavorate da tre fornitori extra-UE, tramite due spedizionieri diversi e su più porti d’ingresso. Ogni bolla doganale riporta il codice NC e la massa netta della singola spedizione: nessuno, in azienda, somma quelle masse lungo l’anno. A ottobre arriva un ordine supplementare, per onorare una commessa vinta in corso d’anno. Nessuno controlla se quell’ordine fa superare, cumulativamente, una soglia che il regolamento fissa non per spedizione, ma per l’intero anno civile.

L’esenzione nasce nell’articolo 2 bis, il regime nell’articolo 36

Il regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023 istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il CBAM. Il regime definitivo — autorizzazione, dichiarazione, restituzione di certificati — non decorre dalla pubblicazione: l’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), come sostituito dal regolamento (UE) 2025/2083 dell’8 ottobre 2025, elenca gli articoli che «si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026» — fra questi l’articolo 2 bis sull’esenzione de minimis, l’articolo 4 sul dichiarante autorizzato, gli articoli da 6 a 9 su dichiarazione, calcolo, verifica delle emissioni e prezzo del carbonio già pagato all’estero. Il regolamento 2025/2083 è il pacchetto di semplificazione noto come Omnibus: non allenta gli obblighi sostanziali, introduce una soglia sotto la quale non scattano affatto.

Una soglia cumulativa, non per spedizione

L’articolo 2 bis, paragrafo 1, esenta chi resta sotto soglia: «Gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono esentati dagli obblighi derivanti dal presente regolamento se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa». La stessa disposizione chiarisce cosa si somma: «Tale soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile» — non per spedizione, non per codice doganale, non per fornitore: per importatore, sommando alluminio, ferro, cemento e fertilizzanti sotto un unico totale annuo. L’allegato VII, punto 1, fissa il numero: «La soglia unica basata sulla massa di cui all’articolo 2 bis è fissata a 50 tonnellate di massa netta». Elettricità e idrogeno restano fuori da questa esenzione in ogni caso: lo dice il paragrafo 4 dello stesso articolo.

Il giorno in cui si supera, retroagisce a gennaio

Superare la soglia non aggiunge un obbligo sulle tonnellate in eccesso: lo estende a tutto l’anno già trascorso. Il paragrafo 2 dell’articolo 2 bis è netto: gli importatori che superano la soglia entro l’anno civile pertinente «sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente». Una spedizione di troppo a ottobre non obbliga a dichiarare solo quella spedizione: obbliga a ricostruire le emissioni incorporate di ogni spedizione da gennaio, comprese quelle che, da sole, sarebbero rimaste sotto soglia. L’articolo 5, paragrafo 1 ter, chiede di anticipare la stessa valutazione: «Qualora si applichi l’articolo 2 bis, l’importatore presenta la domanda di autorizzazione nei casi in cui prevede di superare la soglia unica basata sulla massa» — una previsione, non un consuntivo: occorre stimare in anticipo un totale che, fino a ieri, nessuno aveva ragione di calcolare.

Il dato che nessun sistema aziendale contiene per intero

Anche restando sopra soglia un solo trimestre, la massa cumulata dell’anno è un numero che nessun sistema tiene già pronto. Il gestionale registra gli ordini per fornitore, non il totale annuo per tutti i codici NC di uno stesso importatore. Le dichiarazioni doganali, spedizione per spedizione, restano spesso presso lo spedizioniere o il rappresentante doganale indiretto — che, per chi non è stabilito in uno Stato membro, è lui stesso il dichiarante CBAM autorizzato, non l’azienda. Le fatture d’acquisto stanno in contabilità. Il registro CBAM, dove si presenta la domanda di autorizzazione e poi la dichiarazione annuale, è un sistema della Commissione, non dell’impresa: vale la stessa distanza già vista sul codice doganale, dove la dichiarazione la conserva materialmente il rappresentante doganale, non chi l’ha generata.

E sopra tutto questo, il dato che davvero manca: le emissioni incorporate specifiche di ciascuna merce. L’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), le fa dipendere dalle «emissioni effettive secondo i metodi di cui all’allegato IV, punti 2 e 3» — e l’allegato IV, punto 2, è preciso su dove nascono: «Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si tiene conto delle emissioni dirette e, se del caso, delle emissioni indirette». Un valore specifico per impianto: non lo calcola chi importa la billetta, lo misura chi la fonde, in uno stabilimento fuori dall’Unione che l’acquirente spesso non ha mai visitato — lo stesso punto cieco già visto sul passaporto della batteria, dove il dato di partenza nasce alla miniera, non nel gestionale di chi assembla. In assenza di quel dato, restano solo i valori predefiniti dell’allegato IV, punto 4.1 — più prudenziali, quasi sempre più onerosi di un valore reale verificato.

Le date sono scritte, non calcolate

Nessuna di queste scadenze è un conto fatto da noi: sono tutte nell’articolo 36 o nell’articolo 6. Il regime definitivo — esenzione, dichiarante autorizzato, calcolo e verifica delle emissioni — decorre dal 1° gennaio 2026. La sorveglianza trimestrale sulla copertura dei certificati, introdotta dall’articolo 22, paragrafo 2, decorre dal 1° gennaio 2027. La vendita dei certificati CBAM da parte degli Stati membri decorre dal 1° febbraio 2027, per i paragrafi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 20. E la prima dichiarazione CBAM annuale — quella che, se la soglia è stata superata, deve ricostruire l’intero anno — l’articolo 6, paragrafo 1, la fissa «entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026».

Quello che non verifichiamo

Non diamo consulenza doganale o ambientale, e non qualifichiamo l’esposizione al CBAM di alcuna impresa specifica. Non abbiamo verificato su fonte primaria quale autorità italiana sia designata come competente per le domande di autorizzazione, né il regime sanzionatorio nazionale per le violazioni: il regolamento lascia entrambi agli Stati membri, e non ne abbiamo trovato conferma su un atto italiano pubblicato. Non riportiamo i valori predefiniti delle emissioni per settore: cambiano per prodotto, vengono aggiornati con atti di esecuzione della Commissione, e vanno verificati caso per caso.

I due assi, applicati

Adempiere. Lo stesso impianto tiene, per ogni importatore del gruppo, il totale cumulato della massa netta importata nell’anno per tutti i codici NC — con un allarme prima che la somma si avvicini alla soglia, non dopo che l’ha superata — e mantiene il fascicolo delle emissioni specifiche per impianto fornitore, aggiornato spedizione per spedizione invece che ricostruito a gennaio dell’anno dopo.

Decidere. Lo stesso impianto tiene insieme gestionale, ufficio acquisti, spedizioniere e registro CBAM in un modello operativo unico, su cui agenti AI eseguono decisioni con un operatore al comando. Sempre in due modalità: on-premise, su macchine autonome senza integrazione profonda nella rete, oppure cloud dedicato, con data center in Italia e locali presidiati da noi. È il metodo della nostra piattaforma, applicato a un settore dove la soglia non si vede finché qualcuno non somma, spedizione dopo spedizione, un anno intero.

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Fonti