Cloud ACN: scaduto il 30 giugno 2026, chi tratta dati critici è fuori norma
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Il 30 giugno 2026 è passato da tre settimane. Da quella data, dice l’art. 11, comma 10 del Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione (Agenzia per la cybersicurezza nazionale, determinazione del Direttore generale del 27 giugno 2024, in vigore dal 1° agosto 2024), nessuna amministrazione può più restare sulle infrastrutture «già in uso» in attesa di completare la migrazione: la tolleranza transitoria è scaduta per tutti, senza eccezioni. Chi in questi giorni valuta un assistente AI in cloud per riassumere fascicoli, relazioni riservate o pratiche di protocollo — o peggio, lo ha già messo in produzione — deve rispondersi a una domanda che precede qualunque valutazione tecnica: quel servizio è qualificato per la classe di dato che sta per trattare? Se la risposta è no e il dato non è «ordinario», l’ente è fuori norma oggi, non fra un anno. La tesi di fondo è semplice e scomoda: per questi dati la norma predetermina l’architettura. Non è l’ufficio IT a scegliere dove far girare un modello, è la classificazione del dato a deciderlo prima ancora che il modello venga scelto.
I tre regimi che decidono dove può stare il dato
L’art. 3 del Regolamento ACN — adottato ai sensi dell’art. 33-septies, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221), funzione che il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 (conv. L. 4 agosto 2021, n. 109), art. 7, comma 1, lett. m) e m-ter), ha attribuito all’ACN insieme alla qualificazione dei servizi cloud per la PA — impone a ogni amministrazione di classificare dati e servizi digitali in tre classi: ordinari, se la compromissione non pregiudica nulla di rilevante; critici, se può pregiudicare funzioni rilevanti per società, salute, sicurezza pubblica o benessere economico del Paese; strategici, se può pregiudicare la sicurezza nazionale. Non è una scelta discrezionale dell’ente: i dati soggetti agli obblighi del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (conv. L. 18 novembre 2019, n. 133, Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica) sono classificati «strategici» per legge; quelli soggetti al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 65 (NIS) sono «critici» o «strategici» a seconda della valenza nazionale. Un ente incluso nel Perimetro che scopre solo ora di dover classificare i propri sistemi non sta scoprendo un obbligo nuovo: lo ha da quando quei dati sono nati.
Il livello di qualificazione non è un dettaglio IT
L’art. 17 divide i servizi cloud offerti da fornitori privati in quattro livelli di qualificazione (QC1-QC4), commisurati al rischio cyber e agli standard di settore. Il comma 4 chiude ogni margine di interpretazione: i dati critici possono essere erogati solo tramite servizi qualificati almeno QC2; i dati strategici solo QC3 o QC4. Un assistente AI generico — per quanto eccellente sul benchmark, per quanto rassicurante il contratto — che non ha mai affrontato questo processo di qualificazione è, per definizione, sotto QC1: non può trattare per legge un fascicolo critico, a prescindere da quanto sia cifrato il traffico. E per i dati strategici l’Allegato 2 del Regolamento aggiunge un requisito che è pura sovranità giurisdizionale scritta in un capitolato tecnico: ogni richiesta di accesso ai dati da parte di un’entità extra-UE va segnalata all’ACN e concessa solo dopo autorizzazione esplicita dell’amministrazione; i metadati vanno trattati su infrastrutture nel territorio dell’Unione. Non è una preferenza «sovranista»: è un requisito di conformità che qualunque fornitore extra-UE, per bravo che sia, non può soddisfare per contratto — può solo dichiarare di rispettarlo, il che è un’altra cosa.
Quando il dato è classificato, il cloud non è nemmeno la domanda giusta
C’è poi un livello che il Regolamento ACN non tocca affatto, perché vive in un ordinamento diverso. La L. 3 agosto 2007, n. 124 riserva agli atti, documenti e notizie la cui diffusione danneggerebbe l’integrità dello Stato il segreto di Stato (art. 39): la conoscenza è riservata «esclusivamente» ai soggetti chiamati a funzioni essenziali, nei limiti indispensabili al loro compito (art. 39, comma 2). L’art. 42 individua quattro classifiche di segretezza — segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato — attribuite per circoscrivere l’accesso ai soli soggetti abilitati in ragione della funzione istituzionale, non del ruolo gerarchico. Nessun chatbot commerciale, nessun SaaS per quanto qualificato QC4, può essere il destinatario di un documento classificato: non è un problema di sicurezza tecnica, è che l’accesso stesso è vietato per legge a chiunque non abbia l’abilitazione soggettiva richiesta. Lo stesso vale, in ambito europeo, per le informazioni classificate UE (EUCI) disciplinate dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio: quattro livelli — da RESTREINT UE/EU RESTRICTED a TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET — che possono essere trattati solo su sistemi di comunicazione e informazione (CIS) accreditati, mai su un’infrastruttura commerciale generica. Distinguere i tre regimi non è una sfumatura da giuristi: un ente che tratta un fascicolo critico con AI non qualificata è fuori norma amministrativa; uno che carica un documento classificato in un chatbot commerciale commette, potenzialmente, un illecito di tutt’altra gravità.
Chiudere per costruzione
Il filo che lega la qualificazione ACN, il Perimetro e la disciplina del segreto è lo stesso: per questi dati l’architettura non si sceglie, si eredita dalla classificazione. Chi progetta l’adozione dell’AI partendo dal modello — «prendiamo il miglior LLM disponibile e vediamo poi come metterlo in sicurezza» — sta costruendo qualcosa che il proprio ordinamento non gli permetterà mai di portare in produzione su dati critici o strategici, come insegna il caso Palantir con FedStart: anche l’ecosistema di accreditamento più maturo al mondo parte dal perimetro giuridico del dato, non dal prodotto. Per questo lavoriamo a ritroso: prima la classificazione del dato secondo i criteri ACN, poi l’architettura che quella classe impone. Per i dati ordinari e critici la risposta è un’AI dedicata e chiusa, sganciata dal web aperto, in due modalità: on-premise, installata nell’ambiente del cliente; oppure cloud dedicato CSIDIA, ambiente riservato al singolo cliente, accesso tramite VPN dedicata, data center residente in Italia, in locali che presidiamo direttamente — senza mai l’accesso extra-UE che il Regolamento vieta per i dati strategici. Per il segreto di Stato e le EUCI, l’onestà tecnica impone di dirlo chiaramente: nessuna piattaforma commerciale, nemmeno la nostra, sostituisce un ambiente accreditato dallo Stato. È il principio su cui costruiamo la piattaforma: sapere per quale dei tre regimi si sta progettando, prima di scrivere una riga di configurazione.
Cosa fare adesso
- Classificate prima di scegliere il fornitore: applicate i criteri dell’art. 3 del Regolamento ACN a ogni dataset che un’AI dovrebbe toccare, prima di guardare un solo demo commerciale.
- Verificate il livello QC del fornitore sul catalogo ACN, non sulla brochure: un servizio non presente nel catalogo è, ai fini del Regolamento, non qualificato.
- Controllate se rientrate nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica o negli obblighi NIS: se sì, i vostri dati sono già «critici» o «strategici» per legge, non per vostra valutazione.
- Non confondete i regimi: un fascicolo critico chiede un cloud qualificato; un documento classificato chiede un’abilitazione soggettiva e un ambiente accreditato — sono due problemi diversi, con due soluzioni diverse.
Volete sapere in quale dei tre regimi ricadono davvero i vostri dati, e quale architettura vi impone la norma? Mezz’ora con un nostro esperto per la prima mappa.
Fonti
- Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione — Agenzia per la cybersicurezza nazionale, 27 giugno 2024 (acn.gov.it)
- Legge 3 agosto 2007, n. 124 — Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (Normattiva)
- Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 — Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (Normattiva)
- Decisione 2013/488/UE del Consiglio — norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (EUR-Lex)